Drogato assolto: sicurezza stradale a rischio

Drogato assolto: sicurezza stradale a rischio Imputato assolto perché non è possibile stabilire se avesse assunto droga immediatamente prima dell'incidente

Imputato assolto perché non è possibile stabilire se avesse assunto droga immediatamente prima dell'incidente

di 
14 Gennaio 2015 - 08:01

Fa un incidente sotto l'effetto di droghe, ma viene assolto. Possibile? Sì, come scrive larena.it: era stato sorpreso dagli agenti della polizia stradale con sostanze stupefacenti nel sangue il 25 ottobre 2011 a Bussolengo dopo un incidente tra quattro auto. Ed era stato aperto un procedimento con l'accusa di guida sotto l'effetto di droghe. Per S.D.V., 31 anni, però, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi seppur a più di tre anni dai fatti: il giudice Marzio Bruno Guidorizzi l'ha assolto perché il fatto non sussiste. Il motivo? Gli esami del sangue non potevano confermare se il trentunenne, difeso dagli avvocati Maurizio Milan e Mirko Zambaldi, avesse assunto lo stupefacente prima di mettersi in auto o alcuni giorni prima. Per Guidorizzi, “allo stato degli atti, il mero risultato degli esami ematologici non risulta sufficiente per affermare la penale responsabilità dell'imputato”.

SINISTRO GRAVISSIMO – La sentenza fa riferimento a un incidente del 25 ottobre 2011, fra quattro auto, scontratesi a un incrocio di Bussolengo. I poliziotti intervenuti decisero di chiedere ulteriori accertamenti sanitari nei confronti del trentunenne poi finito sotto processo: dagli esami, emerse la presenza di tetraidrocannabinoidi nel sangue che confermarono l'assunzione di stupefacenti dell'imputato. Ma l'uomo, certo del suo stato psicofisico, si sottopose agli esami nell'ospedale di Bussolengo senza alcun problema: nel certificato medico del pronto soccorso, emerse fra l'altro che “il paziente è vigile, orientato e collaborante. Non si evidenziano deficit nelle funzioni cognitive”. La linea della difesa è chiara: il referto dimostra che S.D.V. non era alterato a pochi minuti dall'incidente nel quale, peraltro, era stato tamponato.

QUAL È IL PUNTO CHIAVE – “Perché sussista il reato – ha detto il giudice -, è necessario che il soggetto si sia posto alla guida subito dopo l'assunzione dello stupefacente”. Non è dato sapere se il 31enne avesse assunto droga immediatamente prima del sinistro, o qualche giorno prima, o molti giorni prima. E dal referto del pronto soccorso non veniva evidenziata alcuna “sintomatologia di alterazione dovuta ad un recento consumo della sostanza stupefacente”, scrive il giudice, che chiude: “La droga potrebbe essere stata assunta in un momento di molto precedente a quello in cui sono stati accertati i fatti”. A regolare la materia è l'articolo 187 del Codice della strada: quando gli accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. La vicenda dimostra l'inutilità della modifica fatta all'articolo 187 del Codice della strada dalla legge 120/10, che con un gioco di parole aveva cercato di attenuare il concetto di guida “sotto effetto”: ci sono magistrati che continuano a pretendere la precisa dimostrazione della condizione di “sotto effetto” durante la guida. Il problema è anche alla base dello scarsissimo numero di sanzioni per droga, molte meno che sull'alcol: si dovrebbero usare test che però non sono mai decollati, così l'unico modo è portare il sospetto in ospedale a fare il prelievo del sangue. Qui poi si apre un secondo problema: non si sa chi debba pagare queste spese, perché la Regione vuole i soldi sborsati per gli esami, con un ministero che nicchia…

UN'ALTRA SENTENZA IMPORTANTE – C'è da segnalare un altro caso: la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 1° dicembre 2014. In un sinistro di diversi anni fa, un motociclista, procedendo a velocità elevatissima, invade la semicarreggiata opposta senza che l'automobilista abbia il tempo di porre in essere un'efficace manovra di emergenza. Il motociclista muore, e l'automobilista è indagato per l'ipotesi di reato di omicidio colposo; a seguito di richiesta del pubblico ministero, il procedimento si conclude con decreto di archiviazione del Gip. Genitori e fratelli del ragazzo chiedono al Tribunale civile la condanna dell'automobilista al risarcimento del danno sofferto per la perdita del loro congiunto. Il giudice rigetta le richieste istruttorie delle parti, ritenendo che la controversia sia sufficientemente istruita in base alle acquisizioni probatorie del procedimento penale. Il motivo? È irrilevante – dice la sentenza – il fatto che l'automobilista stesso sia stato indagato per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, punito dall'articolo 187 del Codice della strada. Ciò perché la condotta di guida dell'automobilista non (era) stata diversa da quella di un qualunque soggetto in piena lucidità.

Commenta con la tua opinione

X