È disponibile il Bonus gasolio autotrasporto relativo ai consumi del 1° trimestre 2024: scopri come richiederlo a decorrere dal 1° aprile
Le imprese interessate a richiedere il Bonus gasolio autotrasportatori relativo al primo trimestre 2024 (1 gennaio – 31 marzo) possono presentare domanda a decorrere da lunedì 1° aprile e fino a martedì 30 aprile utilizzando il software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Di seguito spieghiamo la procedura da seguire.
RIMBORSO GASOLIO AUTOTRASPORTATORI: LA NORMATIVA
L’articolo 24-ter comma 1 del D.Lgs. n. 504/95 dispone che il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l’applicazione dell’aliquota prevista per tale impiego (403,22 euro per mille litri). Il successivo comma 4 prevede il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale, determinato in misura pari alla differenza con l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (617,40 per mille litri). I soggetti beneficiari del rimborso devono presentare apposita dichiarazione all’ADM entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascun trimestre il rimborso è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso. Il credito spettante può essere riscosso mediante compensazione in sede di dichiarazione dei redditi oppure direttamente in denaro.
BONUS GASOLIO AUTOTRASPORTO: SOGGETTI BENEFICIARI
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti che possono usufruire del rimborso del gasolio consumato, il beneficio spetta alle seguenti specifiche categorie.
- Attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- Attività di trasporto di persone svolta da:
enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
- Attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Ricordiamo tuttavia che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Il rimborso può dunque applicarsi solamente ai veicoli Euro 5 ed Euro 6.
BONUS GASOLIO AUTOTRASPORTO 1° TRIMESTRE 2024: DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta di rimborso dev’essere compilata e stampata usando il software dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponibile sul sito dell’ADM. Per la trasmissione bisogna invece utilizzare il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (previa abilitazione all’utilizzo da richiedere alla stessa agenzia). In alternativa, per i soggetti che non si avvalgono del servizio telematico, la richiesta può essere presentata in forma cartacea presso gli uffici delle Dogane territorialmente competenti, ma dev’essere necessariamente riprodotta su supporto informatico (cd-rom, DVD o pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione cartacea.
Ribadiamo che i termini per richiedere il rimborso relativo al primo trimestre 2024 decorrono dal 1° aprile 2024 e terminano il successivo 30 aprile. La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 (qualora si scelga la compensazione) deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al comunicato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.