RC auto: il tacito rinnovo e tolleranza di 15 giorni

Dal 1° gennaio 2013 è cambiato tanto per la RC auto: tacito rinnovo cancellato e tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza, queste le modifiche che riguardano tutti gli assicurati

17 Dicembre 2019 - 08:12

Molto è cambiato in materia di assicurazione auto dal 1° gennaio 2013. Giorno in cui è scomparso il tacito rinnovo dai contratti RC auto per effetto del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Prima di quella data, infatti, le polizze si rinnovavano automaticamente. E chi voleva cambiare compagnia o semplicemente non sottoscrivere un nuovo contratto aveva l’obbligo di inviare formale disdetta. Ma ormai da qualche anno non è più così. I contratti RC auto si risolvono alla scadenza naturale di un anno, una volta trascorsi i canonici 15 giorni di tolleranza. Senza che l’assicurato debba fare alcuna richiesta.

RC AUTO E TACITO RINNOVO: QUALI VANTAGGI HA PORTATO L’ABOLIZIONE?

L’abolizione del tacito rinnovo nelle polizze RC auto ha modificato l’approccio dei consumatori nei confronti dei prodotti assicurativi relativi ai veicoli. Portando numerosi vantaggi sia dal punto di vista pratico che economico. All’epoca del tacito rinnovo, infatti, recedere da un contratto significava dover inviare la comunicazione di recesso alla propria compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R, attendere l’accettazione (e gli inevitabili solleciti a restare), richiedere una copia dell’attestato di rischio da consegnare alla nuova compagnia, più varie ed eventuali (non mancavano gli episodi di ostruzionismo). Con il risultato che molti rinunciavano in partenza per ‘quieto vivere’. E rimanevano ancorati a vita alla stessa compagnia di assicurazione, pagando magari tariffe non più convenienti. Adesso invece è tutto più semplice: per cambiare compagnia basta attendere la scadenza del contratto e scegliere una nuova assicurazione senza dover comunicare nulla alla vecchia. Non bisogna neppure consegnare l’attestato di rischio, visto che la nuova compagnia lo preleva da una banca dati condivisa. Inutile rimarcare che quest’assenza di vincoli favorisce la concorrenza e contribuisce ad abbassare il prezzo delle polizze RC auto, che non a caso è diventato più competitivo. Liberi da qualsiasi ostacolo burocratico, gli assicurati possono scegliere di anno in anno le offerte più convenienti sul mercato e risparmiare.

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RC AUTO: LA TOLLERANZA DI 15 GIORNI

L’articolo 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che il contratto di assicurazione obbligatoria RC auto ha durata annuale (o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione,), si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e, come abbiamo visto, non può essere tacitamente rinnovato. La compagnia di assicurazione è tenuta inoltre ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni. E a “mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. Quello citato nell’ultima parte è il cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ di 15 giorni previsto al termine di qualunque contratto RC auto. Significa che a prescindere dalle intenzioni dell’assicurato, sia che voglia rinnovare con la vecchia compagnia o passare a una nuova o non stipulare più nessun contratto assicurativo, la validità della polizza in scadenza risulta estesa di 15 giorni. Ovvero dalla data della scadenza indicata sul contratto fino alle 23:59 del quindicesimo giorno successivo. La ‘ratio’ di questa norma è chiara. Si vuole evitare il rischio che alcuni automobilisti, soprattutto quelli più distratti, restino per qualche giorno senza copertura assicurativa tra la fine del precedente contratto RC auto e la stipula del nuovo. Con i 15 giorni di tolleranza si dà quindi il tempo necessario per mettersi in regola anche se la vecchia polizza è ormai scaduta.

TACITO RINNOVO DELLE GARANZIE ACCESSORIE

Inizialmente il tacito rinnovo era stato cancellato solo per la RC auto. Ma la Legge Concorrenza in vigore dal 29 agosto 2017 ha esteso il divieto di tacito rinnovo anche alle garanzie aggiuntive (incendio e furto, kasko, infortuni al conducente, assistenza stradale, ecc.). Sia nel caso in cui lo stesso contratto garantisca simultaneamente la responsabilità civile e i rischi accessori; e sia nel caso in cui venga stipulato, contestualmente alla polizza RCA, un contratto a se stante per la copertura aggiuntiva. Pertanto non è più necessario procedere alla disdetta del contratto di una garanzia aggiuntiva alla polizza RC auto, in quanto lo stesso si ritiene risolto alla scadenza contrattuale prevista. La nuova normativa si applica a tutti i contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della Legge Concorrenza 2017. Per i contratti già in essere al 29/08/17, cioè stipulati in data anteriore, è invece prudente inviare ancora regolare disdetta nei termini contrattualmente previsti.

1 Commento

Assicurazione assistenza stradale - SubBroker Assicurazioni
12:31, 3 Giugno 2020

[…] alla RC auto obbligatoria oppure in un secondo momento, anche con una compagnia diversa. E non prevede il tacito rinnovo. All’atto della sottoscrizione della polizza, la compagnia fornisce uno o più numeri […]

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