La procedura, i documenti necessari e i costi per sostenere gli esami di revisione della patente per perdita totale dei punti
Nel caso di perdita di tutti i punti della patente occorre rifare gli esami. Infatti quando il punteggio è pari a zero scatta l’obbligo di revisione della patente di guida (mentre nel caso di perdita parziale dei punti bisogna frequentare dei corsi specifici per recuperare il punteggio). Il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato o revocata. Solo dopo aver superato l’esame, sulla patente si riassegnano i 20 punti iniziali.
GLI ESAMI DI REVISIONE DELLA PATENTE: LA PROVA DI TEORIA
L’interessato deve prenotare, presso il competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, l’esame di teoria e quello di pratica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione. Superato questo termine viene disposta la sospensione della patente. La domanda si presenta su modello TT 746 (scarica qui) compilata e firmata. Una volta ricevuta la richiesta, la Motorizzazione fissa immediatamente la data in cui il soggetto interessato deve sottoporsi alla prova di teoria (che può anche essere successiva al predetto termine di 30 giorni). Se non si presenta all’esame scatta anche in questo caso la sospensione del documento. L’esame di teoria per la revisione della patente si svolge con sistema informatizzato tramite un questionario. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera V o F a seconda che consideri l’affermazione vera o falsa. Per le patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, BE la prova dura 30 minuti, è composta da 30 quiz e si intende superata se il numero di risposte errate non supera 3. L’esito negativo dell’esame di teoria comporta sempre la revoca della patente. Se invece la prova si conclude con esito positivo, l’interessato chiede di fissare la data per sostenere la prova di guida.
GLI ESAMI DI REVISIONE DELLA PATENTE: LA PROVA PRATICA
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi e l’esaminando dev’essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni e munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno 10 anni. In caso di esito positivo dell’esame di teoria l’interessato recupera tutti i 20 punti sulla patente, viceversa il documento gli viene revocato.
Ricordiamo che la domanda per l’esame di revisione della patente ha validità annuale, alla scadenza della quale se non si sono sostenuti gli esami occorre presentare nuova istanza. Nell’arco di validità della domanda è consentito al conducente di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica. Se nell’arco annuale il conducente sostiene la prova di teoria ma non quella di guida, deve ripresentare una nuova domanda e sostenere entrambe le prove.
REVISIONE PATENTE PER PERDITA DEI PUNTI: DOCUMENTI E COSTI
Insieme alla domanda su modello TT 746 bisogna allegare i seguenti documenti:
– attestazione del versamento di 16,20 euro su bollettino postale precompilato n. 9001;
– provvedimento di revisione in originale e fotocopia;
– certificato medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi, in originale e fotocopia, rilasciato dall’autorità sanitaria. Ma solo se espressamente prescritto sul provvedimento di revisione;
– patente in corso di validità in originale e fotocopia, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato. Attenzione: se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura, l’esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo di sospensione.
Inoltre il soggetto che deve sostenere la prova di guida dell’esame di revisione ha l’obbligo di presentarsi con la patente in originale, oppure il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli organi di polizia di avvenuto ritiro della patente.
REVISIONE PATENTE PER PERDITA DEI PUNTI: ALTRE COSE DA SAPERE
L’articolo 126-bis comma 6 del Codice della Strada precisa che deve sottoporsi nuovamente all’esame di idoneità tecnica non solo chi ha perso tutti i punti della patente ma anche chi “dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti“. Il saldo dei punti della patente può essere consultato in ogni momento sul Portale dell’Automobilista.