Il furto auto all’interno di un’area condominiale colloca gli inquilini in una posizione di difficoltà. Ma a chi spetta il risarcimento danni?
La situazione è tra le più spiacevoli perché chiedere il risarcimento danni per il furto auto all’interno del proprio condominio può provocare litigi e inimicizie. Eppure possono essere numerose le circostanze che conducono alla sottrazione del veicolo di proprietà in un’area che dovrebbe essere costantemente sorvegliata. Pensiamo ad esempio ai condomini in cui non è presente un cancello ovvero un’area recintata. Allo stesso tempo può anche accadere che la sbarra elettrica non funzioni favorendo l’ingresso indisturbato dei criminali. O anche che uno dei condomini abbia commesso una qualunque distrazione con la conseguenza di aver lasciato via libera all’azione dei ladri. Diventa allora inevitabile domandarsi come gestire tale situazione ovvero a chi assegnare le responsabilità del furto auto. A sciogliere il dubbio ci hanno pensato i giudici, chiamati più volte in causa per stabilire a chi spetta il risarcimento danni in caso di furto dell’auto all’interno del proprio condominio. Ed è da queste pronunce che analizziamo la situazione.
FURTO AUTO IN CONDOMINIO: IL DUBBIO SUL RISARCIMENTO DANNI
C’è una ragione ben precisa alla base del dubbio sull’assegnazione delle responsabilità nel caso di furto auto in condominio e dunque sul risarcimento danni. Nel caso in cui un veicolo sia lasciato in custodia a un terzo, ad esempio il titolare di un’area di parcheggio, la responsabilità per eventuali danni, se non per il furto, è in capo proprio a chi riceve il mezzo. E non occorre che venga stipulato un contratto scritto. Basta infatti che ci sia quello che viene considerato un comportamento concludente per fare scattare questa responsabilità. Ecco quindi che nel caso dei condomini sorge l’incertezza. Sulla base di tale disposizione, è il condominio stesso e dunque sono i singoli proprietari degli appartamenti responsabili, seppur indirettamente, dell’accaduto? Basta utilizzare il cortile, fruire del posto auto assegnato dal condominio e contribuire alle spese secondo i propri millesimi per chiamare in causa tutti gli inquilini? Non proprio. Secondo la Corte d’Appello di Roma, il risarcimento danni per furto auto segue una logica differente.
RISARCIMENTO DANNI: A CHI SPETTA NEL CASO DI FURTO AUTO IN CONDOMINIO
La Corte d’Appello di Roma ha negato l’associazione automatica tra utilizzo del posto auto e contratto con il condominio. In questo modo ha potuto esentare i proprietari degli appartamenti dal risarcimento danni nel caso di furto auto. A supporto della sua decisione ha citato due disposizioni legislative:
– l’articolo 1117 del Codice Civile – prevede che “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo” le aree destinate a parcheggio.
– l’articolo 1102 – fissa il principio per cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. La sintesi dei due articoli è l’assenza di un contratto tra il condominio e chi parcheggia il veicolo nell’area comune.
Quest’ultimo – fanno notare i giudici – è infatti il solo proprietario di quella area per posteggiare l’auto. La conseguenza? Non può chiedere il risarcimento danni per il furto auto all’interno del proprio condominio.
QUANDO IL CONDOMINIO È RESPONSABILE DEL RISARCIMENTO DANNI
Anche se il tribunale ha ristretto l’ambito di responsabilità nel caso di risarcimento danni, non è detto che il condominio ne sia sempre esentato. Tutt’altro. Sulla base di altre pronunce può infatti essere tirato in ballo se il furto auto sia stato agevolato da un comportamento negligente o colpevole. Le casistiche sono numerose e andrebbero analizzate caso per caso. Tuttavia, per fare alcuni esempi, pensiamo all’eccessivo ritardo nella riparazione del cancello elettrico non funzionante. Oppure all’installazione di un sistema di impalcatura, senza l’adozione di contromisure, che facilita l’azione dei criminali. Per i giudici (sentenza numero 8274 del 2021), “la messa in opera di nuovi dispositivi di sicurezza, inoltre, deve essere di regola deliberata dall’assemblea condominiale; in tal senso è onere di ciascun condomino sollecitare la convocazione dell’assemblea per l’adozione delle prospettate idonee misure di salvaguardia, se del caso impugnando l’eventuale delibera negativa”.
DAL FURTO ALL’INCENDIO DELL’AUTO IN AREA CONDOMINIALE: CHI È RESPONSABILE?
Quando si parla di questioni condominiali e di risarcimento danni c’è anche un altro caso da ricordare. È quello dell’incendio dell’auto. Si tratta di una questione dibattuta, in particolare in riferimento al pagamento dei danni a un condominio per un’auto incendiata. Ebbene, come abbiamo ampiamente spiegato, le spese di risarcimento danni sono a carico della compagnia di assicurazione.