La revisione dei mezzi pesanti si può fare anche in officina dopo la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale. Chiariamo i requisiti e come farla
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo 15 novembre 2022 del MIMS, a decorrere dal successivo 23/11 la revisione dei mezzi pesanti può essere effettuata anche da officine esterne autorizzate, come già avviene per le autovetture, mentre prima era demandata alle sole Motorizzazioni. Chiariamo subito che nella fattispecie per mezzi pesanti si intendono i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, purché destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).
Il ministero ha annunciato il provvedimento evidenziando che la nuova disciplina consentirà di velocizzare le procedure di revisione per i veicoli impiegati nella catena strategica della logistica, garantendo maggiore sicurezza sulle strade. Tuttavia sulla misura non mancano le perplessità. Nelle prossime righe proviamo a descrivere come dev’essere fatta la revisione mezzi pesanti in officina.
Aggiornamento del 08 settembre 2023: vi rimandiamo anche al punto della situazione sulla liberalizzazione della revisione dei mezzi pesanti, fatta in collaborazione con DEKRA Italia.
CHI PUÒ EFFETTUARE LA REVISIONE MEZZI PESANTI
Il nuovo decreto attuativo del MIMS prevede che i controlli periodici sui mezzi pesanti possano essere svolti da:
– uffici della Motorizzazione civile;
– imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione;
– imprese che, svolgendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione;
– consorzi e società consortili, anche in forma di società cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione.
Gli operatori autorizzati devono svolgere la propria attività nel territorio di una delle province abilitate, e operano in un regime di autorizzazione quinquennale (rinnovabile) rilasciata dalla singola provincia.
REQUISITI DELLE OFFICINE PER ESEGUIRE LA REVISIONE DEI MEZZI PESANTI
Non tutte le officine che attualmente sono autorizzate a eseguire la revisione delle normali autovetture potranno effettuare anche quella dei mezzi pesanti, essendo richiesti dei requisiti molto rigidi specialmente in termini di spazi e fatturato. Ecco sintetizzati i punti principali (ovviamente per i dettagli vi invitiamo a leggere l’intero decreto attuativo):
– innanzitutto gli operatori che intendono richiedere l’autorizzazione per svolgere la revisione dei veicoli pesanti devono dimostrare la propria capacità finanziaria mediante presentazione del fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a 300.000 euro. Nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da consorzi o da società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a 51.645,69 euro, se iscritte in una sola delle sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione; oppure non inferiore a 87.797,67 e 118.785,09 euro se iscritte in due o in tre sezioni del registro;
– gli operatori devono dimostrare di possedere struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei mezzi pesanti;
– gli operatori autorizzati devono essere in possesso della certificazione dell’impresa ISO IEC 9001/2015. Hanno poi tempo fino al 1° gennaio 2023 per presentare la domanda per accreditarsi anche della certificazione ISO IEC 17020, parte A o parte C;
– le revisioni devono essere eseguite in locali destinati esclusivamente a questa attività, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’autoriparazione.
– i locali preposti alla revisione mezzi pesanti devono avere una superficie destinata a ogni linea di revisione non inferiore a 250 m². Tuttavia la superficie totale dei locali, compresi quelli per uso ufficio, destinati alle prove di revisione non dev’essere inferiore a 600 m². Con queste ulteriori specifiche: larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte sollevatore e a 5 m se muniti di fossa di ispezione; ingresso e uscita aventi larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m; area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m².
COME FARE LA REVISIONE MEZZI PESANTI NELLE OFFICINE
A prescindere dal luogo in cui venga eseguita, la revisione dei mezzi pesanti deve riguardare almeno le seguenti aree:
– identificazione del veicolo;
– impianto di frenatura;
– sterzo;
– visibilità;
– impianto elettrico e parti del circuito elettrico;
– assi, ruote, pneumatici, sospensioni;
– telaio ed elementi fissati al telaio;
– altre dotazioni;
– effetti nocivi;
– controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.
Per approfondimenti vi rimandiamo all’allegato I del decreto del MIT n. 214/2017. che contiene la tabella con tutti gli elementi, per ogni area, su cui occorre effettuare i controlli.
L’attestato relativo all’ultima revisione effettuata è rilasciato sotto forma di etichetta autoadesiva che dev’essere riportata sulla carta di circolazione o documento unico. E deve indicare tra le altre cose il chilometraggio complessivo percorso dal veicolo e la data in cui eseguire il controllo successivo. A questo proposito ricordiamo che ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del Codice della Strada, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, la revisione dev’essere disposta ogni anno.
I controlli tecnici sui mezzi pesanti eseguiti presso i centri autorizzati sono effettuati esclusivamente da ispettori autorizzati o abilitati in base ai requisiti descritti nell’art. 15 e successivi del decreto attuativo del MIMS.
Sempre il medesimo decreto specifica che, nella fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022.