
Documento unico di circolazione: primi rilasci dal 6 aprile 2020
Countdown per l'adozione del nuovo Documento unico di circolazione: primi rilasci dal 6 aprile 2020 solo per alcune tipologie di operazioni
La sua genesi è risultata piuttosto travagliata ma ormai il countdown è finalmente iniziato e per i primi rilasci del Documento unico di circolazione o DUC bisognerà attendere meno di due mesi. A partite dal 6 aprile 2020, infatti, inizierà la graduale introduzione del nuovo documento che accorpa la carta di circolazione e il certificato di proprietà di ogni veicolo, snellendo le procedure burocratiche relative ad immatricolazioni, passaggi di proprietà, demolizioni e quant’altro. Dovrebbero anche diminuire i costi, ma su questo non c’è ancora certezza (vi terremo aggiornati).
AGGIORNAMENTO DEL 26 MARZO 2020: a causa dei ritardi dettati dall’emergenza Coronavirus i primi rilasci del Documento Unico di Circolazione slittano dal 6 aprile 2020 al 4 maggio 2020. Leggi il comunicato del MIT sul sito dell’ACI.
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE: CHE COS’È
Ricapitolando, il Documento unico di circolazione riunisce in un solo foglio il certificato di proprietà, attualmente consegnato dall’ACI, e la carta di circolazione, rilasciata dalla Motorizzazione civile. Il nuovo DUC contiene i dati tecnici e di intestazione del veicolo, oltre a tutte le informazioni validate dal PRA relative alla situazione giuridico patrimoniale del mezzo e alla cessazione dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero. Sono inoltre riportate le info su eventuali privilegi e ipoteche, su provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, e anche su eventuali provvedimenti di fermo amministrativo.
QUANDO SARÀ RILASCIATO IL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE
Previsto dal d.lgs. 98/2017 (cosiddetta ‘Riforma Madia’), il Documento unico di circolazione sarebbe dovuto entrare in vigore prima nel 2018, poi nel 2019 e infine lo scorso 1° gennaio 2020, ma insormontabili difficoltà tecniche e burocratiche ne hanno rallentato l’attuazione. Ora però sembrerebbero non esserci più dubbi, e infatti il Decreto Dirigenziale n.3/2020 del MIT ha disposto le fasi di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del DUC, fissando al 6 aprile 2020 la data delle prime emissioni del documento. Cliccando sul tasto rosso Scarica PDF in fondo all’articolo si può leggere l’intero decreto dirigenziale del MIT che riporta integralmente le nuove disposizioni.
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE: DAL 6 APRILE 2020 SOLO PER ALCUNE OPERAZIONI
Come detto, l’introduzione del Documento unico di circolazione avverrà gradualmente nel corso dell’anno e inizialmente non sarà rilasciato per tutte le operazioni ma soltanto per alcune, con l’obiettivo di entrare pienamente a regime entro la fine del 2020. Pertanto dal prossimo 6 aprile il DUC sarà disponibile soltanto per le seguenti richieste:
– minivoltura (quando si vende un veicolo a un concessionario o a un rivenditore di veicoli usati);
– cessazione dalla circolazione per demolizione;
– cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero.
L’adozione del DUC per le succitate operazioni sarà obbligatoria e avverrà in tutti gli STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) attivi negli uffici della Motorizzazione e negli uffici ACI-PRA, oltre che nelle agenzie di pratiche auto e nelle delegazioni ACI.
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE: ULTERIORI NOVITÀ DAL 4 MAGGIO 2020
Successivamente, dal 4 maggio 2020, il DUC sarà disponibile anche per altre operazioni. Ma in questo caso solo in via facoltativa, nell’attesa di ottimizzare le relative procedure telematiche. Tali operazioni sono:
– immatricolazione, comprese quelle relative ai veicoli importati in Italia da altri Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
– passaggio di proprietà, compresa l’ipotesi di trasferimento in favore degli eredi;
– reimmatricolazione per furto, smarrimento, deterioramento e distruzione della targa.
Fino a nuovo ordine le disposizioni fin qui elencate non si applicheranno a:
– passaggio di proprietà di veicoli per la cui destinazione o uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o titoli autorizzativi al servizio di trasporto;
– immatricolazione e passaggio di proprietà di veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio;
– operazioni che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.