Una importante sentenza della Cassazione ha stabilito quando il comune non risponde della buca stradale che ha provocato danni all'auto
La presenza di una buca stradale nell’asfalto non costituisce una base legale sufficiente per richiedere un risarcimento da parte del Comune. Succede ad esempio nel caso di un motociclista che subisce un incidente dovuto a una caduta causata da una condotta di guida imprudente. Questa situazione rientra nel caso fortuito. A questa conclusione è arrivata la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal centauro contro la decisione della Corte d’Appello di Cagliari. Il punto di partenza è il Codice Civile, secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
QUANDO IL COMUNE NON RISARCISCE NEL CASO DI BUCA STRADALE
Sulla questione della buca stradale nell’asfalto e le responsabilità del Comune, il Tribunale aveva accolto la richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministrazione di Porto Torres. I giudici avevano condannato il Comune al risarcimento del danno subito, suddividendolo in:
- danni non patrimoniali che includevano lesioni fisiche e spese mediche;
- danni patrimoniali relativi al danno subito dalla motocicletta.
L’Ente aveva presentato appello, successivamente accolto dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima aveva ritenuto che il ricorrente avesse adottato un comportamento imprudente, configurando così l’incidente come un caso fortuito. La Terza Sezione civile aveva respinto il ricorso, basandosi su una precedente decisione del 2018 emessa dalla stessa Sezione, che aveva delineato il quadro delle responsabilità per oggetti sotto custodia. Per la Corte, la responsabilità è di natura oggettiva. In altre parole, è sufficiente dimostrare un nesso causale tra l’oggetto custodito e il danno subito da parte del querelante. Al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito. Senza che sia rilevante l’adeguatezza o meno delle misure di precauzione adottate.
LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE SUL MANCATO RISARCIMENTO PER BUCA STRADALE
La base della responsabilità – argomentano i giudici – poggia su elementi di fatto. In pratica, sia gli eventi fortuiti che le azioni di terzi o del danneggiato sono considerati in relazione causale con l’evento dannoso della buca stradale nell’asfalto. Questa relazione non è definita come una “interruzione del collegamento tra l’oggetto e il danno”. Ma si basa sul principio stabilito dall’articolo 41 del Codice penale che considera questa relazione come una semplice occasione, privando la cosa del suo effetto causale materiale. Questo principio si applica sia quando le azioni siano una causa esclusiva del danno, sia quando concorrano alla sua causalità. Senza la presenza e la specifica caratterizzazione della cosa, il danno non si verificherebbe. Per esempio, una strada perfettamente asfaltata e priva di buche non avrebbe alcuna relazione causale con il danno subito da un pedone che inciampa nei suoi piedi. Per i giudici, la capacità di sorvegliare la cosa, mantenere il controllo su di essa e neutralizzare le sue potenziali fonti di danno non è un elemento costitutivo della responsabilità.
BUCA STRADALE: LA QUESTIONE DEL NESSO CAUSALE
La responsabilità degli enti proprietari o gestori delle strade può decadere se la vittima di una buca stradale ha contribuito all’incidente. Si tratta di una precedente decisione con cui la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso di un pedone ferito a seguito di una caduta causata da una buca. Secondo la Corte, questa caduta avrebbe potuto essere evitata se il pedone avesse agito con maggiore prudenza. Nel caso specifico, il pedone era caduto mentre si trovava in un mercato della sua città a causa di una buca nel manto stradale. Aveva riportato lesioni alla spalla destra che richiedevano un intervento chirurgico. Quando aveva presentato richiesta di risarcimento danni al Comune, il pedone aveva affermato di non aver visto la buca a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e della folla tipica di un mercato.
Il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di risarcimento. Aveva sostenuto che il comportamento imprudente del pedone aveva interrotto il nesso causale tra la condizione irregolare della strada e la sua caduta. Questa decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello. I giudici avevano rilevato che la depressione stradale era facilmente individuabile e che la giornata di mercato e l’affollamento avrebbero dovuto spingere il pedone a essere più cauto. La questione è arrivata in Cassazione che ha confermato le decisioni dei primi due gradi di giudizio, negando il risarcimento al ricorrente. Per la Corte il comportamento del danneggiato in relazione alla situazione è suscettibile di essere valutato in base alla sua incidenza sull’incidente.