Coronavirus: il decreto di sospensione del pagamento di Tasse e IVA Ci sarà presto un superbollo per le auto fino a euro 3? Il precedente Governo ci stava pensando (insieme ad altre misure) per scongiurare l'aumento dell'IVA

Coronavirus: il decreto di sospensione del pagamento di Tasse e IVA

Il Governo emana il decreto di sospensione del pagamento di Tasse e IVA per l’emergenza Coronavirus: come funziona e per quali regioni scatta l’esenzione tributaria

26 Febbraio 2020 - 10:02

L’emergenza Coronavirus in Italia rischia di mettere in crisi l’economia per la scarsità delle forniture fuori dalle zone rosse e le aziende chiuse nelle zone di contagio dal Decreto emergenziale del Governo. Per venire incontro alle aziende il Governo ha emanato il Decreto di sospensione del pagamento di Tasse e IVA per le Regioni interessate dall’emergenza Coronavirus. Il decreto del MEF, che riportiamo di seguito con la Circolare n. 10/2020 di Federauto, potrà essere un supporto a tutte le aziende dell’automotive chiuse in Italia: fornitori delle Case auto, Concessionarie, Rivenditori, Officine e tutte le aziende che operano in uno dei settori trainanti di un’economia che in Italia rischia pesanti perdite con l’emergenza Coronavirus.

TASSE E IVA SOSPESE PER CORONAVIRUS: PERIODO DI VALIDITA’

Sospensione, per il periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore delle persone fisiche e giuridiche, che, alla data del 21 febbraio, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa, nei territori dei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto colpiti da Coronavirus.

SOSPENSIONE TASSE E IVA: LE REGIONI E I COMUNI ESENTATI

Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta la sospensione, per il periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, alla data del 21 febbraio, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa, nei territori dei seguenti Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto:

– Bertonico;
– Casalpusterlengo;
– Castelgerundo;
– Castiglione D’Adda;
– Codogno;
– Fombio;
– Maleo;
– San Fiorano;
– Somaglia;
– Terranova dei Passerini;
– Vo’ (unico Comune della Regione Veneto).

Coronavirus

VALIDITA’ DELLA SOSPENSIONE DI TASSE E IVA PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

La sospensione dei termini riguarda, oltre i versamenti e gli adempimenti tributari, anche:

– quelli derivanti da cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 31 maggio 2010, n. 78;
– gli adempimenti anche processuali;
– i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni suelencati, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei comuni interessati dall’emergenza epidemologica da COVID-2019, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

IVA, TASSE E RITENUTE, QUANDO PAGARE CON L’EMERGENZA CORONAVIRUS

I sostituti di imposta, aventi sede legale o sede operativa nei territori suelencati, non debbono, inoltre, procedere all’effettuazione delle ritenute alla fonte (artt. 23, 24 e 29 del DPR n. 600), per il periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La ripresa dei versamenti e degli adempimenti è stabilita, in una unica soluzione, entro il mese di aprile 2020.

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