Sapete come trasportare i bambini in bicicletta? La normativa in vigore per pedalare con i bimbi in sicurezza e qualche utile consiglio
Il grande successo del bonus bici ha confermato il ritrovato amore degli italiani per la bicicletta, ritenuta non a torto un mezzo comodo, salutare, economico ed ecologico. La svolta green di molte città con la realizzazione di piste e percorsi ciclabili e l’attivazione di servizi di noleggio condiviso ha incentivato il ritorno a un uso quotidiano della bici, anche per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola, se il meteo e le distanze lo consentono. A questo proposito può dunque tornare utile sapere come trasportare i bambini in bicicletta, in tutta sicurezza e rispettando la normativa vigente (intanto potete leggere il nostro test: è più sicuro il seggiolino o il rimorchietto?).
COME TRASPORTARE I BAMBINI IN BICICLETTA: LA NORMATIVA
Iniziamo proprio dalla normativa riepilogando cosa contemplano il Codice della Strada e il relativo regolamento d’attuazione circa il trasporto dei bambini in bicicletta. L’art. 68 comma 5 CdS prevede che le bici possono essere equipaggiate per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. Mentre l’art. 182 comma 5 CdS e l’art. 377 del regolamento ricordano che è consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a 8 anni di età, opportunamente assicurato alla bici tramite le attrezzature di cui sopra (da installare tra il manubrio e il conducente per i bambini fino a 15 kg di massa, e posteriormente per quelli fino a 8 anni o 25 kg).
COME TRASPORTARE I BAMBINI IN BICICLETTA: LE REGOLE PER SEGGIOLINI E RIMORCHIO
Più specificatamente, l’articolo 225 del regolamento CdS dispone che (in sintesi):
– l’attrezzatura idonea al trasporto su bici di un bambino fino a 8 anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio alla bicicletta e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai 4 anni.
– il seggiolino è realizzato e predisposto per l’installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non si superino i limiti dimensionali fissati per i velocipedi (3 m di lunghezza, 1,30 di larghezza e 2,20 di altezza), non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
– Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino, che può far parte del seggiolino o montata direttamente sulla bici, purché sia idonea a impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
– Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l’ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale.
– Per trasportare i bambini in bici sono ammessi anche i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza della bicicletta + rimorchio non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve superare 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con gli stessi dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale prevista per le bici.
COME NON TRASPORTARE I BAMBINI IN BICICLETTA
Alla luce delle disposizioni appena descritte, si possono elencare per esclusioni le modalità per il trasporto dei bambini in bicicletta vietate dalla legge:
– è vietato il trasporto in bici di bambini di età superiore a 8 anni. Vietato il trasporto sul seggiolino posizionato anteriormente di bambini dal peso superiore a 15 kg. Vietato il trasporto di bambini sotto i 4 anni su seggiolini fissati posteriormente privi di braccioli.
– Divieto di trasportare bambini sulla canna della bicicletta, nel cestino o sul portapacchi.
– Divieto di utilizzare dispositivi diversi dai seggiolini e dai rimorchietti che rispettano le specifiche del regolamento.
TRASPORTO BAMBINI IN BICICLETTA: ALTRE COSE DA SAPERE
I marsupi e le fasce porta bebè sono consigliati solo per trasportare bambini molto piccoli (in genere da 8 a 18 mesi) allacciati al petto del genitore. Per il trasporto sul seggiolino è preferibile attendere che il bimbo sia in grado di sedere in posizione eretta, quindi da 8/9 mesi in poi. I seggiolini omologati devono riportare la sigla della norma europea UNI EN 14344:2005, le informazioni generali relative al peso massimo del bambino che può essere trasportato, il nome o il marchio del fabbricante e la data e il mese di fabbricazione. Per quanto riguarda invece i rimorchi che si agganciano alla bici, possono essere tipo carrello oppure appendici (cammellini o trail-gator). Ricordiamo infine che durante il trasporto dei bimbi in bici il casco non è obbligatorio ma è molto consigliato (non solo per i bambini ma anche per i genitori).
Chiudiamo con i nostri 10 consigli su come trasportare la bici con l’auto.
alberto.monteverd_15116546
15:50, 20 Novembre 2020Aggiungo che il casco è opportuno rispetti la norma UNI EN 1078 “Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle”.Le regole di sicurezza dei rimorchi invece sono nella norma UNI EN 15918 “Rimorchi per cicli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
Raffaele Dambra
15:33, 25 Novembre 2020Grazie per le precisazioni che inseriremo anche nella nostra guida.