La Cassazione: la ASL non può fare rimuovere o bloccare i veicoli d'intralcio davanti all'Ospedale senza chiamare prima i vigili
Con la sentenza del 2 maggio 2016, n. 18127, la II sezione penale della Suprema Corte rimette davanti al Tribunale di Frosinone un caso interessante. Si tratta del caso di personale amministrativo dell'ASL di Frosinone, nonché di una ditta appaltatrice del servizio di rimozione dei veicoli in sosta nell'area in concessione della struttura ospedaliera, assolti in primo grado dai reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione), per i quali le indagini avevano portato alla luce una condotta anomala. In pratica, le auto trovate in sosta irregolare sull'area di cui l'ASL è concessionaria, venivano rimosse e/o bloccate con ganasce, senza alcun intervento delle Forze dell'Ordine, il cui accertamento dell'infrazione invece è richiesto dall'art. 159 C.d.S.. La richiesta di denaro per le spese sostenute, posta come condizione per liberare le auto, aveva fatto scattare l'accusa di estorsione, poi caduta in primo grado, insieme a tutte le altre.Dopo l'assoluzione del Tribunale di Frosinone, il Procuratore generale e alcune parti civili hanno deciso di fare ricorso in Cassazione, ottenendo da questa il rinvio in primo grado per un nuovo processo.
SCATTANO LE GANASCE DAVANTI ALL'OSPEDALE La prassi da ASL e ditta di rimozioni, di farsi giustizia da soli, senza attendere l'intervento della Polizia Locale, secondo il titolare della ditta molto diffusa, lascia indubbiamente un po' perplessi. In sostanza, in virtù di regolamenti interni, il Direttore dell'ASL aveva stretto accordi con una ditta di rimozione veicoli, che poteva spostare e bloccare indisturbata le auto parcheggiate su di un area attigua alla struttura ospedaliera, in concessione alla stessa ASL. Quando poi il malcapitato imprudente proprietario tornava a cercare l'auto, poteva riaverla subito pagando una somma (circa 95 euro) per le spese, altrimenti se la doveva andare a prendere al deposito. Ora, dopo una sorprendente assoluzione in primo grado, gli Ermellini rimettono il processo davanti al Tribunale di Frosinone, che dovrà tener conto di indicazioni molto chiare da parte della Suprema Corte.
DEVONO INTERVENIRE LE FORZE DELL'ORDINE I ricorsi, in particolare quelli delle parti civili, hanno puntato il dito sulla necessaria attività di accertamento dell'infrazione da parte delle Forze dell'Ordine, come prescritto dall'art. 159 C.d.S..Tale norma stabilisce che la rimozione è compito delle forze di polizia, o degli enti “proprietari” della strada, attraverso norme regolamentari (leggi il caso della multa annullata fuori dalle corsie riservate ai mezzi pubblici). Secondo le parti civili, il Tribunale ha assolto attribuendo all'ASL una qualifica di proprietario, che di fatto non sussisteva. L'ente era infatti solo concessionario. Come poi chiarito dalla Corte, i concessionari hanno obblighi di manutenzione e pulizia della strada che possono anche comprendere la rimozione, ma solo dei veicoli abbandonati.
IL PRECEDENTE SEQUESTRO DEGLI STRUMENTI La Corte di Cassazione si era già occupata di questo caso, e in effetti aveva già espresso un parere negativo sulla liceità della condotta della ASL e della ditta di rimozioni, in occasione del ricorso fatto proprio dal titolare della ditta, contro il provvedimento di sequestro di due autocarri e delle ganasce, confermato in sede di riesame e poi confermato anche dalla Suprema Corte. Le argomentazioni del titolare, basate sulle norme regolamentari che non prevedevano l'intervento di forze dell'ordine e sulla mancanza dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione del reato, non erano state accolte dagli Ermellini, che avevano sottolineato con forza la necessità dell'intervento della Polizia Locale e confermato quindi il sequestro.
L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEL CONCESSIONARIO Un altro asso nella manica di ASL e ditta di rimozione era una certa giurisprudenza che faceva rientrare nell'obbligo di manutenzione, attribuito dall'art.14 C.d.S. al concessionario gestore della strada, anche la rimozione e la demolizione dei veicoli in sosta d'intralcio e abbandonati. Le sentenze, nn. 17178/08 e 12529/11, in verità non attribuiscono obblighi di rimozione e demolizione, sic et simpliciter, né attribuiscono il diritto di farsi pagare le spese dai proprietari delle auto in sosta. Bensì, l'Ente deve sostenere le spese della rimozione ed eventualmente agirà in rivalsa contro i proprietari, nonchè potrà disfarsi dei veicoli in sosta irregolare solo se avranno le caratteristiche dei veicoli abbandonati e non verranno reclamati entro 60 gg dai legittimi proprietari. Ciò che è ancora più importante è che l'obbligo di rimuovere o demolire i veicoli di intralcio non è svincolato dall'intervento degli organi di polizia, dunque non può l'ASL, con o senza ausilio di una ditta di rimozione, “farsi giustizia da sè”. Dunque il principio di diritto che il Tribunale di Frosinone dovrà applicare alla vicenda, sarà, in sintesi, che per effettuare rimozione dei veicoli di intralcio in un'area in concessione, non potrà essere saltata la richiesta di intervento delle forze dell'ordine.
RICHIESTA ESTORSIVA DI DENARO PER LIBERARE L'AUTO Viene completamente rimessa al giudice di merito la questione della sussistenza dell'elemento psicologico, tanto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quanto di quello di estorsione. Peraltro con riferimento a quest'ultimo, gli Ermellini negano che ricorrano esimenti quali la legittima difesa secondo la concezione di cui all'art. 2044 c.c. e ritengono ingiustificata la richiesta di denaro per liberare il veicolo dalle ganasce. Ora toccherà al Tribunale di Frosinone rifare il processo, peraltro entro la cornice piuttosto precisa posizionata dalla Suprema Corte, che ha indicato in maniera piuttosto inequivocabile che la prassi, ancorché fosse in uso presso diverse strutture sanitarie, di rimuovere e bloccare le auto che intralciano la delicata area antistante gli ospedali, senza il preventivo accertamento dell'infrazione da parte delle forze di polizia, è contra legem.