
Scopri come controllare se è avvenuto il passaggio di proprietà e cosa fare in caso di mancata o ritardata registrazione al PRA
La procedura dell’acquisto di un’auto usata prevede che entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita l’acquirente debba richiedere presso uno STA il passaggio di proprietà al PRA e nell’ Archivio Nazionale dei Veicoli con il conseguente rilascio del documento unico (che ha sostituito, unificandoli, il libretto di circolazione e il certificato di proprietà) a proprio nome. A volte può risultare necessario controllare se il passaggio di proprietà sia effettivamente avvenuto. Vi spieghiamo come, ricordando che la mancata o la ritardata registrazione comportano delle sanzioni.
- Mancata registrazione passaggio di proprietà
- Come verificare il passaggio di proprietà
- Sanzioni per la mancata registrazione
- Cosa fare per mettersi in regola
- Ritardata registrazione del PdP
Aggiornamento del 27 gennaio 2025 con nuove informazioni su come controllare l’avvenuto passaggio di proprietà.
MANCATA REGISTRAZIONE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ: PIÙ DIFFICILE CON IL DOCUMENTO UNICO
Occorre subito precisare che la mancata registrazione del passaggio di proprietà al PRA è un’ipotesi che si verificava principalmente prima dell’entrata in vigore del documento unico e delle procedure di sportello telematico dell’automobilista (STA), allorquando venivano aggiornati in momenti diversi l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’ACI e l’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione Civile, con il conseguente rilascio disgiunto del libretto di circolazione e del certificato di proprietà. Invece l’entrata in vigore della normativa che ha introdotto il documento unico di circolazione e di proprietà, la cui emissione presuppone il costante allineamento del PRA e dell’ANV, limita al massimo i casi di mancata registrazione al PRA.
COME VERIFICARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI UN’AUTO
Per verificare la proprietà di un autoveicolo, di un motociclo o di un rimorchio superiore a 3,5 tonnellate, può richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall’ACI una Visura su targa (ISGA Ispezione Giuridica allo Stato Attuale). Essendo il PRA un Registro Pubblico, chiunque abbia interesse può richiedere e ottenere i dati e le informazioni relative a qualsiasi veicolo iscritto sulla base della indicazione del numero di targa. Il servizio è attivo anche per i veicoli con targa straniera registrati al Registro Veicoli Esteri.
Per conoscere il proprietario o utilizzatore registrato al PRA di un veicolo, anche allo scopo di controllare che un passaggio di proprietà sia stato effettuato correttamente, è necessario e sufficiente richiedere una Visura al PRA. Per richiedere una visura, sempre al costo di 6,00 euro, sono attivi una pluralità di canali:
- online, mediante il servizio Visurenet, cui si accede con Spid, CIE ed eID;
- online, mediante la app per iOs e Android di ACI Space, utilizzando la funzione Infotarga;
- rivolgendosi alle delegazioni ACI e/o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
SANZIONI PER MANCATA REGISTRAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
La mancata registrazione al PRA entro il termine dei 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita determina per l’acquirente del veicolo, in caso di controllo di parte delle forze dell’ordine, l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 94 commi 4 e 5 del Codice della Strada, ossia una multa da 363 a 1.813 euro e il ritiro del DU. Nel contempo anche il venditore rimasto intestatario dell’auto per l’inadempienza dell’acquirente rischia di subire conseguenze sul piano civile e fiscale. Infatti, fino a quando non si registra al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere di qualsiasi evento legato al suo possesso, come il pagamento del bollo auto o di eventuali multe stradali e il risarcimento per danni provocati a cose o persone.
COSA FARE PER METTERSI IN REGOLA
È perciò necessario che il venditore, per non vedersi accollare oneri che non gli spettano, si cauteli richiedendo la ‘registrazione al PRA a tutela del venditore’ oppure ricorrendo al giudice.
Nel primo caso il venditore può chiedere al PRA la registrazione dell’originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata. Per fare questo deve presentare una dichiarazione di vendita resa nella forma della scrittura privata autenticata insieme al modello di presentazione NP3C. Questo procedimento prevede il pagamento dell’IPT (pur essendo a carico del venditore in alcune province viene recuperata dall’ACI nei confronti dell’acquirente) e delle ulteriori somme di 27 euro per emolumenti ACI e di 32 euro di imposta di bollo. La richiesta si può presentare in autonomia presso uno STA o rivolgendosi a un’agenzia di pratiche auto, pagando il costo del servizio.
In alternativa il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (a seconda del valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà. La pronuncia con la quale il giudice dichiara l’avvenuta vendita del veicolo con i dati completi dell’acquirente costituisce poi documento idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà. Richiesta che dev’essere poi accompagnata dalla sentenza in copia conforme all’originale e in bollo, unitamente al modello di presentazione NP3C, e dal pagamento dell’IPT (sono esenti gli atti e i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di euro 1.033 calcolata dal giudice sul valore della controversia) e delle ulteriori somme di 27 euro per emolumenti ACI e di 32 euro di imposta di bollo.
RITARDATA REGISTRAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Un caso leggermente diverso dalla mancata registrazione è la ritardata registrazione del passaggio di proprietà al PRA. È infatti possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo il limite dei 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo dell’IPT anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al 30% dell’importo dell’IPT dovuta + gli interessi legali sulla sola Imposta provinciale di trascrizione. La sanzione del 30% è ridotta della metà (15%) se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 (pari all’1%) per ciascun giorno di ritardo. Maggiori informazioni qui.