
L'assicurazione non risarcisce sempre i danni causati all'auto di un familiare. Ecco i gradi di parentela che il Codice non considera terzi danneggiati
Quante volte sarà capitato di fare retromarcia nel vialetto di casa o anche in strada e colpire l’auto di un familiare? Probabilmente mai o forse qualche volta, ma magari il danno era così piccolo che nessuno ha pensato di compilare il modulo CAI e denunciare il sinistro, preferendo risolvere la faccenda privatamente. Anche perché l’incidente tra familiari non è considerato un incidente come tutti gli altri, visto che le assicurazioni non riconoscono i parenti stretti come terzi danneggiati, limitatamente ai danni alle cose. Proviamo quindi a fare ulteriore luce sull’argomento cercando di capire quando, in caso di sinistro tra familiari, può essere necessario sbrigarsela da soli e pagare il danno in contanti.
INCIDENTE TRA FAMILIARI E TERZI DANNEGGIATI
In effetti dopo una collisione tra veicoli che ha provocato danni materiali, ogni danneggiato avrebbe il diritto di chiedere l’indennizzo mediante la procedura di risarcimento diretto. Tuttavia il Codice delle Assicurazioni Private ha inserito un paletto niente male, escludendo dai terzi danneggiati, quindi dagli aventi diritto al risarcimento, i parenti (tra poco scopriremo quali) del conducente responsabile del sinistro. In particolare l’articolo 129 comma 2 lettera B stabilisce che “non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile; nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, qualora convivano con l’assicurato o siano a suo carico in quanto costui provvede abitualmente al loro mantenimento”.
INCIDENTI CON DANNI ALLE COSE: QUALI FAMILIARI NON POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO
Premesso che tale norma è riferita sia conducente che ha provocato il sinistro che al proprietario dell’auto (quando non coincidono), spieghiamo con termini più semplici quali sono i familiari sempre esclusi dal risarcimento danni materiali:
– il coniuge (moglie/marito), purché non legalmente separato, e i suoceri;
– il convivente stabile;
– gli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni);
– i discendenti (figli e nipoti, intesi come figli dei figli).
Sono inoltre esclusi anche i seguenti familiari, ma solo se convivono con il responsabile del sinistro o sono a suo carico:
– fratelli, nipoti (ossia i figli dei fratelli), generi, nuore, cognati e altre tipologie di nipoti.
RISARCIMENTO E GRADI DI PARENTELA
Riepilogando, tale norma del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce l’esclusione della qualifica di terzo danneggiato tra marito e moglie, padre e figlio (ascendente e discendente) e nonno e nipote e la non risarcibilità dei danni a cose subiti da uno dei soggetti di cui sopra in un incidente causato dall’altro, anche qualora non siano conviventi. Al contrario qualora i danni da incidente stradale siano per esempio causati all’auto del cognato del conducente o del proprietario del veicolo responsabile, tali danni possono essere risarciti se il cognato non convive o non è carico di questi due soggetti.
INCIDENTE TRA PARENTI: IN QUALI CASI L’ASSICURAZIONE PAGA
Come già anticipato, l’esclusione dei familiari dalla lista dei terzi danneggiati riguarda soltanto i danni materiali. Infatti le lesioni fisiche (danni alla persona) subite in un incidente tra parenti devono essere sempre risarcite dall’assicurazione. Anche se al momento del sinistro il familiare si trovava a bordo dell’auto del conducente responsabile e anche se risulta proprietario dell’autoveicolo. Esempio: marito e moglie viaggiano in un’auto intestata alla donna ma guidata dall’uomo. Restano coinvolti in un sinistro di cui l’uomo è ritenuto responsabile, e riportano entrambi dei danni fisici. Ebbene, per le norme che regolano la responsabilità civile auto il conducente non ha diritto ad alcun risarcimento (a meno che non sia coperto dalla garanzia aggiuntiva infortuni al conducente), mentre sua moglie sì in qualità di terzo trasportato. E deve fare richiesta di indennizzo all’assicurazione della vettura su cui viaggiava.
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