Regolamento ELV: come può migliorare la gestione veicoli fuori uso?

Regolamento ELV: come può migliorare la gestione veicoli fuori uso?

La nuova bozza di regolamento ELV ridefinisce il fine vita dei veicoli in Europa, con moderni requisiti per produttori e demolitori

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28 Ottobre 2024 - 09:06

La recente bozza di regolamento ELV (End-of-Life Vehicles) proposta dalla Commissione Europea ridefinirà radicalmente il modo in cui l’Unione Europea gestirà i veicoli fuori uso. In questo approfondimento chiariamo nel dettaglio quali sono le novità in arrivo sulla gestione del fine vita dei veicoli e quali nuovi requisiti di tracciabilità e trasparenza sono richiesti a demolitori e costruttori auto, nel perimetro di una più estesa responsabilità del produttore. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio cosa introdurrebbe il nuovo regolamento ELV con l’aiuto di Cyclus, progetto dedicato all’autodemolizione nato in casa Haiki Cobat, Golden Sponsor del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?”.

A COSA SERVE IL NUOVO REGOLAMENTO END-OF-LIFE VEHICLES

Il Regolamento ELV – attualmente in bozza – propone una revisione della Direttiva 2000/53/CE sul trattamento dei veicoli fuori uso “ELV”, insieme alla Direttiva 2005/64/CE sull’omologazione dei veicoli a motore e punta ad aumentare la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità dei veicoli. In primo piano nella proposta emerge quindi il ruolo centrale delle Case automobilistiche, con l’obiettivo di aumentare il contenuto di materiale riciclato nei veicoli, rafforzare la responsabilità estesa del produttore (EPR) e garantire la sostenibilità economica delle attività di demolizione e riciclo. Il regolamento introduce anche nuovi requisiti per gli operatori, con l’obiettivo di incentivare il recupero di materiali critici, alluminio, plastica, etc., e imporre misure più rigorose sulle esportazioni di veicoli fuori uso al di fuori dell’UE, inclusa la digitalizzazione delle procedure di controllo. Vediamo i vari punti nel dettaglio.

CATEGORIE DI VEICOLI A CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO ELV

Il nuovo regolamento sulla gestione dei veicoli fuori uso stabilisce criteri chiari e vincolanti per diverse categorie di veicoli, in conformità con il regolamento (UE) 2018/858. In particolare, il regolamento si applica ai veicoli fuori uso delle seguenti categorie:

  • M1 e N1, previste dal regolamento (UE) 2018/858;
  • M2, M3, N2, N3 e O, alle quali sarà esteso il regolamento dopo 60 mesi dall’entrata in vigore;
  • L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, come definite nel regolamento (UE) 168/2013, dopo 60 mesi dall’entrata in vigore;

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI DI VEICOLI NEL REGOLAMENTO ELV

Nel perimetro degli obblighi previsti dal regolamento ELV, i Costruttori dovranno fornire una copia della strategia di circolarità alla Commissione entro 30 giorni dal rilascio dell’omologazione per il tipo di veicolo in questione. Questo comporterà successivamente il rilascio di un Passaporto circolare per ogni veicolo, trasferibile attraverso una rete europea aperta di scambio di dati interoperabile, che avrà validità fino a 6 mesi dopo il rilascio del certificato di rottamazione. I Costruttori dovranno dichiarare e rendere disponibili un’ampia serie di informazioni:

  • contenuto di riciclato presente nei veicoli, di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario, boro in magneti permanenti nei motori e-drive; alluminio e sue leghe; magnesio e sue leghe; acciaio. Per la plastica, ad esempio, è stato proposto che dopo 72 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ogni veicolo nuovo dovrà contenere almeno il 25% di plastica riciclata in peso da rifiuti di plastica post-consumo, di cui almeno il 25% deve essere plastica riciclata dai veicoli fuori uso;
  • informazioni sulla rimozione e la sostituzione di parti, componenti e materiali nei veicoli. Queste informazioni, fondamentali per operare in sicurezza su batterie di veicoli elettrici; motori e-drive; parti, componenti e materiali che contengono fluidi e liquidi; dovranno essere fornite ai gestori dei rifiuti e agli operatori di riparazione e manutenzione con accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio delle informazioni;

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE SECONDO IL REGOLAMENTO ELV

La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) rappresenta un pilastro fondamentale nella gestione dei veicoli fuori uso, poiché impone ai produttori l’obbligo di garantire che i veicoli immessi sul mercato vengano raccolti e trattati in conformità alle normative vigenti. Agli Stati membri invece è affidato il compito di istituire un registro dei produttori, che funge da strumento di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei produttori.

