Neopatentati: i limiti di velocità, potenza, tasso alcolico e patente

Tutte le regole per i conducenti neopatentati: i limiti di velocità e di potenza, la soglia di tasso alcolico da non superare e le norme sui punti patente

13 Maggio 2020 - 12:05

Chi sono i neopatentati? Sono coloro che hanno conseguito la patente di guida da poco tempo, non necessariamente al compimento dei 18 anni. Con quel termine si indica infatti chi ha preso la patente A2, A, B1 e B da meno di tre anni, a prescindere dall’età. Pertanto anche un quarantenne può essere un neopatentato. Il Codice della Strada dispone regole specifiche (e sanzioni più severe) per i neopatentati, considerandoli guidatori poco esperti e quindi meritevoli di un’attenzione maggiore rispetto agli altri conducenti. I limiti per i neopatentati riguardano la velocità e la potenza delle vetture, la soglia del tasso alcolemico e i punti della patente. Sono soggetti agli stessi limiti anche i guidatori che hanno dovuto conseguire una nuova patente dopo la revoca della precedente (quando possibile), gli stranieri extra-UE che hanno convertito la loro patente in italiana e i militari che hanno fatto lo stesso con la loro patente speciale.

NEOPATENTATI: LIMITI DI VELOCITÀ

I neopatentati devono osservare limiti di velocità più rigorosi. In base all’articolo 117 comma 2 del Codice della Strada, infatti, “per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”. Chi viola questa disposizione paga una multa da 165 a 661 euro con sospensione della patente da due ad otto mesi.

NEOPATENTATI: LIMITI DI POTENZA

Sempre l’art. 117 Cds, ma il comma 2-bis, dispone che “ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (le autovetture fino a nove posti, ndr) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW”. Sono esclusi da queste limitazioni i veicoli adibiti al servizio di persone disabili in possesso di apposito pass e se il disabile è presente nel veicolo. Le sanzioni per chi viola queste norme sono le medesime dei limiti di velocità. Attenzione: il rapporto potenza/tara dei veicoli immatricolati dopo il 4 ottobre 2007 è specificato nella pagina 3 della carta di circolazione. Per i veicoli immatricolati precedentemente si consiglia di verificarne l’ammissibilità mediante il tool del Portale dell’Automobilista (basta inserire la targa).

NEOPATENTATI: TASSO ALCOLEMICO

Tolleranza zero in materia di alcol per i neopatentati: per l’articolo 186-bis comma 1 lettera a del Codice della Stradaè vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B” (e non solo). La sanzione minima per questo tipo di infrazione è una multa da 168 a 673 euro se viene accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. L’importo è raddoppiato se si provoca un incidente. Con un tasso alcolico maggiore di 0,5 g/l si applicano le sanzioni previste dall’articolo 186 CdS aumentate da un terzo alla metà a seconda del tasso di alcol raggiunto. Sono previste sanzioni ancor più più severe, comprese la sospensione e la revoca della patente, in caso di ulteriori violazioni commesse in stato di ebbrezza o in caso di recidiva (art. 186-bis commi 5, 6 e 7).

NEOPATENTATI: SOSTANZE STUPEFACENTI

Naturalmente i neopatentati sono soggetti a pene più severe anche nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, come specifica l’articolo 187 comma 1 del Codice della Strada, “per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186 bis (ossia conducenti sotto i 21 anni e nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, ndr), le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà”. E quali sono queste sanzioni? Eccole qui: chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.500 a euro 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

NEOPATENTATI: PATENTE A PUNTI

Per ogni infrazione commessa i neopatentati, nei primi tre anni dal conseguimento del documento di guida, subiscono il raddoppio della decurtazione dei punti patente. Con un massimo comunque di 15 punti, se non sono state commesse infrazioni che comportino la sospensione o la revoca della patente. Allo stesso tempo ai neopatentati che nei primi tre anni di patente non commettono infrazioni stradali è attribuito 1 punto di bonus per ogni anno trascorso, fino a un massimo di 3 punti bonus. Qui tutte le informazioni utili sulla patente a punti, compresa la tabella delle decurtazioni.

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