Alcol, patente ritirata anche se ti serve per lavoro

Alcol, patente ritirata anche se ti serve per lavoro La Cassazione conferma il ritiro della patente a un automobilista che aveva bevuto. Nessuno sconto anche se l'auto serve per andare al lavoro

La Cassazione conferma il ritiro della patente a un automobilista che aveva bevuto. Nessuno sconto anche se l'auto serve per andare al lavoro

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12 Maggio 2015 - 08:05

Se guidi ubriaco, la patente viene sospesa. Questa regola vale pure se il trasgressore non può raggiungere il posto di lavoro: lo ha confermato la Cassazione con la sentenza numero 19167/15, pubblicata dalla terza sezione penale. È così inammissibile l'istanza dell'imputato che dovrà fare a meno del veicolo per sette mesi: conta la sicurezza stradale, la tutela della pubblica incolumità.

COS'ERA SUCCESSO – L'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva, nel 2013, la sospensione della patente per sette mesi di un automobilista, perché colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. L'uomo non ci stava, e ricorreva per Cassazione. Facendo leva sulla questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice della strada, con riferimento al criterio contenuto nell'articolo 3 della Costituzione: inutile invocare anche il diritto fondamentale al lavoro; rientra nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato.

ALTRI TENTATIVI VANI – Né la questione di costituzionalità ­ha alcun fondamento, dice la Cassazione, in relazione alle norme costituzionali denunciate dal ricorrente (articoli 1, 4 e 27 della Costituzione) per la lesione del diritto fondamentale al lavoro. Una sentenza del tutto condivisibile. La Cassazione ha ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000 euro in favore della cassa delle ammende.

IL CODICE DELLA STRADA È CHIARO – È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche: lo dice l'articolo 186 del codice della strada. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Senza trattamenti preferenziali verso chi usa la macchina per lavoro.

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