I produttori possono adempiere ai loro obblighi EPR individualmente oppure attraverso organizzazioni di responsabilità del produttore (PRO) autorizzate. Tali organizzazioni devono garantire la riservatezza dei dati, pubblicare annualmente informazioni sui risultati di raccolta e riciclo, rappresentare equamente produttori e gestori dei rifiuti nei loro organi direttivi e ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti. A tal proposito in questo approfondimento parliamo di come funziona la rete di autodemolitori certificata Cyclus.

Dal punto di vista finanziario, i Costruttori devono contribuire economicamente alla raccolta e al trattamento degli ELV, coprendo costi non compensati dalle entrate derivanti dalla vendita di pezzi di ricambio o materie prime secondarie. Inoltre, sono tenuti a:

  • finanziare campagne di sensibilizzazione;
  • istituire sistemi di notifica;
  • raccogliere e comunicare i dati alle autorità;

Se il Costruttore aderisce a sistemi collettivi, sarà compito delle organizzazioni assicurare che i contributi finanziari siano distribuiti alle organizzazioni, in base a:

  • peso del veicolo;
  • tipo di trasmissione;
  • tasso di riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo;
  • tempo necessario per smontare il veicolo prima della triturazione;
  • quota di materiali e sostanze che impediscono un riciclo di alta qualità (es. adesivi,

plastiche composite o materiali rinforzati con carbonio);

  • percentuale di contenuto riciclato dei materiali;

SMALTIMENTO E RECUPERO MATERIE SECONDO IL REGOLAMENTO ELV

Importanti obblighi sono confermati e rafforzati dal regolamento ELV anche per gli impianti di trattamento autorizzati, dalla selezione e tracciabilità di parti riutilizzabili, fino alla triturazione e recupero di materie prime.

  • Innanzitutto, devono immagazzinare temporaneamente tutti i veicoli fuori uso, insieme alle loro parti e componenti, in conformità con le prescrizioni di stoccaggio. È imperativo che ogni veicolo venga disinquinato prontamente, con la rimozione e il trattamento separato di fluidi e liquidi, e che le batterie siano conservate in aree designate per ulteriori trattamenti.
  • Prima della triturazione, gli impianti devono effettuare uno smontaggio manuale o (semi)automatizzato non distruttivo per rimuovere componenti con potenziale di reimpiego, rigenerazione o ricondizionamento.
  • Le parti e i componenti rimossi devono essere valutati per il loro potenziale riutilizzo, rigenerazione o riciclo. Gli elementi idonei devono essere etichettati e accompagnati da una garanzia se trasferiti o utilizzati da terzi, promuovendo così una gestione circolare e sostenibile delle risorse.
  • Per quanto riguarda la triturazione, gli impianti devono ricevere documentazione specifica per ogni veicolo, inclusa l’identificazione del veicolo (VIN) e una copia del certificato di rottamazione. È vietato mescolare veicoli fuori uso, loro parti, componenti e materiali con altri tipi di rifiuti come imballaggi o apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Anche per i gestori degli impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso sono previsti degli obiettivi minimi annuali di recupero, riutilizzo e riciclo di materiali, in peso medio per veicolo, batterie escluse:

  • reimpiego e recupero di almeno del 95%;
  • reimpiego e riciclo di almeno dell’85%;
  • riciclo della plastica pari ad almeno il 30% del peso totale della plastica contenuta nei veicoli consegnati ai gestori dei rifiuti;

Le frazioni provenienti da veicoli fuori uso triturati, contenenti rifiuti non inerti, che non sono trattati con la tecnologia post-triturazione, non sono ammesse in discarica.

RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE DI VEICOLI FUORI USO FUORI DALL’UE

Il regolamento ELV, prevede anche regole più rigide sull’esportazione di veicoli fuori uso dall’UE, per limitare il commercio di veicoli destinati alla rottamazione ma che invece vengono reimmatricolati in Paesi poveri. In tal senso è richiamata anche la responsabilità del proprietario del veicolo. Nel dettaglio:

  • il proprietario del veicolo venduto fuori dall’UE deve essere in grado di dimostrare che lo stesso non è dichiarabile “fuori uso” (in questo articolo spieghiamo meglio cosa si intende per veicolo non riparabile o la cui riparazione è antieconomica);
  • i veicoli usati destinati ad essere esportati sono soggetti ai controlli delle autorità doganali;
  • i veicoli usati possono essere esportati solo se non sono veicoli fuori uso e se sono considerati idonei alla circolazione nello Stato membro in cui i veicoli sono stati immatricolati l’ultima volta;
  • le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente che il veicolo sia considerato idoneo alla circolazione prima di svincolare il veicolo per l’esportazione.

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