Serbatoio Gpl, gancio traino e doppi comandi: aggiornamento libretto 2021 Novità su sostituzione del serbatoio Gpl e installazione del gancio traino e dei doppi comandi: dal 2021 niente collaudo ma resta l'aggiornamento del libretto

Serbatoio Gpl, gancio traino e doppi comandi: aggiornamento libretto 2021

Novità su sostituzione del serbatoio Gpl e installazione del gancio traino e dei doppi comandi: dal 2021 niente collaudo ma resta l'aggiornamento del libretto

15 Febbraio 2021 - 01:02

Importanti novità dal 2021 sulla sostituzione del serbatoio Gpl e sull’installazione del gancio traino, dei doppi comandi e degli adattamenti per la guida dei disabili. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MIT 8 gennaio 2021 ha dato seguito a ciò che dispone l’articolo 78 comma 1 del Codice della Strada, modificato lo scorso settembre dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni, secondo cui per le modifiche ai veicoli di cui sopra non è più necessario il collaudo in Motorizzazione, essendo d’ora in poi sufficiente una dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori, che dev’essere comunque trasmessa in Motorizzazione (a cura del proprietario del veicolo) per l’aggiornamento del libretto di circolazione. Inizialmente è prevista una fase di transizione.

LA NORMATIVA SULLA VISITA E PROVA (COLLAUDO)

Com’è noto per l’art. 78 CdS i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova (cosiddetto ‘collaudo’) presso gli uffici della Motorizzazione Civile. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali o ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 CdS, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. La legge n. 120/2020 ha però apportato una sostanziale modifica all’art. 78, demandando a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di individuare “le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone disabili, per le quali la visita e prova non sono richieste” e di stabilire “le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione”.

COLLAUDO VEICOLI: LE NOVITÀ DEL DECRETO 8 GENNAIO 2021

In parole povere il collaudo resta obbligatorio per alcune modifiche ai veicoli. Mentre per altre, individuate dal decreto richiesto dalla legge 120/2020 ed effettivamente emanato lo scorso 8 gennaio, può bastare una semplice dichiarazione formale dell’autofficina o del centro autorizzato che ha effettuato il lavoro, fermo restando l’aggiornamento del libretto di circolazione. Con la circolare n. 5350 del 13/2/2021 il MIT ha opportunamente riepilogato i contenuti salienti del decreto 8 gennaio 2021. Tra cui le tipologie di modifiche che non richiedono più il collaudo, fornendo anche le relative disposizioni complementari e le procedure applicative. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Sostituzione Gpl

SERBATOIO GPL, GANCIO TRAINO, DOPPI COMANDI, VEICOLI PER DISABILI: DAL 2021 NO AL COLLAUDO

Dunque, rientrano nel campo di applicazione del decreto, e pertanto non necessitano più del collaudo in Motorizzazione, le seguenti modifiche:

Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

– Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali: M1 (auto fino a 9 posti); N1 (veicoli per il trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t);

– Installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni ed esami di guida;

– E installazione di alcuni adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili: pomello al volante; centralina comandi servizi; inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.); specchio retrovisore grandangolare interno; specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

DOVERI DELLE OFFICINE CHE ESEGUONO I LAVORI

Alla luce di questi importanti cambiamenti, affinché siano autorizzate a rilasciare la dichiarazione di esecuzione dei lavori che sostituisce il collaudo, le officine di autoriparazione che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, devono accreditarsi presso l’ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso [scarica qui]. A ogni officina accreditata la Motorizzazione assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Tale codice è formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina.

Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto [scarica qui], e annota in ordine progressivo, su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’ufficio della Motorizzazione:

– il numero di targa e il numero di telaio del veicolo;

– il nominativo dell’intestatario;

– il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

Pertanto in fase di accreditamento l’officina deve presentare, tra le altre cose, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.

PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE (A CURA DELL’INTESTATARIO DEL VEICOLO)

Abbiamo già scritto che lo stop al collaudo in Motorizzazione per alcune tipologie di modifiche non esime dall’aggiornamento del libretto di circolazione, che rimane obbligatorio. Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo presso l’ufficio competente della Motorizzazione Civile in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica. In una seconda fase, una volta superato il periodo di transizione, sarà possibile presentarla anche presso le agenzie di pratiche auto.

La domanda di aggiornamento dev’essere presentata entro 30 giorni dal completamento delle modifiche sul veicolo e redatta sul modello TT 2119 [scarica qui] allegando i seguenti documenti:

– Attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c postale 9001;
– Attestazione del versamento di 16,00 euro sul c/c postale 4028;
– Dichiarazione di esecuzione dei lavori dell’officina accreditata;
– Certificazione di origine dei componenti installati
– Certificato di conformità, laddove previsto.

Non è chiaro, invece, se occorra allegare alla documentazione anche il nulla osta del costruttore del veicolo.

L’aggiornamento della carta di circolazione viene eseguito dalla Motorizzazione e ha luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione stessa, che riporta i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate e il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori. In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46.

Aggiornamento libretto 2021

SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL E INSTALLAZIONE GANCIO TRAINO, DOPPI COMANDI, ADATTAMENTI PER DISABILI: FASE TRANSITORIA 2021

Come già anticipato, il decreto prevede una fase transitoria per consentire il necessario adeguamento alle nuove disposizioni, con la coesistenza delle due diverse procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione in caso di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli: quella nuova senza collaudo in Motorizzazione e quella vecchia con collaudo.

In particolare la vecchia procedura potrà trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate. E sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto (13/2/2021). Tuttavia, considerando la possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura. A condizione però che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni.

In quest’ultimo caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate:

– allegare la ricevuta di prenotazione del collaudo del veicolo senza presentare ulteriori versamenti. In tal caso la Motorizzazione archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo;

– allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso).

Non è chiaro quanto durerà la fase transitoria e quando entrerà pienamente a regime la nuova procedura che di fatto, per alcune modifiche ai veicoli come la sostituzione del serbatoio Gpl, sostituisce il collaudo in Motorizzazione con la dichiarazione di esecuzione dei lavori dell’autofficina. Voci di corridoio parlano di tempi mediamente lunghi, da 3 a 6 mesi, per abbandonare del tutto il vecchio sistema a vantaggio del nuovo. Con grosse differenze in termini di tempistiche tra le varie sedi della Motorizzazione in base ai flussi di lavoro.

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