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L’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 ha profondamente cambiato le regole per il pagamento del bollo per le Auto Storiche. Di fatto l’articolo 1 comma 666 della nuova normativa ha abrogato i commi 1 e 2 art. 63 della precedente legge 342/2000, la quale assicurava l’esenzione dal pagamento della tassa per autovetture e moto costruite da almeno 20 anni, per le quali adesso è previsto il pagamento del bollo per intero. Alla nuova norma sono seguite le reazioni delle Regioni, alcune delle quali hanno recepito per intero e senza varianti le indicazioni della Legge di Stabilità, mentre altre hanno scelto di mantenere un regime di favore per i cosiddetti Youngtimer con sconti ed esenzioni sul pagamento della tassa ordinaria, specie per i modelli iscritti nei registri riconosciuti dall’Art. 60 del Codice della Strada. Questo articolo identifica alcuni enti presso i cui registri possono essere iscritte e riconosciute le automobili e le moto ultraventennali. I registri in questione sono ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI.
Ecco, Regione per Regione, la situazione aggiornata al 1 Aprile 2016, ma è opportuno verificare presso gli organi della propria Regione di appartenenza eventuali aggiornamenti o modifiche. Il Governo può infatti intervenire e apportare modifiche alle delibere degli Enti Locali.
REGIONE | SCONTO O ESENZIONE |
Abruzzo | nessuna esenzione |
Basilicata | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall’Art.60 CdS |
Calabria | nessuna esenzione |
Campania | nessuna esenzione |
Emilia Romagna | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall’Art.60 CdS |
Friuli Venezia Giulia | nessuna esenzione |
Lazio | sconto 10% per iscritti ASI o FMI |
Liguria | nessuna esenzione |
Lombardia | esenzione per i veicoli certificati di interesse storico |
Marche | nessuna esenzione |
Molise | nessuna esenzione |
Piemonte | sconto 10% veicoli ultraventennali |
Puglia | nessuna esenzione |
Toscana | sconto 10% veicoli ultraventennali |
Sardegna | nessuna esenzione |
Sicilia | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall’Art.60 CdS |
Umbria | sconto 10% veicoli ultraventennali |
Trento | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall’Art.60 CdS |
Bolzano | sconto 50% veicoli ultraventennali |
Valle d’Aosta | nessuna esenzione |
Veneto | tariffa ridotta per veicoli ultraventennali individuati da enti riconosciuti dall’Art.60 Cds e centri specializzati |
(fonte dati: Registro Italiano Veicoli Storici)
Per i mezzi con età, decorrente dalla data di costruzione, superiore a 30 anni e che non vengano impiegati in attività professionali, è prevista la totale esenzione dal pagamento della tassa di proprietà e non è richiesta alcuna iscrizione o certificazione. Qualora però questi mezzi vengano utilizzati su strade pubbliche è obbligatorio pagare una tassa di circolazione forfettaria pari a 28.40 euro per le automobili e 11.36 euro per i motoveicoli. La tassa forfettaria ha valenza annuale e la ricevuta del suo pagamento deve essere sempre a bordo durante la circolazione, poiché è previsto il riscontro in caso di controllo da parte degli Organi di Polizia.