
Impianti di distribuzione carburante: chi deve stipulare le polizze catastrofali obbligatorie, i gestori o le compagnie petrolifere?
L’obbligo delle polizze catastrofali, seppur posticipato, vale pure per i distributori di benzina, anche se proprio su questo punto sono emersi dubbi interpretativi e operativi che stanno allarmando un settore già alle prese con una grave crisi. In pratica, la domanda che tanti si stanno ponendo è questa: l’obbligo di stipulare (e quindi di pagare) la polizza catastrofale è a carico dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, oppure è a carico delle compagnie petrolifere?
POLIZZE CATASTROFALI DISTRIBUTORI CARBURANTE: DEVONO PAGARLE LE COMPAGNIE O I BENZINAI?
Per Faib Confesercenti e Fegica, due delle principali associazioni che rappresentano i benzinai, non ci sono dubbi: l’obbligo di stipulare la polizza obbligatoria contro le calamità naturali è un onere che riguarda i titolari delle autorizzazioni petrolifere, quindi le compagnie, e non i semplici gestori delle pompe.
E l’hanno ribadito in una comunicazione ufficiale datata 4 aprile 2025 inviata ai ministeri competenti oltre che ad Unem, Assopetroli e alle stesse compagnie petrolifere, ricordando che sebbene l’obbligo di assicurare i beni inscritti o iscrivibili nello stato patrimoniale risulti gravante, in generale, sulle imprese, tuttavia nel caso specifico delle polizze catastrofali l’attività di ‘micro-impresa’ esercitata dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti è palesemente estranea al campo dell’applicazione della norma in quanto, come previsto dal complesso normativo che regola la loro attività (D.lgs. 32/98, Legge n. 57/2001 e Legge n. 27/2012) nel rapporto con i titolari (proprietari) degli impianti, i beni indicati (cioè le attrezzature) così come richiamati nel dispositivo che introduce l’obbligo non rientrano nello stato patrimoniale dei gestori. Informazioni che al contrario sono fondamentali per la stipula della polizza.
POLIZZA CATASTROFALE BENZINAI: PERCHÉ A CARICO DELLE COMPAGNIE
Peraltro il valore di questi beni, precisano Faib e Fegica, non è conoscibile, né a nuovo né al momento della stipula, dalle micro-imprese di gestione in quanto, per la conduzione degli impianti, le attrezzature vengono concesse gratuitamente, a fronte dell’obbligo di acquisto in esclusiva.
A questo proposito le due associazione evidenziano come il fattore dirimente, rispetto all’eventuale insorgenza dell’obbligo di stipulare polizze catastrofali posto a capo delle imprese che, a qualsiasi titolo, impiegano il bene per l’esercizio dell’attività di impresa (indicato nella Legge n. 189/2024), sia la normativa che regola i rapporti contrattuali nel settore della distribuzione di carburante, rimarcando la totale gratuità delle attrezzature finalizzate all’erogazione di carburante. Ne consegue che qualsiasi pattuizione, anche inserita o integrata nei contratti, che comportasse un onere cozzerebbe contro la normativa lasciando in un limbo eventuali rimborsi per eventi catastrofici poiché, al gestore, è precluso ogni intervento sulle attrezzature a pena di decadenza del contratto di affidamento principale.
In altri termini, qualora la polizza catastrofale venisse stipulata dal semplice gestore, questi dovrebbe essere a conoscenza del valore dei beni, di eventuali abusi oppure di incompatibilità: informazioni che però sono fuori dalla sfera delle sue conoscenze e che potrebbero portare a sanzioni penali qualora venissero riportate in modo non congruo. Inoltre la polizza, stipulata e pagata dal gestore, non potrebbe essere (per via della proprietà delle attrezzature) a favore di terzi verso i quali non sussiste alcun obbligo al ripristino del bene, nei casi di eventi calamitosi e catastrofali.
COMPAGNIA PETROLIFERA UNICO SOGGETTO OBBLIGATO A STIPULARE LA POLIZZA
Alla luce di quanto esposto, concludono Faib e Fegica, appare evidente che la normativa specifica di settore della distribuzione carburanti individua il titolare dell’autorizzazione petrolifera (cioè la compagnia) come unico soggetto obbligato a stipulare la polizza prevista dalla legge per gli eventi catastrofali, con conseguente comunicazione al gestore. E pertanto ogni richiesta che dovesse essere avanzata dalle compagnie petrolifere ai benzinai contenente un ‘invito’ circa l’obbligo a contrarre (sostenendone i costi) una polizza catastrofale deve considerarsi illegittima e, quindi, da rigettarsi in toto.
In merito alle tempistiche, ricordiamo che recentemente il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali che inizialmente doveva entrare in vigore il 31 marzo 2025 per tutte le imprese. Adesso le imprese sono tenute a sottoscrivere la polizza catastrofale entro il seguente termine:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni (da 50 a 250 dipendenti);
- 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.
Per quanto riguarda invece le grandi imprese (oltre 250 dipendenti), non è prevista una proroga ma un periodo transitorio: resta infatti fermo l’obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025, ma ci saranno 90 giorni di tempo per adeguarsi senza incorrere in alcuna conseguenza (cioè vedersi negare l’accesso ai contributi pubblici, anche relativi a eventi calamitosi o catastrofali). Le grandi imprese potranno quindi mettersi in regola entro il 29 giugno 2025 e in questo periodo transitorio potranno comunque accedere a eventuali contributi pubblici.