
Quando si parla di rinnovo della patente con invalidità civile occorre innanzitutto distinguere tra patologie stabilizzate e non
Prima di analizzare nei dettagli come fare il rinnovo patente auto con invalidità civile, precisiamo subito che la disabilità non impedisce di guidare un’auto. Non c’è una norma che lo vieta, ma è comunque indispensabile che il conducente sia davvero in grado di farlo con sicurezza. Ecco quindi che i controlli a cui è sottoposto sono più numerosi e articolati rispetto a quelli degli altri guidatori. In pratica, per mettersi al volante di un veicolo, l’invalido deve sostenere e superare la visita di idoneità davanti alla Commissione medica locale. E qui entrano in gioco le patenti speciali. Come lascia intendere il nome, sono quelle licenze di guida particolari con cui viene attestata la capacità del disabile a condurre un’auto modificata secondo le personali esigenze. Fanno parte delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D. Ma esaminiamo passo dopo passo la procedura per rinnovare la patente auto con invalidità civile.
INVALIDITÀ CIVILE CON PATOLOGIA STABILIZZATA: COME FARE IL RINNOVO PATENTE AUTO
Non c’è una procedura unica per il rinnovo patente auto con invalidità civile. A fare la differenza è la presenza di una patologia stabilizzata o meno. Nel primo caso l’iter da seguire è più semplice perché il quadro clinico del disabile non è suscettibile di modifiche. Di conseguenza, la visita medica non è altro che un esame di controllo e di conferma. Il punto di riferimento normativo è l’articolo 119 del Codice della strada. Qui viene infatti stabilito che se la Commissione medica locale certifica “che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti” secondo la procedura standard. Non solo, ma a differenza di quanto accade con una patologia non stabilizzata, i tempi di rinnovo della patente sono gli stessi di quelli tradizionali. In pratica sono di 10 anni per le patenti A e B e di 5 anni per le patenti C e D. Il tutto senza dimenticare la riduzione dei tempi di rinnovo con l’avanzare dell’età. E dunque: ogni 5 anni fino a 70 anni, ogni 3 anni fino a 80 anni e ogni 2 anni oltre 80 anni.
COME FARE IL RINNOVO PATENTE AUTO CON INVALIDITÀ CIVILE CON PATOLOGIA NON STABILIZZATA
Evidentemente differente è il caso del rinnovo patente auto con invalidità civile nel caso di patologia non stabilizzata. Caratteristica fondamentale di questa condizione è la possibile modifica nel tempo delle condizioni di salute. E dunque il venire meno delle condizioni minime per guidare un’auto in piena sicurezza. L’iter da seguire per il rinnovo della patente auto prevede che l’invalido concordi un appuntamento con la Commissione medica locale per sottoporsi alla visita di idoneità. Sebbene non ci sia una scadenza prefissata entro cui inoltrare la richiesta, è preferibile farlo con alcuni mesi di anticipo rispetto ai tempi di scadenza della patente. La risposta non è immediata e il disabile può essere costretto ad aspettare diverse settimane prima della convocazione. La patente speciale di cui rientra in possesso vale per 5 anni rispetto ai canonici 10. Ma ben sapendo che la Commissione medica locale può anche stabilire tempi inferiori sulla base delle condizioni di salute del paziente ovvero della patologia di cui è affetto. Pensiamo ai casi di
– sindrome delle apnee ostruttive nel sonno;
– patologie neurologiche;
– trapianto di cuore, ictus, aritmia, sincope, pacemaker permanente;
– diabete mellito con ipoglicemie gravi e frequenti.
QUANDO NON È POSSIBILE RINNOVARE LA PATENTE AUTO CON INVALIDITÀ CIVILE
La visita medica all’aspirante guidatore disabile per il rinnovo patente con invalidità civile serve proprio per individuare la presenza di patologie tali da compromettere la sicurezza stradale. Rientrano in questa categoria alcune situazioni di salute ben precise, tra cui:
– insufficienza cardiaca di classe III e IV NYHA;
– sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita;
– patologie vascolari periferiche;
– valvulopatia con insufficienza o stenosi aortica, insufficienza o stenosi mitralica corrispondente alla IV classe NYHA o con sincopi;
– sindrome del QT lungo con sincope;
– cardiomiopatie strutturali ed elettriche o in presenza di ventricolo sinistro con spessore di parete, tachicardia ventricolare non sostenuta, precedenti di morte improvvisa in famiglia, assenza di aumento della pressione arteriosa dopo attività fisica;
– valvulopatia di classe III e IV NYHA o con frazione di eiezione al di sotto del 35%, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o stenosi aortica.