
Il Governo in aiuto dei concessionari auto in vista del VBER: introdotto il vincolo di 5 anni dei contratti e l'equo indennizzo in caso di recesso anticipato
Tra le pieghe della legge di conversione del decreto Infrastrutture e Trasporti 2022 (legge n. 108 del 5 agosto 2022) è spuntata fuori una norma che mira a tutelare i concessionari auto italiani in vista dei futuri assetti della distribuzione automobilistica, come da disposizioni europee, che in nome della concorrenza trasformeranno i venditori in semplici ‘agenti’ con pochissimo potere decisionale su prezzi di listino, politiche commerciali e campagne promozionali. Più precisamente la norma della legge 108/2022 introduce una sorta di vincolo di 5 anni per i contratti dei concessionari con le case automobilistiche e un equo indennizzo in caso di recesso anticipato da parte della casa madre.
PERCHÉ UNA NORMA A TUTELA DEI CONCESSIONARI AUTO
Nei prossimi mesi, su input della Commissione europea, i Paesi membri dovranno adeguarsi al VBER, Vertical Block Exemption Regulation, un nuovo regolamento a tutela della concorrenza in settori dove vigono accordi verticali, compreso quello di distribuzione esclusiva tra il produttore e il distributore che si instaura tra una casa auto e un suo concessionario. L’obiettivo è favorire la concorrenza e rafforzare i canali online, che saranno paralleli agli showroom, al fine di abbassare i prezzi delle auto.
I venditori di veicoli, che non avranno più il mandato di concessione diventando ‘agenti’ o ‘commissionari’, la vedono però in maniera diversa, prevedendo che le nuove regole di Bruxelles renderanno più difficile un mercato già in affanno. Infatti, con la trasformazione da concessionario, che è indipendente rispetto alla casa madre, ad agente tutto verrà deciso dalle case costruttrici e non ci saranno margini per intervenire da parte dei venditori con campagne e sconti. Anche il compito di definire le politiche commerciali e il prezzo finale toccherà solo alle case automobilistiche.
Federauto ha stimato che i ricavi dei concessionari diventati agenti potrebbero addirittura dimezzarsi. Con inevitabili ripercussioni sull’occupazione nell’intero settore, che oggi in Italia da lavoro a circa 120.000 persone.
L’intervento legislativo del Governo italiano è servito proprio a mitigare i possibili effetti negativi del VBER, introducendo alcuni vincoli per le case automobilistiche.
CONCESSIONARI AUTO: COSA PREVEDE LA LEGGE N. 108 DEL 2022
Riportiamo integralmente l’articolo 7-quinquies della legge n. 108 del 5 agosto 2022, recante ‘Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica’, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, altrimenti noto come decreto Infrastrutture e Trasporti.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di: veicoli non ancora immatricolati; autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di 6 mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.
2. Gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato hanno durata minima di 5 anni e regolano: le modalità di vendita; i limiti del mandato; le rispettive assunzioni di responsabilità; la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica, con nota in forma scritta trasmessa almeno 6 mesi prima della scadenza, l’intenzione di non procedere alla rinnovazione dell’accordo. A pena di inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore o l’importatore, prima della conclusione dell’accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l’entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore o all’importatore che recede dall’accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore: degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell’esecuzione dell’accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell’accordo; dell’avviamento per le attività svolte nell’esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi 5 anni di vigenza dell’accordo.
5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.
CONCESSIONARI AUTO: COSA CAMBIA CON IL VINCOLO DI 5 ANNI DEI CONTRATTI E CON L’INDENNIZZO
Volendo riassumere in parole semplici il contenuto della norma ‘salva-concessionari’, ribadiamo quanto segue:
– i contratti dei venditori con le case automobilistiche dovranno durare almeno 5 anni. Chi non vorrà rinnovarli alla scadenza dovrà comunicarlo all’altra parte con almeno 6 mesi di anticipo.
– La disdetta prima della scadenza sarà possibile alla casa automobilistica solo riconoscendo al concessionario un giusto indennizzo che comprenda l’avviamento e gli investimenti effettuati in buona fede.
– La norma si applicherà alla vendita di veicoli nuovi o di autoveicoli usati immatricolati da meno di 6 mesi che abbiano percorso meno di 6.000 chilometri, quindi considerati fiscalmente nuovi.