Antitrust apre a Uber e sveglia il Parlamento: una legge ora!

Antitrust apre a Uber e sveglia il Parlamento: una legge ora! L'Antitrust al Parlamento: "Disciplinare l'attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali"

L'Antitrust al Parlamento: "Disciplinare l'attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali"

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3 Novembre 2015 - 09:11

L'Antitrust suona la sveglia: il Parlamento faccia una legge e metta in regola Uber (appena tornato alla carica facendo causa ai taxi). Il Garante della concorrenza si riferisce alle berline guidate da conducenti (UberBlack) e non a UberPop (i taxi privati, guidati da privati senza licenza, e già bocciati da tempo). Secondo il Garante, occorre disciplinare al più presto l'attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet: “Si parla di Uber e delle app che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto Ncc (noleggio con conducente)”. 

DA FARE IN FRETTA – In risposta a un quesito posto dal ministero dell'Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l'Antitrust auspica in proposito che “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare, nel modo meno invasivo possibile, queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”. Infatti, lo sviluppo di queste nuove app e anche l'adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno provocando in tutto il mondo complesse questioni d'interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la sollecitazione dell'Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, definendo un “terzo genere” di autisti oltre a quelli dei taxi e degli Ncc. L'obiettivo è “sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione”. Vale a dire “una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l'utenza e, nella misura in cui si disincentiva l'uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano”.

UBERBLACK OK, UBERPOP NO – Quanto ai servizi UberBlack e UberVan che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati – le berline fino a quattro posti il primo e i mini-bus o monovolume da cinque posti in su l'altro – l'Antitrust ribadisce “la legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato”. La stessa Autorità giudica “di fatto inapplicabili” gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (numero 21/92), ritendo che “una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l'offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l'acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio”. Per quanto riguarda UberPop, il servizio svolto da autisti non professionisti, l'Antitrust si richiama all'ordinanza con cui il Tribunale di Milano – bloccando l'utilizzazione dell'app sul territorio nazionale – “ha evidenziato che l'attività in questione non può essere svolta a discapito dell'interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate e all'idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone”. 

REGOLE DA CAMBIARE – Per la precisione, l'Autorità ha più volte segnalato la portata restrittiva degli articoli 3 ed 11 della legge 21/922, in quanto idonei a restringere la concorrenza tra soggetti che offrono i servizi di Ncc: da una parte, coloro che dispongono di una autorizzazione e di una rimessa nel territorio del Comune dove operano; dall'altra, coloro che invece operano in un Comune diverso da quello su cui hanno avuto l'autorizzazione. “Si tratta tra l'altro di norme – conclude l'Antitrust – che non rispondono in alcun modo a finalità di sicurezza stradale o a tutela della incolumità dei passeggeri ma che appaiono esclusivamente finalizzate a limitare il numero di soggetti che possono operare servizi Ncc in ambito urbano”.

 

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