Come si determina la responsabilità nei sinistri stradali? Qual è la differenza tra responsabilità esclusiva e concorsuale? Tutte le risposte
Il concetto di responsabilità nei sinistri stradali trae origine da un principio fondamentale del nostro Codice Civile (art. 2043) , secondo cui chi arreca un danno ingiusto, con colpa o con dolo, alle cose di terzi o a terze persone è obbligato al risarcimento. Trasferendo questo principio nell’ambito della circolazione stradale, l’art. 2054 c.c. stabilisce quindi che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno causato a persone e a cose derivante dalla circolazione del veicolo stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tuttavia, prima di procedere al giusto risarcimento, è necessario definire la responsabilità di un sinistro. Che può essere esclusiva (di un solo conducente) o concorsuale (di entrambi). E quest’ultima può essere paritaria (suddivisa alla pari tra tutti i soggetti coinvolti) o effettiva (divisibile con una quota di colpevolezza diversa).
LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI SINISTRI STRADALI
Ovviamente, tranne nei casi più eclatanti, non è semplice determinare l’esatta responsabilità nei sinistri stradali. Anche perché la legge italiana parte dal presupposto che in uno scontro tra veicoli ciascuno dei conducenti sia ugualmente responsabile fino a prova contraria. Su tutti i conducenti coinvolti grava infatti una ‘responsabilità presunta’ di egual misura. Tocca poi a ciascun guidatore dimostrare la propria eventuale estraneità, provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, risulti esente da colpa e conforme alle norme del Codice della Strada. E di aver adoperato anche quella accortezza indispensabile per prevenire le condotte illecite altrui, qualora prevedibili.
RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA E RESPONSABILITÀ CONCORSUALE
Attraverso la ricostruzione della dinamica di un incidente si stabilisce quindi se c’è stato un solo responsabile o più responsabili. Come detto, nel primo caso si parla di responsabilità esclusiva, e il soggetto in questione è tenuto a risarcire il 100% del danno alla controparte. Nell’altra ipotesi si parla invece di responsabilità concorrente o concorsuale, o più comunemente di concorso di colpa. E ogni conducente deve risarcire l’altro o gli altri per la percentuale pari alla propria responsabilità, rispetto al totale dei danni provocati dalla collisione. Ci sono due tipologie di concorso di colpa. Quello paritario, che si verifica quando il sinistro avviene per responsabilità parimenti imputabili di tutti i conducenti coinvolti; oppure quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica di uno scontro tra due o più vetture (nel dubbio si addossa uguale responsabilità a tutti). E poi quello effettivo, ovvero quando la responsabilità non risulta suddivisa in parti uguali perché c’è un conducente un po’ più colpevole degli altri.
RESPONSABILITÀ DEL DANNEGGIATO
Ma come, penserà qualcuno, in un sinistro stradale un danneggiato può essere anche responsabile, e costretto quindi a pagare parte del danno o a ricevere un indennizzo ridotto? Insomma, ‘cornuto e mazziato’? La risposta è affermativa. Nel caso di scontro tra veicoli, anche se viene accertata la colpa in via esclusiva di uno dei conducenti, non si può escludere a priori una presunzione di corresponsabilità posta a carico anche dell’altro conducente danneggiato, se quest’ultimo non dimostra aver fatto di tutto per evitare l’impatto o si è reso protagonista di un comportamento colposo (per esempio era distratto dal cellulare o guidava senza cinture).
COME SI DETERMINA LA RESPONSABILITÀ NEI SINISTRI STRADALI
Una volta chiarite le varie tipologie, vediamo su cosa si basano le compagnie assicurative per determinare il grado di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Oltre alla risultanze del Modulo CAI o Blu, tengono conto di alcuni principi generali su cui difficilmente si riesce a derogare.
– nel caso di due veicoli che circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro;
– se due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%;
– uno dei due veicoli che si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un’area privata e urta un veicolo in circolazione, è responsabile al 100%;
– se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l’asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l’asse mediano della carreggiata, la responsabilità è integralmente a carico di quest’ultimo;
– qualora i due veicoli provengano da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra, a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o dai semafori;
– un veicolo in circolazione che urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro;
– se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.