Patenti, revisioni e CQC: in arrivo nuova proroga UE di 10 mesi Ecco come inviare contributi e pareri alla Commissione europea sulla proroga della Ber fino al 2028: la bozza e gli obiettivi proposti

Patenti, revisioni e CQC: in arrivo nuova proroga UE di 10 mesi

A causa dell'emergenza Covid si allunga ulteriormente la validità di patenti, revisioni e CQC: è in arrivo una nuova proroga UE di ben 10 mesi

11 Febbraio 2021 - 08:02

Come annunciato già da qualche settimana, il 16 febbraio 2021 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento 2021/267 che proroga di ulteriori 10 mesi la scadenza di licenze, certificati e verifiche in materia di trasporti quali patenti, revisioni, CQC e altri ancora. Già lo scorso giugno, con il regolamento 2020/698, l’UE aveva posticipato di 7 mesi la validità delle medesime autorizzazioni, lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare o meno le proroghe (l’Italia lo aveva fatto). Ma visto il protrarsi della pandemia di Covid-19 si è deciso di adottare nuove misure specifiche per estendere la durata dei documenti e dei permessi scaduti o in scadenza negli ultimi mesi del 2020 e nel primo semestre 2021.

Articolo aggiornato il 23 febbraio 2021 dopo la pubblicazione del regolamento UE 2021/267 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

PATENTI, REVISIONI E CQC: NUOVA PROROGA EUROPEA

Riportiamo le principali proroghe approvate dal Parlamento europeo  (qui il testo integrale). Le nuove norme, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 22 febbraio 2021, si applicano a decorrere dal successivo 6 marzo.

Patenti di guida: la validità delle patenti scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascun documento. Invece le patenti che hanno già usufruito della precedente proroga UE godono di un’ulteriore estensione di 6 mesi della validità o fino al 1º luglio 2021, se tale data è successiva.

Revisioni: i termini relativi ai controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati, al pari della validità dei certificati di revisione, per un periodo di 10 mesi (qui le attuali proroghe delle revisioni auto).

Carte di qualificazione del conducente (CQC): la validità della marcatura del codice armonizzato ‘95’ dell’Unione apposta sulla patente oppure sulla CQC, scaduta o in scadenza tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascun documento. Il codice 95 che ha già usufruito della precedente proroga UE è invece valido ulteriori 6 mesi o fino al 1º luglio 2021, se tale data è successiva.

La validità delle CQC scaduta o in scadenza tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta. L’estensione della validità del CQC che ha già usufruito della precedente proroga UE è invece di ulteriori 6 mesi o fino al 1º luglio 2021, se tale data è successiva.

PROROGA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

I termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di abilitazione professionale (CAP) in scadenza o scaduto nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. I CAP restano validi per il medesimo periodo. Invece i termini relativi al completamento di attività formative periodiche da parte del titolare di un CAP che ha già usufruito della precedente proroga UE sono estesi per ulteriori 6 mesi o fino al 1º luglio 2021, se tale data è successiva. Anche in questo caso i CAP restano validi per il medesimo periodo.

Il nuovo regolamento approvato dall’UE dispone ulteriori proroghe anche per le ispezioni periodiche dei tachigrafi, l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada, il trasporto di merci su strada, i servizi di trasporto effettuati con autobus, ecc.

GLI STATI MEMBRI POSSONO NON APPLICARE LE NUOVE PROROGHE

Sempre il nuovo regolamento UE specifica due punti fondamentali che, in buona sostanza, lasciano libera scelta ai 27 Stati membri di recepire o meno le nuove proroghe (oppure di chiederne ulteriori). In particolare:

– ogni Stato membro, se ritiene le date proposte dall’Unione Europea non sufficienti per mettersi in pari con le scadenze, può richiedere, entro il 31 maggio 2021, un’ulteriore proroga non superiore a 6 mesi, ma solo se la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti.

– qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze, dei certificati e delle autorizzazioni nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, o abbia già adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, può scegliere di non applicare una, alcune o tutte le nuove proroghe sul suo territorio, informando la Commissione europea entro il 3 marzo 2021 (ma dovrà comunque riconoscere sul proprio territorio le proroghe eventualmente applicate dagli altri Paesi).

Vedremo quindi cosa deciderà di fare l’Italia, tenendo conto che il nostro Paese ha già disposto a suo tempo l’estensione della durata di patenti e revisioni. Nel caso in cui l’Italia scelga di applicare le nuove proroghe UE dovrà necessariamente coordinarle con le direttive nazionali.

LA RICHIESTA DI ANARA CONFARTIGIANATO: NO ALLA PROROGA

Tra le prime reazioni alle notizie provenienti dal Parlamento europeo quella dell’associazione di categoria ANARA Confartigianato, che attraverso il presidente Vincenzo Ciliberti ha inviato alla presidente della Commissione Trasporti della Camera, On. Raffaella Paita, e al presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Sen. Mauro Coltorti, una lettera nella quale rappresenta l’opportunità che lo Stato italiano possa avvalersi della facoltà di derogare rispetto all’estensione di 10 mesi della proroga, limitatamente ai veicoli a motore con massa fino a 3,5 t. L’estensione della proroga, sottolinea Ciliberti, colpirebbe infatti l’attività dei centri di revisione dei veicoli fino a 3,5 tonnellate che, seppure autorizzati a operare fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, hanno subìto comunque una forte contrazione dell’attività e dei ricavi per effetto delle proroghe disposte dalla normativa anti-Covid.

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