Articolo 188 del Codice della Strada 2025 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Articolo 188 del Codice della Strada – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.
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Articolo del nuovo Codice della Strada 2025 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it.
Le parti in neretto si riferiscono alle modifiche introdotte dalle Legge n. 177/2024 in vigore dal 14 dicembre 2024.