Ubriaco in bici? Niente ritiro patente, ma il reato scatta lo stesso

Ubriaco in bici? Niente ritiro patente, ma il reato scatta lo stesso La Suprema Corte respinge il ricorso di un ciclista: il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche per chi viaggia a pedali

La Suprema Corte respinge il ricorso di un ciclista: il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche per chi viaggia a pedali

4 Maggio 2015 - 10:05

La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 17684, depositata il 28.4.2015, ha ribadito la sussistenza del reato di cui all'art. 186 del C.d.S., anche per coloro che siano colti a guidare in stato di ebbrezza un velocipede, nonostante non sia richiesta alcuna abilitazione alla guida per condurre tale tipo di veicolo. Il tentativo di difesa del ciclista si basava sulla Giurisprudenza recente, che aveva affermato l'impossibilità di applicare sanzioni riguardanti la patente di guida a soggetti colpevoli di guidare biciclette sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Se non si può colpire la patente non si devono applicare nemmeno le altre sanzioni, ha sostenuto il ricorrente. Ma gli Ermellini chiariscono: se pure non si può colpire la patente di chi guida in bici, perché nessuna funzione cautelare può svolgere una sanzione che non impedisce il ripetersi della condotta, non c'è motivo di escludere dal novero dei soggetti imputabili del reato di cui al 186 C.d.S. i ciclisti, stante l'idoneità delle biciclette a influire sulla sicurezza della circolazione.

IN BICI CON UN TASSO ALCOLEMICO DI 0,9 G/L – Il ciclista era stato condannato dal Tribunale di Milano per esser stato colto a girare in bicicletta sulla pubblica via con un tasso alcolemico di 0,9 g/l, quindi appena sopra la soglia che fa scattare il reato penale (0,8 g/l). Probabilmente la cosa non gli è andata affatto giù, perché dopo la condanna penale, ha proposto appello, e dopo la conferma della C.A. di Milano, ha svolto il ricorso per Cassazione. Ma gli è andata male. Ed è sempre più chiaro che andare in bici non esonera dal rispetto di tutte le norme del codice della strada.

LA BICI E' MEZZO IDONEO ALLA COMMISSIONE DEL REATO – Il ricorso del ciclista era basato sul fatto che la Giurisprudenza recente aveva escluso che si potesse sospendere la patente al ciclista colto a guidare in stato di ebbrezza. Secondo il ricorrente, l'esclusione operata dalla Giurisprudenza nei confronti della sanzione accessoria inerente la patente, deve estendersi anche alla sanzione penale, dovendosi intendere la fattispecie di reato individuata dalla norma come diversa dalla guida della bicicletta. I Giudici di Piazza Cavour, nella concisa argomentazione che sorregge il rigetto del ricorso, ammettono che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è quello di escludere l'applicabilità di sanzioni sulla patente per il ciclista colto a guidare in stato di ebbrezza, ma non di meno, il reato si configura lo stesso. “Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta” afferma la Corte, “a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale.” Il ricorso, conclude la Corte, è infondato e va rigettato.

LA MANCANZA DI REGOLE SULL'USO DELLA BICI NON HA SENSO – La regolamentazione sull'utilizzo delle bici è indubbiamente un argomento spinoso, perché si toccano nervi scoperti, in un Paese come il nostro, dove la cultura ciclistica si trova più nella passione dei singoli che nell'operato delle istituzioni. Ciò vale a maggior ragione a Milano, luogo dei fatti tradotti nella sentenza in commento, e città nota per la mancanza di una rete di piste ciclabili degna di una metropoli europea. Tuttavia, la personale impressione di chi scrive è che il ciclista medio senta di muoversi sempre in una “zona franca”, preoccupandosi solo dei pirati su quattro ruote (che purtroppo ci sono), e poco del rispetto delle norme del codice della strada. D'altronde già il fatto che chi gira in bici non sia soggetto a obblighi di abilitazione e di assicurazione, lascia ampiamente intendere che, anche a livello normativo, la bicicletta non è considerato un veicolo a tutti gli effetti. Eppure, come espressamente affermato dai Giudici della Suprema Corte, la bici “è un mezzo idoneo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione”. E di questo abbiamo tutti esperienza diretta. Se un ciclista compie una manovra avventata, magari non potrà facilmente causare danni diretti, ma può comunque generare incidenti stradali, anche gravi. Sarebbe probabilmente meglio che le bici non transitassero mai sulla stessa sede stradale dei veicoli a motore, ma visto che tale traguardo non è alla portata, forse sarebbe opportuno prevedere qualche intervento normativo che responsabilizzi chi si mette in strada alla guida di qualunque mezzo, pur sprovvisto di motore.

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