
Come funziona e a cosa serve il Fondo di garanzia per le vittime della strada? Scopriamo le caratteristiche di questo organismo che svolge un'importantissima funzione sociale
Spesso si sente parlare del Fondo di garanzia per le vittime della strada ma non tutti sanno a cosa serve e in quali occasioni interviene. Diciamo subito che si tratta di un organismo che svolge un ruolo importantissimo, senza il quale tante persone danneggiate da un sinistro stradale non potrebbero ottenere il giusto risarcimento. Istituito con la legge n. 990/1969, abrogata con l’entrata in vigore nel 2005 del Codice della Assicurazioni Private, il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del MISE, dalla Consap con l’ausilio di un apposito comitato composto da rappresentanti dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap, oltre che del MEF, dell’Ivass, delle compagnie di assicurazione e delle associazioni dei consumatori.
A COSA SERVE IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Abbiamo già in qualche modo anticipato la principale funzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che è quella di risarcire i danni causati da un incidente stradale in cui, per una serie di motivi, non ci si può rivalere sulla compagnia assicurativa del responsabile. Si tratta di un compito decisamente nobile, fondato sul presupposto secondo il quale tutti i danneggiati di un sinistro (conducenti, passeggeri e pedoni) hanno sempre diritto a un risarcimento. Anche se il responsabile non è stato identificato, anche se il responsabile non è assicurato. Il Fondo di garanzia si finanzia mediante un prelievo del 2,5% su tutti i contratti di assicurazione RC auto stipulati da ogni automobilista. Le compagnie assicurative incassano le quote e le girano poi al Fondo, che le incamera per far fronte ai danni da risarcire.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: COSA RISARCISCE
La tipologia di sinistri che viene liquidata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada è specificata dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni. Il Fondo interviene nel caso di:
– danni alle persone e alle cose (ma solo se ci sono danni gravi alla persona) causati da veicolo o natante non identificato;
– danni alle persone e alle cose causati da veicolo o natante identificato ma non coperto da assicurazione;
– i danni alle persone e alle cose cagionati da veicolo o natante che risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta;
– danni alle persone (compresi i terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà) e alle cose causati da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, per esempio in caso di furto. Per ottenere il risarcimento dal Fondo è però necessario presentare la denuncia di furto almeno 24 ore prima del sinistro;
– danni alle persone e alle cose per sinistri causati da veicoli spediti nel territorio italiano da un altro Stato SEE (Paesi UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni ;
– i danni alle persone e alle cose per sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Non rientrano invece nelle ipotesi di intervento del Fondo i sinistri causati da veicoli non soggetti all’obbligo di RCA e i sinistri causati da animali.
FONDO DI GARANZIA: MASSIMALI E FRANCHIGIE
L’intervento del Fondo di Garanzia è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. Dall’11 giugno 2017 il massimale è di 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone, per ciascun sinistro; e di 1.220.000 euro nel caso di danni alle cose, sempre per sinistro. Per i danni alle cose causati da incidenti con veicoli non identificati e non assicurati si applica anche una franchigia di 500 euro.
COME RICHIEDERE UN RISARCIMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Chi rientra nella casistica prevista, può richiedere il risarcimento danni al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Per farlo deve rivolgersi a una delle compagnie che l’Ivass designa ogni triennio alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo. Attualmente le imprese designate sono le seguenti: Reale Mutua (per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna); Allianz (Lombardia, Marche, Lazio e Puglia); UnipolSai (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Sicilia e Rep. di San Marino); Sara (Umbria e Calabria); Generali (Friuli Venezia Giulia e Campania); Cattolica (Veneto e Basilicata). La richiesta di risarcimento va sempre inviata, per raccomandata o PEC, sia alla Consap che alla compagnia assicurativa designata, compilando dettagliatamente l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta. Il diritto al risarcimento del danno (persone e cose) si prescrive in 2 anni, ma per i sinistri con decesso la prescrizione è di 10 anni.