Patente smarrita: come fare la richiesta del duplicato

Patente smarrita: come fare la richiesta del duplicato

Patente smarrita? Scopri come fare la richiesta del duplicato per avere un nuovo documento il prima possibile, anche all'estero

27 Agosto 2024 - 15:30

Cosa fare in caso di patente smarrita o rubata? Un contrattempo non da poco che dev’essere risolto immediatamente per evitare di restare a piedi per chissà quanto tempo: ricordiamo infatti che senza patente non si può guidare mai, a meno di avere un permesso provvisorio che però viene consesso solo dopo aver sporto denuncia, passaggio indispensabile per richiedere il duplicato del documento di guida.

  1. Denuncia
  2. Patente duplicabile
  3. Patente non duplicabile
  4. Patente smarrita all’estero

Aggiornamento del 27 agosto 2024 con nuove informazioni su come fare la richiesta del duplicato se si smarrisce la patente.

PATENTE SMARRITA: LA DENUNCIA

Ricapitolando: se la patente è stata smarrita o rubata, occorre denunciare il fatto agli organi di polizia entro 48 ore dall’evento. Se la denuncia è stata presentata all’estero deve essere ripetuta in Italia. Al momento della denuncia l’organo di Polizia verifica se la patente è ‘duplicabile’ direttamente, senza ulteriori adempimenti da parte del denunciante, oppure se il duplicato dovrà essere richiesto alla Motorizzazione civile.

In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per poter guidare, valido solo in Italia. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida e in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.

PATENTE SMARRITA ‘DUPLICABILE’

Nel primo caso, cioè se al momento della denuncia la patente risulta ‘duplicabile’, occorre presentare all’organo di Polizia 2 fotografie uguali, formato tessera (meglio quindi portarle con sé quando si va a fare la denuncia). Dopodiché l’organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e rilascia il già citato permesso provvisorio di guida.

A questo punto il titolare della patente deve pagare 10,20 euro tramite bollettino PagoPA usando il codice N007 – Duplicato patente per smarrimento o sottrazione. Il pagamento è fondamentale per l’emissione della nuova patente, ma non è necessario per ottenere il rilascio del permesso provvisorio.

Il Ministero, ricevuta la richiesta di duplicato inviata dall’organo di Polizia, verifica che il pagamento del bollettino PagoPA sia stato eseguito correttamente e che il codice fiscale del pagatore (informazione che deve essere indicata all’atto del pagamento) corrisponda al codice fiscale dell’intestatario della patente. Se le verifiche danno esito positivo, il MIT spedisce il duplicato della patente all’indirizzo di residenza dell’intestatario tramite posta assicurata, con spese a carico del destinatario da pagare in contrassegno.

Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dalla data di emissione del permesso provvisorio, bisogna contattare il Ministero al numero verde 800.23.23.23, da telefono fisso, o al numero a pagamento 06.45775927, da cellulare, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la nuova patente. In alternativa si può scrivere all’indirizzo email uco.dgmot@mit.gov.it specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.

Patente smarrita duplicato

PATENTE SMARRITA ‘NON DUPLICABILE’

La seconda ipotesi prevede che al momento della denuncia la patente non risulti direttamente duplicabile dagli organi di polizia, con richiesta al Ministero. In questo caso il titolare della patente deve rivolgersi di sua iniziativa alla Motorizzazione civile: può farlo personalmente, tramite un’altra persona munita di delega oppure affidandosi a un’agenzia di pratiche auto (pagando il servizio).

L’intestatario della patente smarrita o rubata deve rivolgersi in Motorizzazione anche qualora il duplicato della patente spedito dal Ministero sia tornato al mittente per errori nell’indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale.

La richiesta del duplicato della patente in Motorizzazione dev’essere presentata su modello TT2112 allegando:

  • denuncia di smarrimento o furto della patente;
  • ricevuta del pagamento di 10,20 euro su bollettino PagoPA con codice N007 – Duplicato patente per smarrimento o sottrazione;
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata (l’autentica avviene direttamente allo sportello della Motorizzazione, se è il titolare della patente a presentare la domanda);
  • originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
  • originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia;
  • originale e fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extra-UE);
  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda (se la domanda è presentata da una persona delegata).

PATENTA SMARRITA ALL’ESTERO: COSA FARE?

In caso di patente smarrita all’estero, bisogna rivolgersi alla polizia locale e al consolato o all’ambasciata italiana per presentare una denuncia. A quel punto il consolato contatta le autorità nazionali (Motorizzazione) che hanno rilasciato la patente per controllare che non sia soggetta a restrizioni, sospensione o revoca, e sulla base delle informazioni ricevute dal consolato la polizia rilascia un documento provvisorio che consente di guidare per un periodo di tempo limitato. Importante: tale documento provvisorio è automaticamente valido solo nel Paese che lo rilascia, pertanto se il viaggio in auto prevede l’attraversamento di altri Stati esteri occorre accertarsi che anch’essi lo riconoscano.

Una volta tornati in Italia bisogna rifare la denuncia e seguire la normale procedura descritta in precedenza.

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