Per la Corte di Cassazione l'alcoltest non è attendibile se viene eseguito alcune ore dopo il sinistro, ma sono necessari ulteriori elementi indiziari
L’alcoltest non è attendibile per verificare lo stato d’ebbrezza del conducente se viene effettuato alcune ore dopo il sinistro. In questo caso, affinché ci sia reato, è necessaria la presenza di ulteriori elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’incidente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39725 del 27/09/2019, occupandosi del caso di un automobilista che aveva provocato un sinistro stradale guidando con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, la cui misurazione era però avvenuta circa tre ore dopo i fatti.
PERCHÉ UN ALCOLTEST EFFETTUATO DOPO ALCUNE ORE È INATTENDIBILE
Nella fattispecie, come riporta il portale giuridico Altalex, il fatto di aver accertato lo stato di ebbrezza del guidatore (0,95 g/l in prima misurazione e 1,05 g/l in seconda, quando il limite in Italia è di 0,50 g/l) a distanza di diverse ore dall’incidente, contrasta la regola scientifica (la ben nota curva di Widmark) secondo la quale il picco dell’alcool nel sangue si rileva tra i venti ed i sessanta minuti dopo l’assunzione, fino a quando la curva ha un andamento ascendente, mentre successivamente il tasso degrada. È evidente quindi che il tasso alcolemico ben oltre i limiti rilevato tre ore dopo l’evento non poteva riferirsi a un’assunzione di alcol prima del sinistro ma successiva, come del resto dichiarato dal conducente e confermato da un testimone.
ALCOLTEST NON ATTENDIBILE: PER PROVARE LA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA SERVONO ALTRI ELEMENTI INDIZIARI
Per condannare il responsabile del sinistro si deve dunque dimostrare inoppugnabilmente che fosse ‘ubriaco’ al momento dell’accaduto, sottoponendolo immediatamente ad alcoltest o al massimo entro mezzora dall’incidente. Altrimenti, come la giurisprudenza aveva già sentenziato, il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini di verificare l’effettivo stato di ebbrezza (come da articolo 186 del Codice della Strada), la presenza di altri elementi indiziari.
L’ALCOLTEST ESEGUITO IN RITARDO IMPEDISCE DI ATTRIBUIRE LO STATO DI EBBREZZA
In definitiva, si legge nella sentenza della Corte di Cassazione, “è evidente che la considerazione dell’elemento probatorio inerente l’effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell’assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente a un momento di ore precedente quello dell’effettuazione del controllo, qualora la curva di Widmark si presenti ancora ascendente durante l’esecuzione del test”. Si desume perciò che l’alcoltest non è attendibile se eseguito alcune ore dopo il sinistro.