La Cassazione fa un ulteriore chiarimento sugli etilometri non revisionati con alcol test positivo: quando la prova spetta alla difesa o all’accusa
Dimostrare se l’etilometro usato dalla polizia per l’alcoltest non è revisionato può costituire una prova valida all’annullamento di una sentenza in sede penale. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione chiarisce un ulteriore dettaglio sui ricorsi in caso condanna per guida in stato di ebbrezza ed etilometro non revisionato. Con la sentenza n. 38618/19 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito chi e quando, tra pubblica accusa o difesa, deve provare che l’etilometro non è revisionato.
ALCOL ALLA GUIDA, MA TEST ETILOMETRO IMPUGNABILE
Il caso giunto fino in Cassazione riguarda un automobilista risultato positivo all’alcoltest (1,88 g/l e 1,84 g/l dopo 13 minuti) mentre era alla guida della sua auto. Il verbale della Polizia Stradale però non conteneva chiare indicazioni sul superamento della revisione etilometro. Con rito abbreviato il Tribunale di Pavia aveva condannato l’imputato a 4 mesi di carcere con una sanzione di 1000 euro, sentenza confermata poi dalla Corte di Appello. Alla sentenza però l’imputato ha fatto appello ricorrendo contro l’onere di dover dimostrare che l’etilometro era si omologato ma non revisionato.
RICORSO IN CASO DI ETILOMETRO OMOLOGATO MA NON REVISIONATO
Dopo la sentenza per guida in stato di ebbrezza, l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Milano. Il ricorso si fondava sul fatto che l’etilometro usato per l’alcoltest era omologato ma senza revisione periodica (art. 379, comma 8 DPR 495 del 2002). Inoltre la Corte territoriale, secondo la difesa, aveva omesso di applicare la riduzione della pena alla metà di quella irrogata in caso di giudizio abbreviato. La leva maggiore però sta nell’onere della prova sulla revisione periodica dell’etilometro, che spetta alla pubblica accusa. La pubblica amministrazione ha un preciso che se non assolto, non permette di considerare legittimo l’uso degli apparecchi e i loro risultati.
LA PROVA DELL’ETILOMETRO NON REVISIONATO, TRA ACCUSA E DIFESA
In caso di alcoltest positivo spetta alla difesa dell’imputato fornire prove contrarie all’accertamento eseguito. Ad esempio la sussistenza di vizi e difettosità nell’etilometro utilizzato per l’alcoltest o errori nella procedura utilizzata dagli agenti. Secondo la Cassazione l’accusa deve provare i fatti che costituiscono il reato. La difesa dell’imputato deve provare i fatti estintivi o modificativi del caso. L’onere della difesa di dimostrare il contrario (cioè che l’etilometro non è revisionato) sono subordinati alla prova della pubblica accusa. Quindi la difesa dell’imputato ha l’onere di dimostrare che l’etilometro non era revisionato solo se il Pubblico Ministero si accerta del reale funzionamento e regolarità delle verifiche dello strumento. Con queste motivazioni la Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d’Appello con rinvio per un nuovo giudizio.