
Scopri le novità sulle RC auto con il nuovo Regolamento IVASS che introduce il modulo di denuncia sinistro (modulo CAI) in formato digitale
Grosso cambiamento in arrivo in ambito RC auto per quanto concerne la denuncia del sinistro: il 25 marzo 2025 il nuovo Regolamento IVASS n. 56 ha introdotto la digitalizzazione del modulo di denuncia d’incidente, noto come modulo CAI (ex modulo CID), con l’intento dichiarato di favorire l’efficienza dei processi di gestione e di liquidazione dei sinistri anche in un’ottica antifrode. In pratica, le compagnie assicurative dovranno offrire un servizio online per compilare il modulo di denuncia, con la possibilità di firmarlo digitalmente. Dall’uscita del Regolamento in G.U. le compagnie avranno 12 mesi per adeguarsi.
RC AUTO: COME SARÀ IL MODULO CAI DIGITALE
La Relazione al Regolamento IVASS n. 56 spiega che l’ampia diffusione e l’accessibilità delle tecnologie digitali hanno suggerito di offrire agli assicurati un servizio di compilazione in modalità digitale del modulo di denuncia di sinistro (modulo CAI). Importante: la modalità informatica non sostituirà la modalità cartacea di compilazione del modulo di denuncia di sinistro, ma è prevista come alternativa e la scelta per l’una o l’altra modalità non inciderà in alcun modo sugli effetti delle dichiarazioni riportate nel modulo e sulla loro valenza probatoria.
La compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica avverrà tramite un’applicazione desktop e mobile con un processo guidato. Il modulo potrà contenere campi precompilati. La predisposizione e l’offerta all’utenza delle applicazioni informatiche per la compilazione del modulo di denuncia sinistro avverranno a cura delle imprese di assicurazione che, a tal fine, potranno avvalersi di fornitori esterni.
Il regolamento impone l’adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire che le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente compilato in modalità informatica e sottoscritto con firma elettronica, abbiano la stessa efficacia di quelle contenute nell’omologo modulo redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa. È quindi richiesto che la sottoscrizione del modulo compilato in modalità informatica sia tale da assicurare la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute da chi le ha sottoscritte e che, pertanto, il procedimento di firma sia idoneo a consentire l’identificazione del firmatario.
DENUNCIA DI SINISTRO DIGITALE: SERVIRÀ LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
Di conseguenza, qualora si scelga di compilare il modulo CAI in modalità digitale, il Regolamento prevede che la sottoscrizione del modulo di denuncia avvenga mediante soluzione di firma elettronica avente almeno i requisiti della
firma elettronica avanzata, escludendo quindi la sottoscrizione del modulo mediante firma elettronica semplice. Tale tipologia di firma, infatti, non avendo la valenza giuridica della firma autografa non consentirebbe di riconoscere alle dichiarazioni dei conducenti di assumere la valenza probatoria di cui all’art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
Viceversa la firma elettronica avanzata:
- è connessa unicamente al firmatario e idonea a identificarlo;
- è utilizzata, con un elevato livello di sicurezza, sotto l’esclusivo controllo del firmatario;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;
- produce, secondo l’ordinamento interno, effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
MODULO CAI DIGITALE: QUANDO ENTRA IN VIGORE
Come già anticipato, il Regolamento IVASS ha previsto, in favore delle compagnie di assicurazione, la necessità di definire uno spazio temporale adeguato all’assolvimento dell’obbligo di messa a disposizione del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro.
Tale spazio temporale è stato definito in 1 anno dalla pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto le compagnie dovranno mettere a disposizione dei clienti il modulo CAI digitale, in alternativa a quello cartaceo, presumibilmente entro il mese di aprile 2026.
A titolo di cronaca riferiamo che nelle settimane scorse alcune associazioni di consumatori, nonché di periti e di agenti assicurativi hanno criticato l’adozione del modulo di denuncia sinistri digitale.
REGOLAMENTO IVASS N. 25 DEL 25 MARZO 2025 – GLI ARTICOLI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
Articolo 11 (Modulo di denuncia di sinistro)
- Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell’allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro).
- Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.
Articolo 12 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)
- Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l’obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all’articolo 11.
Articolo 13 (Consegna da parte dell’impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)
- Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto, nonché, su richiesta del contraente o dell’assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro.
- La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, di cui l’impresa conserva traccia, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
- Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole.
Articolo 14 (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico)
- Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 143 comma 2 del Codice delle assicurazioni.
- Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.
- Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
- Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire al contraente e all’assicurato l’acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.
- L’adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
Articolo 15 (Altre informazioni)
- Al modulo di cui all’articolo 11 è aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell’allegato 1 (Altre Informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 135 del CdA.
- Il modulo di denuncia di cui all’articolo 11 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.
[…]
Art. 18 (Entrata in vigore)
- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Le imprese adempiono agli obblighi di cui all’articolo 14 entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.