Vacilla la norma sul prezzo medio dei carburanti: il TAR del Lazio boccia il decreto che definisce le modalità dell'obbligo di esposizione ai distributori
Il TAR del Lazio ha annullato il controverso decreto MIMIT 31 marzo 2023 che definisce le modalità per rispettare l’obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti accanto ai prezzi praticati, promosso a pieni voti dallo stesso ministero e contestato invece dagli esercenti che ne hanno più volte sottolineato l’inutilità. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti accolto, senza entrare nel merito ma per vizio di forma, il ricorso presentato dalle sigle sindacali FEGICA e FIGISC e da alcuni commercianti del settore.
LA NORMA SULL’OBBLIGO DI ESPORRE IL PREZZO MEDIO DEI CARBURANTI
Come ricorderete, dal 1° agosto 2023 tutti i distributori di carburante in Italia hanno l’obbligo di esporre un cartello riportante i prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, accanto ai prezzi effettivamente praticati, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera. L’obbligo, voluto dal Governo per assicurare una maggiore trasparenza dei prezzi, nell’ottica di contrastare gli aumenti ai distributori, è stato introdotto con il decreto Carburanti dello scorso gennaio, poi modificato durante la conversione in legge. Successivamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il decreto attuativo 31 marzo 2023 con le modalità di comunicazione al ministero dei prezzi dei carburanti e le modalità di esposizione del prezzo medio alle stazioni di rifornimento. Ed è proprio riferendosi a questo decreto che il TAR ha riscontrato un vizio nella procedura di adozione, disponendone pertanto l’annullamento.
PERCHÉ IL TAR DEL LAZIO HA BOCCIATO IL DECRETO?
In particolare il TAR, dopo aver preliminarmente riepilogato il quadro normativo di riferimento, concentrandosi sulla natura del provvedimento contestato in sede di ricorso, ha ritenuto che “il decreto impugnato, per i suoi contenuti, presenta tutti i caratteri di una fonte normativa”, con la conseguente “violazione delle norme procedimentali per la sua adozione”, essendo “pacifico che, nel caso di specie, sono mancati sia la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sia il parere preventivo del Consiglio di Stato”.
LE RAGIONI DEL RICORSO DEI BENZINAI. MA IL MIMIT NON CI STA
Dunque un vizio di forma, mentre il ricorso presentato da FEGICA, FIGISC e da alcuni esercenti verteva di più sul merito del provvedimento, sostenendo tra l’altro che il decreto contestato imponeva l’adempimento di obblighi “sproporzionati, ingiustamente afflittivi e irragionevoli”, determinando “una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento a danno di una sola categoria di operatori (i distributori di carburante, ndr) in regime di libera concorrenza rispetto ad altri soggetti economici nelle medesime condizioni”, e illegittimamente disponendo sanzioni gravose.
Ovviamente il MIMIT non ci sta e ha già dato mandato all’Avvocatura dello Stato di proporre immediato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del TAR, anche perché “la decisione del TAR si limita ad affrontare questioni procedurali e non pone in dubbio la sussistenza dell’obbligo previsto dalla legge in ordine all’esposizione del cartello“.
Nel frattempo i sindacati di categoria FEGICA, FIGISC e ANISA, dopo aver consultato i rispettivi Legali per l’opportuno supporto giuridico, hanno fornito ai gestori delle stazioni di rifornimento i comportamenti da adottare dopo la sentenza: posto che il TAR ha annullato il decreto ministeriale ma non la legge che ha istituito il cartello del prezzo medio, i gestori devono mantenere il cartello stesso mantenendolo però privo di qualsiasi cifra, cioè vuoto. Restano invece in vigore tutte le altre norme in materia di comunicazione dei prezzi all’osservatorio del MIMIT e di esposizione di tutti gli altri cartelli sulle modalità di vendita e sui prodotti speciali. Maggiori dettagli qui.