
Assicurazione auto senza rivalsa: cos'è e come funziona questa clausola opzionale che tutela gli assicurati da eventuali rivalse da parte della propria compagnia assicurativa
Cosa si intende per assicurazione auto senza rivalsa e quali sono gli eventuali vantaggi? La rinuncia alla rivalsa è un’opzione che si può aggiungere al contratto RC auto per escludere o limitare l’azione di rivalsa della compagnia sull’assicurato, in caso di cattiva condotta di quest’ultimo. L’articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni prevede infatti che se in un sinistro viene riscontrata la condotta scorretta dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia di assicurazione ha diritto alla rivalsa: ossia dopo aver risarcito il danneggiato, può richiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata. La rinuncia alla rivalsa serve appunto ad evitare di dover restituire alla compagnia un importo che, a seconda del tipo di danno, può essere molto ingente.
CASI DI RIVALSA NEL CONTRATTO RC AUTO
Ma quali sono le circostanze che fanno scattare il diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa? In genere riguardano azioni o mancanze da parte del conducente assicurato che hanno in qualche modo concorso al compimento del sinistro, oppure violazioni del contratto RC auto. Le più comuni sono:
– guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti o psicofarmaci;
– violazione delle norme di carico del veicolo, quando il numero dei passeggeri supera quello massimo stabilito nel libretto di circolazione o nel documento unico;
– trasporto degli occupanti non conforme alle leggi vigenti (p.es. se non si indossa la cintura di sicurezza o, nel caso delle moto, si circola senza casco);
– guida con patente scaduta o non regolare;
– revisione scaduta;
– conducente non abilitato in base alla formula di guida scelta in polizza (esclusiva, esperta o libera).
Ricordiamo che il diritto di rivalsa riguarda esclusivamente il rapporto tra compagnia e assicurato e non interessa i terzi danneggiati, che vengono sempre rimborsati (se ne hanno diritto).
ASSICURAZIONE AUTO SENZA RIVALSA: COME FUNZIONA
Come già premesso, la rinuncia alla rivalsa è una clausola facoltativa che l’assicurato può scegliere di aggiungere (a pagamento) alla sua polizza RC auto per escludere o limitare le conseguenze di una richiesta di rivalsa da parte della compagnia. Ma attenzione: la clausola di rinuncia alla rivalsa ‘in ogni caso e per qualsiasi importo’ è decisamente onerosa e molte assicurazioni nemmeno la propongono, dato che commercialmente risulterebbe poco redditizia. Le garanzie presenti sul mercato prevedono infatti quasi sempre un massimale (significa che la compagnia rinuncia alla rivalsa ma solo entro un determinato importo) e diverse limitazioni, che generalmente sono queste:
– in caso di guida in stato di ebbrezza, la rinuncia alla rivalsa si applica solo se il tasso alcolemico dell’assicurato che ha causato il danno non supera il minimo di legge maggiorato di un certo quantitativo di gr/l (ogni compagnia può decidere un quantitativo diverso);
– in alcuni contratti la compagnia assicurativa rinuncia alla rivalsa soltanto in occasione del primo sinistro con colpa;
– altre volte, invece, la rinuncia è valida soltanto se l’assicurato, in merito all’incidente, non subisce condanne penali (con sentenza definitiva).
Comunque questi sono soltanto tre esempi, i più comuni, di una possibile assicurazione auto senza rivalsa. Ciascuna compagnia di assicurazione può toglierne alcune o aggiungerne altre in base alle proprie politiche commerciali, per cui prima di firmare il contratto è come sempre opportuno leggersi tutte le specifiche (e chiedere in agenzia o al servizio clienti nel caso di dubbi).
QUANDO LA RINUNCIA ALLA RIVALSA NON SI APPLICA
Ci sono poi dei casi limite che rendono inapplicabile la rinuncia alla rivalsa, anche se prevista nel contratto. Per esempio in caso di dolo del conducente assicurato, ossia quando quest’ultimo rilascia volutamente dichiarazioni erronee o incomplete in fase di stipula del contratto, oppure omette di comunicare tempestivamente alla compagnia eventuali variazioni intervenute dopo la stipula.