Bollo auto: rimborso per doppio versamento, come richiederlo

Bollo auto: rimborso per doppio versamento, come richiederlo

Ci sono alcuni casi in cui il proprietario di un veicolo può esercitare il diritto di rimborso del bollo auto, ad esempio per il doppio versamento. Ecco come fare

24 Maggio 2024 - 13:00

Dall’imposta in sé non si scappa perché il proprietario del veicolo deve pagarla per il solo possesso. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui è possibile il rimborso del bollo auto. Sono tre per la precisione in tutto il territorio nazionale (più il rimborso per rottamazione che però è previsto solo in alcune regioni) con una procedura comune da seguire per farsi restituire quanto versato: rimborso bollo auto per doppio versamento, per pagamento in eccesso e per pagamento non dovuto. Trattandosi di una imposta a carattere locale occorre indirizzare la domanda di rimborso alla regione di residenza, scopriamo come si fa.

RIMBORSO BOLLO AUTO PER DOPPIO VERSAMENTO

Il primo caso per cui è previsto il rimborso del bollo auto è il doppio versamento (per la stessa scadenza). Può succedere ad esempio perché si è dimenticati di averlo già pagato. O perché due componenti della stessa famiglia lo pagano all’insaputa dell’altro. Al momento del pagamento non è infatti chiesto alcun documento dell’auto su cui apporre un timbro o un bollo a conferma dell’avvenuto pagamento. Viene solo rilasciata una ricevuta che può essere facilmente smarrita o dimenticata. Calendario alla mano, la tassa di possesso del veicolo va corrisposta tutti gli anni entro la fine del mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento. Nel caso di ritardi ovvero di bollo auto scaduto, l’automobilista può tecnicamente circolare, ma al momento della regolarizzazione della posizione fiscale sarà costretto a pagare una cifra maggiore. Il proprietario dell’auto andrà infatti incontro a sanzioni e interessi di importo variabile sulla base del ritardo accumulato.

RIMBORSO BOLLO AUTO PER PAGAMENTO IN ECCESSO

Il rimborso bollo auto scatta anche per pagamento in eccesso. Sul web sono presenti numerosi calcolatori della tassa automobilistica che permettono di non farsi trovare impreparati al momento del versamento. Il sito dell’Aci, ad esempio, permette il calcolo gratuito del bollo inserendo la targa e la tipologia di veicolo, la regione di residenza e il tipo di pagamento. Quest’ultima è un’altra variabile da considerare. Cifra finale e scadenze possono infatti mutare in base ai casi di:

  • rinnovo;
  • prima immatricolazione;
  • veicolo reimmatricolato;
  • rientro da esenzione;
  • riacquisto di possesso;
  • targa prova;
  • integrazione per complessi;
  • pagamento integrativo;
  • pagamento anticipato.

Nonostante questo livello di precisione, il proprietario dell’auto può sbagliare e pagare di più. Succede perché sono disponibili varie modalità di pagamento del bollo auto e non sempre il calcolo della cifra è automatico. A oggi il proprietario dell’auto può pagare negli uffici postali, via home banking, attraverso gli sportelli PagoPA abilitati, nei punti vendita Sisal e Lottomatica, sul sito dell’Aci.

rimborso bollo auto doppio versamento

RIMBORSO BOLLO AUTO PER PAGAMENTO NON DOVUTO

Bollo auto da farsi rimborsare anche quando il pagamento non era dovuto. Pensiamo ad esempio a un veicolo cancellato dal Pubblico registro automobilistico. Oppure come già detto, nelle sole regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al caso della rottamazione dell’auto per la parte “non fruita” dell’imposta. Nessuna possibilità di farsi rimborsare il bollo auto in caso di vendita del veicolo. La cifra già pagata non può essere trasferita sulla nuova vettura. Di conseguenza per non pagare due volte il bollo auto in caso di acquisto di un nuovo veicolo occorre cercare di far coincidere le date di vendita dell’auto con quella di scadenza della tassa di possesso.

COME FARSI RIMBORSARE IL BOLLO AUTO

Il rimborso del bollo auto non è mai automatico. Spetta al proprietario del veicolo presentare domanda di rimborso, redatta in carta libera o tramite PEC, indirizzandola all’ufficio tributi della propria regione o provincia autonoma di residenza. Alla richiesta occorre allegare un documento di identità valido e la relativa documentazione a supporto. Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

Importante: il contribuente deve presentare richiesta di rimborso del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge.

La documentazione da allegare alla domanda di rimborso varia in base al motivo della richiesta:

  • in caso di doppio pagamento: originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare, fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido, fotocopia della carta di circolazione o DU;
  • in caso di pagamento in eccesso: fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso, fotocopia della carta di circolazione o DU;
  • in caso di versamento non dovuto: originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare, fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (p.es. denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a 12,00 euro.

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