I concetti fondamentali dell'assicurazione RC auto: che cos'è, cosa copre, chi tutela la copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile
La responsabilità civile autoveicoli o RC auto è una copertura assicurativa che dev’essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i possessori di vetture circolanti su strada. In altri termini, nessun veicolo (a motore) può circolare senza assicurazione RC auto. Si tratta senza alcun dubbio della polizza di assicurazione più diffusa nel nostro Paese e ha un duplice scopo: tutelare coloro che hanno subito danni, materiali o fisici, a causa di incidenti stradali; tutelare il patrimonio personale e familiare dei responsabili dei danni derivanti da un sinistro stradale, che possono essere anche molto ingenti.
Aggiornamento dell’11 settembre 2024 con alcune precisazioni sull’assicurazione RC auto.
RC AUTO: CHE COS’È
L’obbligo dell’assicurazione RC auto è stato istituito in Italia con la legge n. 990 del 24 dicembre 1969, entrata in vigore il 12 giugno 1971, il cui articolo 1 recita testualmente: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c.”. Quest’ultimo articolo dispone infatti che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Quindi, che cos’è la RC auto? È un contratto con funzione di garanzia per tutti gli automobilisti. In che modo? Poiché il conducente di un autoveicolo è ‘obbligato a risarcire il danno prodotto’ ma questo danno può essere estremamente gravoso e fuori dalla portata delle possibilità economiche del responsabile (nei casi estremi parliamo di milioni di euro), la legge gli impone di stipulare un’assicurazione obbligatoria. Così da avere i mezzi per rimborsare i danni a persone o cose mediante la propria compagnia assicurativa.
RC AUTO: COSA COPRE
Alla luce di quanto detto finora, l’assicurazione RC auto copre i danni, materiali o fisici, causati dal veicolo a terzi, in caso di sinistro, dietro pagamento di un premio assicurativo annuale. I terzi sono tutti coloro che possono essere coinvolti in un sinistro da circolazione stradale, escluso il conducente responsabile (per il quale esiste la garanzia accessoria Infortuni del conducente). La copertura assicurativa è ovviamente garantita per i danni ‘colposi’. Ovvero commessi per negligenza, imperizia e imprudenza alla guida, violando le norme del Codice della Strada. Nessuna assicurazione copre invece i danni ‘dolosi’, cioè quelli compiuti intenzionalmente, né tanto meno i finti sinistri organizzati a scopo di truffa. Dal punto di vista territoriale, la RC auto copre i danni da incidenti accaduti in Italia e nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Stato.
RC AUTO: CHI TUTELA
Quindi, ricapitolando, la compagnia assicurativa del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente tutela i seguenti danni:
- danni fisici e materiali subiti da pedoni, ciclisti e altre persone (conducente) non trasportate a bordo dell’auto del responsabile;
- danni subiti da persone trasportate (passeggeri) a bordo di altro veicolo;
- i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo responsabile.
- danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società elencate dalla legge con il proprietario o con il conducente del veicolo responsabile;
- danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli, come per esempio un cassonetto dell’immondizia, un cartello stradale o un palo della luce.
RC AUTO: ALTRE COSE IMPORTANTI DA SAPERE
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 2054 c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Significa che dopo un incidente sono tutti ritenuti egualmente responsabili e che i conducenti estranei ai fatti devono dimostrare di non avere colpe chiarendo la dinamica del sinistro. Inoltre “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente. Se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Pertanto il danneggiato può scegliere di agire contro il conducente oppure contro il proprietario del veicolo responsabile del sinistro, se non sono la stessa persona.