Cambia la disciplina sulla circolazione in Italia delle auto con targa estera: innalzato a tre mesi il termine per reimmatricolarle
Nel silenzio pressoché generale il legislatore ha nuovamente messo mano al Codice della Strada, dopo il maquillage dello scorso novembre con il decreto Infrastrutture e Trasporti, mediante la legge n. 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022 e vigente dal successivo 1° febbraio, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”, il cui articolo 2 interviene con alcune modifiche sulla disciplina che regola la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero, cancellando di fatto la riforma del 2018 introdotta con i decreti Sicurezza. Cosa cambia, dunque, per le auto con targa estera che circolano in Italia, condotte da conducenti residenti e non residenti? La risposta nei prossimi paragrafi.
Aggiornamento del 16 marzo 2022 in vista dell’entrata in vigore dal 21 marzo del REVE, il pubblico Registro dei Veicoli Esteri.
AUTO CON TARGA ESTERA: LE ‘STRETTA’ DEL 2018 E LE NUOVE MODIFICHE
Come ricorderete il decreto-legge 113/2018, tra le altre cose, aveva introdotto una severa stretta sui veicoli circolanti con targa estera riducendo da 365 a soli 60 giorni, con riferimento ai residenti, il tempo limite per reimmatricolare la vettura in Italia, al fine di stroncare il cattivo andazzo di utilizzare una targa straniera per assicurarsi vantaggi fiscali non dovuti (non pagando, ad esempio, l’IPT o il bollo auto) e sfuggire al caro assicurazioni. Le novità erano principalmente contenute nell’articolo 93 del Codice della Strada che prevedeva comunque delle deroghe per i veicoli presi a noleggio o in leasing presso operatori UE/SEE non aventi una sede secondaria o effettiva in Italia, e anche per i dipendenti o collaboratori di aziende UE/SEE alla guida di vetture in comodato.
Ebbene, la nuova legge 238/2021 ha praticamente spazzato via le disposizioni dell’art. 93 CdS riguardanti le auto con targa estera, introducendo uno specifico articolo 93-bis e riformulandolo altri articoli del codice stradale (94, 132 e 196) che modificano, e non di poco, la normativa sulla circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati oltre confine.
AUTO CON TARGA ESTERA: LE NOVITÀ DELLA LEGGE 238/2021
Aiutandoci con l’ottima guida sull’argomento pubblicata dall’ASAPS, proviamo a capire quali sono le principali novità in materia di circolazione in Italia con auto con targa estera introdotte dalla nuova legge 238/2021. Dalla lettura dell’articolo 2 della legge emerge che:
– sono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell’articolo 93 del Codice della Strada;
– nuovo articolo 93-bis CdS con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;
– nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il comma 4-ter;
– riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
– il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.
TARGHE ESTERE: IL NUOVO ARTICOLO 93-BIS DEL CODICE DELLA STRADA
Ma vediamo nel dettaglio cosa dispone il nuovo corposissimo articolo 93-bis del Codice della Strada. Innanzitutto il comma 1 dell’articolo fissa il precetto secondo cui gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone aventi la residenza anagrafica in Italia, possano circolare sul territorio nazionale a condizione però che entro tre mesi (e non più due mesi/60 giorni, come prima) dall’acquisizione della residenza siano immatricolati con targa italiana.
Il successivo comma 2 specifica che a bordo di un veicolo immatricolato in uno Stato estero, condotto sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, debba sempre custodirsi un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Questo perché qualora l’utilizzo dell’automezzo in questione da parte del soggetto non intestatario superi la durata di trenta giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo devono essere registrati al REVE, il nuovo pubblico Registro dei Veicoli Esteri. La registrazione è a carico di chi utilizza il mezzo. Differentemente dalle altre, le misure di questo comma troveranno applicazione solo dal 21 marzo 2022 (e non dal 1° febbraio 2022), 60 giorni dopo la pubblicazione della legge in GU.
Il comma 3 si occupa invece dei lavoratori frontalieri, specificando che anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia, e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato estero, hanno l’obbligo di registrazione al REVE entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei lavoratori frontalieri che hanno residenza in Italia.
Sono previste numerose deroghe, ad esempio per i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia, per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, per il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, ecc. Inoltre le disposizioni dell’art. 93-bis comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino.
Per quanto riguarda invece il regime sanzionatorio, sono previste una multa da 400 a 1.600 euro + ritiro del documento di circolazione per chi guida un’auto con targa estera tre mesi dopo aver preso la residenza in Italia e per i frontalieri che non registrano la proprietà del veicolo; e una multa da 250 a 1.000 euro per chi circola senza il documento richiesto nel comma 2 dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quest’ultima sanzione sale da un minimo di 712 a un massimo di 3.558 euro (più ritiro dalla circolazione) se il titolo e la durata della disponibilità del veicolo non sono registrati al PRA nei casi richiesti.
VEICOLI ESTERI: REGISTRAZIONE AL REVE
Ricapitolando, dal 21 marzo 2022 devono registrarsi al REVE (Registro Veicoli Esteri) esclusivamente:
– i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dev’essere comprovato da un documento di data certa (p.es. contratto di noleggio, leasing, comodato, ecc.) sul quale è indicata anche la durata dell’utilizzo;
– i veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia, o di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti ‘frontalieri’). La registrazione al REVE dev’essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.
Non sono obbligati a iscrivere il veicolo estero al REVE: i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia; il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero; il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari; i familiari conviventi all’estero del personale indicato nei due punti precedenti; i conducenti, residenti in Italia da oltre 60 giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Al REVE devono essere annotate le seguenti operazioni:
– registrazione del veicolo;
– cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto;
– variazione residenza o sede;
– proroga utilizzazione veicolo.
Successivamente si dovranno annotare le eventuali variazioni della disponibilità del veicolo. Infatti chi cede la disponibilità del mezzo sarà sempre tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni.
Le registrazioni al REVE si possono fare al PRA (previa prenotazione) o presso tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).
AUTO CON TARGA ESTERA 2022: LE ALTRE NOVITÀ
Per il resto risulta particolarmente interessante la nuova formulazione dell’articolo 132 del Codice della Strada relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da NON residenti in Italia. Questi veicoli sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ad esclusione dei veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede nel nostro Paese, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l’intera durata del mandato. Nel caso di inosservanza la sanzione è da 400 a 1.600 euro + ritiro del documento di circolazione.
Per la versione integrale dei nuovi articoli del Codice della Strada vi rimandiamo all’articolo 2 della legge 238/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
AUTO CON TARGA ESTERA: IGNORATI I RILIEVI DELL’UE
Curiosamente la nuova disciplina sulla circolazione in Italia delle auto con targa estera ha completamente ignorato la criticità sollevata recentemente dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato UE è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del TFUE. Sono pertanto vietate le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri, e l’obbligo di reimmatricolazione in Italia (dopo due mesi, presto saranno tre) per le auto con targa estera guidate da residenti è visto come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che peraltro favorisce quello nazionale.