
Quesito interessante che riguarda i documenti di guida: cosa rischia chi rifiuta di mostrare patente e libretto di circolazione su richiesta di un agente della Polstrada?
Alla richiesta da parte di un funzionario della Polstrada di esibire i documenti di guida, chi non ha nulla da nascondere collabora immediatamente. Mostrando la patente e il libretto di circolazione. Come del resto impone l’articolo 192 comma 2 del Codice della Strada, secondo cui “i conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti che svolgono il servizio di polizia stradale, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé” (per esempio il certificato di assicurazione, anche in formato digitale). Cosa succede, invece, se un automobilista si rifiuta di mostrare i documenti richiesti?
SANZIONI PER CHI RIFIUTA DI ESIBIRE I DOCUMENTI DI GUIDA
La risposta è contenuta nello stesso articolo del CdS, al comma 6. Che prevede una sanzione pecuniaria da 84 a 335 euro per chi viola l’obbligo di esibire patente e libretto. Si tratta quindi di un’infrazione punita non come reato penale ma come semplice illecito amministrativo. La stessa multa si applica anche se il conducente non permette, agli agenti di cui sopra, di ispezionare il veicolo al fine di verificarne l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento; se si rifiuta di obbedire alla richiesta dei medesimi agenti di sospendere la marcia per evidenti difetti o irregolarità sulla vettura, o per l’assenza di mezzi antisdrucciolevoli obbligatori; se ignora le segnalazioni necessarie per favorire il passaggio di un convoglio militare.
DOCUMENTI DI GUIDA: QUANDO È POSSIBILE NON MOSTRARLI
Il conducente può rifiutarsi di mostrare i documenti solo in un caso: se a chiederglieli è un agente o un qualsiasi altro pubblico ufficiale in borghese e privo di un qualsiasi segno di riconoscimento. Il comma 1 dell’art. 192 CdS dispone infatti che funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, devono essere “in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo”. Questo ovviamente per evitare truffe e raggiri da parte di malintenzionati che potrebbero spacciarsi per rappresentanti delle forze dell’ordine. Ricordiamo inoltre che le guardie giurate, essendo soggetti privati, non possono chiedere di esibire patente e libretto né qualsiasi altro documento.
MULTA SALATISSIMA PER I CONDUCENTI CHE NON SI FERMANO ALL’ALT DELLA POLIZIA
Sempre l’articolo 192 CdS, stavolta al comma 4, prevede che “gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali”. Significa che se un conducente ‘fa l’indiano’ e ignora l’ordine di fermarsi intimatogli da una pattuglia (magari solo per effettuare un semplice controllo dei documenti), la polizia può passare alle maniere forti e mettere in atto tutte le misure necessarie per bloccare il veicolo. Senza però mettere a rischio la circolazione stradale. Chi ignora un alt della polizia, ove il fatto non costituisca pure reato penale, è punito con una salatissima sanzione amministrativa da 1.324 a 5.302 euro.
RIFIUTO DI MOSTRARE ALTRI DOCUMENTI
Abbiamo fin qui parlato esclusivamente di documenti di guida (patente e libretto di circolazione). Ma quali sono le conseguenze per chi, durante un controllo (anche in auto), si rifiuta di mostrare un documento d’identità? O di dichiarare le proprie generalità? Le conseguenze sono molto serie perché, ai sensi dell’art. 651 del Codice Penale, chiunque, su richiesta di un pubblico ufficiale, “rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”. Le indicazioni sulla propria identità si possono dare mostrando, appunto, un apposito documento (per esempio la carta d’identità). Oppure, in mancanza di esso (non è infatti obbligatorio portarlo con sé), fornendo a voce le proprie generalità. Occhio a non fare i furbetti, visto che la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità (art. 495 c.p.) è punita con la reclusione da uno a sei anni. Possono chiedere l’identificazione di una persona, in qualsiasi momento, tutti i soggetti riconosciuti come pubblici ufficiali durante l’esercizio delle proprie funzioni.