In caso di malaugurato incidente all'estero la procedura per chiedere il risarcimento dei danni può cambiare a seconda di determinati fattori. Cerchiamo di scoprirne di più
Nella malaugurata ipotesi di un incidente all’estero, per chiedere e ottenere il risarcimento danni bisogna tener conto del luogo in cui è avvenuto il sinistro e della provenienza dell’auto che lo ha provocato. A seconda dei casi, infatti, è necessario seguire una diversa procedura. Prima però di passare alle spiegazioni, poiché prevenire è meglio che curare, ricordiamo quali sono i 10 errori da non fare quando si guida all’estero.
Aggiornamento del 20 aprile 2021 con le modifiche alla procedura di richiesta di risarcimento danni in caso di incidente all’estero con un veicolo immatricolato in UK, a seguito dell’uscita ufficiale del Regno Unito dall’UE (Brexit).
INCIDENTE ALL’ESTERO CON UN’AUTO DI UN PAESE UE/SEE
Se durante un viaggio all’estero in uno dei paesi che aderiscono al sistema Carta Verde, si resta coinvolti in un incidente stradale provocato da una vettura immatricolata e assicurata in uno degli stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), si può chiedere il rimborso dei danni subiti rivolgendosi alla compagnia di assicurazione estera del responsabile del sinistro. O, preferibilmente, al suo rappresentante in Italia (mandatario). Ovviamente la prima cosa da fare subito dopo il sinistro consiste nell’annotare con cura i dati identificativi dell’altro veicolo, a cominciare dal numero di targa. Poi, se possibile, scattare qualche foto che attesti il danno subito. E infine compilare il modulo blu di constatazione amichevole, simile in tutti i Paesi europei, verificando l’esatta corrispondenza con il modulo del conducente straniero.
LA RICHIESTA AL CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA CONSAP
Una volta rientrati in Italia, per ottenere le informazioni sulla copertura assicurativa del veicolo UE/SEE che ha causato l’incidente si può fare richiesta al Centro di Informazione Italiano della CONSAP mediante il Portale Unico, indicando con estrema cura tutti i dettagli dell’incidente all’estero. Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione, il veicolo responsabile non è stato identificato o non risulta assicurato, oppure la compagnia assicurativa straniera non ha nominato il rappresentante in Italia o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi (termine ultimo) dalla richiesta di risarcimento, l’interessato può rivolgere la propria richiesta di rimborso all’Organismo di Indennizzo Italiano. Che valuterà l’esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base delle leggi applicabili.
INCIDENTE ALL’ESTERO CON AUTO IMMATRICOLATA IN SVIZZERA, PRINCIPATO DI MONACO E, DAL 2021, REGNO UNITO
Se nell’incidente all’estero è coinvolta un’auto immatricolata in Svizzera, nel Principato di Monaco e, dal 2021 (post Brexit), nel RegnoUnito, la procedura per ottenere il risarcimento si complica un pochino, dato che questi Stati non fanno parte né dell’UE né dello Spazio Economico Europeo. Tuttavia, grazie a un accordo bilaterale tra l’Italia e questi Paesi, è sempre possibile rivolgersi al Centro di Informazione per conoscere il nominativo del mandatario in Italia della compagnia di assicurazione estera. Quest’ultimo, però, non ha nessun obbligo di fornire una risposta motivata nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento. E non c’è neppure la possibilità di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo in caso di assenza di risposta motivata.
INCIDENTE ALL’ESTERO CON UN’AUTO EXTRA UE/SEE
Qualora l’incidente all’estero sia stato provocato da una vettura non immatricolata in uno dei Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo (a parte Svizzera, Monaco e UK di cui ci siamo occupati poc’anzi), non si può attivare la procedura standard con la richiesta al Centro di Informazione della CONSAP. Ci sono due possibilità alternative: 1) inviare la richiesta direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo estero responsabile; 2) inviare la richiesta al Bureau nazionale del paese in cui è avvenuto il sinistro. Ma solo se il veicolo responsabile è immatricolato in una nazione diversa. In Italia l’organo competente è l’UCI (www.ucimi.it).
CARTA VERDE E SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Abbiamo più volte citato la Carta Verde, ma forse non tutti sanno che cos’è. Rimediamo subito. La Carta Verde è un certificato internazionale di assicurazione che consente alle vetture di circolare negli Stati esteri osservando l’obbligo della polizza RC auto. Questo documento non è necessario nelle nazioni dello Spazio Economico Europeo (fanno parte del SEE tutti i 27 paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oltre che in Andorra, Bosnia Erzegovina, Città del Vaticano, Principato di Monaco, San Marino, Serbia e Svizzera. È invece necessario per circolare in Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Iran, Israele, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia e Ucraina. La Carta Verde dev’essere richiesta alla propria compagnia assicurativa almeno 10 giorni prima del viaggio.