Articolo 143 Codice della Strada
Articolo 143 del Codice della Strada – Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. [Sulle strade di tipo A) e B) di cui all’art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.](1)
7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.311.
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
Note
(1) Comma soppresso dal D. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
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