Guida delle auto elettriche: niente limiti di kW per i neopatentati? Spieghiamo cosa è successo per davvero a seguito delle modifiche del decreto Trasporti 2022
Tra il decreto Infrastrutture e Trasporti (dl 68/2022 poi convertito nella legge 108/2022) e la circolare 7 settembre 2022 del Ministero dell’Interno hanno fatto probabilmente un bel pasticcio e adesso sembrerebbero non esserci più limiti, o quasi, per le auto elettriche e ibride plug-in a disposizione dei neopatentati. Ma è davvero così? La situazione è al limite del surreale se pensiamo che una successiva circolare del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) ha smentito di fatto il Viminale, interpretando la norma in senso più restrittivo…
Aggiornamento del 6 ottobre 2022 a seguito della diffusione della circolare n. 29290 del MIMS che contiene un’interpretazione diversa sulle limitazioni alla guida di auto elettriche e plug-in per i neopatentati.
QUALI SONO I LIMITI DI KW PER I NEOPATENTATI
Ricapitoliamo tutta la faccenda. Com’è noto, nel primo anno dopo il conseguimento della patente B i nuovi conducenti sono autorizzati a guidare solo automobili di potenza ridotta, in maniera che possano abituarsi gradualmente a condurre veicoli più potenti. In particolare l’articolo 117 comma 2-bis del Codice della Strada dispone che “ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (le autovetture fino a nove posti, ndr) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 Kw”.
NEOPATENTATI E LIMITI KW: LA DEROGA DELL’ACCOMPAGNATORE
A novembre 2021 questo limite è stato parecchio ‘annacquato’ da una deroga introdotta dalla legge n. 156/2021, che da allora consente a un conducente fresco di patente B di guidare un’auto senza nessun limite di kW se al suo fianco si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria (o per una categoria superiore: C o D) conseguita da almeno 10 anni.
AUTO ELETTRICHE E LIMITI NEOPATENTATI: LE NOVITÀ DEL DL 68/2022
E veniamo all’ultima modifica, introdotta con il decreto-legge n. 68/2022 del 16 giugno scorso: vista la crescente diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in, il legislatore ha voluto inserire una specifica sui limiti di potenza per i neopatentati riferita a questo tipo di veicoli, aggiungendo nell’art. 117 comma 2-bis CdS che “per le autovetture elettriche e ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria”.
Inizialmente, ed era proprio questa l’opinione comune, si pensava che la modifica riguardasse solo l’innalzamento della potenza specifica, riferita alla tara, dal valore limite di 55 kW/t per le auto termiche a quello di 65 kW per BEV e PHEV. Insomma, nulla di particolarmente rilevante. Invece la circolare del Viminale n. 300/STRAD/1/0000028964 del 7 settembre 2022, che contiene la spiegazione delle ultime modifiche del Codice della Strada, ha completamente cambiato le carte in tavola.
AUTO ELETTRICHE: NIENTE LIMITI DI KW PER I NEOPATENTATI? VALE SOLO LA POTENZA RIFERITA ALLA TARA
Infatti, prendendo in esame l’aggiunta all’art. 117 comma 2-bis, la circolare ha chiarito che secondo la nuova formulazione della norma, nei confronti delle vetture elettriche e plug-in si deve applicare unicamente il limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kW, e NON anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli di categoria M1, che trova, invece, applicazione solo per i veicoli con motore termico.
Il risultato è a dir poco paradossale perché nel caso delle auto elettriche, per il calcolo del rapporto tra potenza e tara, devono prendersi come riferimento i kW riportati alla pagina 3 della carta di circolazione o del DU, misurati al banco come “media nel periodo di 30 minuti”. Il problema è che si tratta di un valore decisamente meno indicativo e di gran lunga inferiore alla potenza massima e soprattutto alla potenza di picco, che permette invece di raggiungere le stesse prestazioni delle vetture termiche più performanti. E se la ratio dell’art. 117 è quello di tutelare i conducenti neopatentati, è abbastanza assurdo che le auto elettriche non debbano rispettare alcun limite di potenza massima in kW (ma, come detto, solo quello, molto più basso, della potenza riferita alla tara). Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per le ibride plug-in.
LIMITI NEOPATENTATI SI POSSONO GUIDARE TUTTE LE TESLA?
Di conseguenza, tenuto conto che, come recita la circolare del Ministero dell’Interno, per la guida di auto elettriche e plug-in i neopatentati hanno solamente l’obbligo di rispettare la soglia massima di 65 kW/t, ecco che razza di bolidi sarebbero legittimati a guidare (alcuni esempi tra i tanti):
Audi e-tron 55 quattro: 60,9 kW/t di potenza riferita alla tara (quindi nei limiti di 65); 140 kW (190 CV) di potenza massima; e ben 300 kW di potenza di picco;
Audi RS e-tron GT quattro: 58,7 kW/t, 142 kW (193 CV) e 475 kW di potenza di picco;
Bmw iX M60: 52,7 kW/t, 140 kW (190 CV) e 455 kW di potenza di picco;
Ford Mustang Mach-E AWD Elettrico Extended 351 CV: 54,9 kW/t, 124 kW (169 CV) e 258 kW di potenza di picco;
Kia EV6 77,4 kWh AWD GT: 65,0 kW/t, 143 kW (194 CV) e 430 kW di potenza di picco;
Mercedes EQC 400 4Matic Sport: 58,1 kW/t, 145 kW (197 CV) e 300 kW di potenza di picco;
Porsche Taycan Turbo S: 59,9 kW/t, 142 kW (193 CV) e 560 kW di potenza di picco;
Tesla Model 3 RWD: 47,8 kW/t, 88 kW (120 CV) e 258 kW di potenza di picco.
La Tesla Model 3 RWD dovrebbe essere l’unico modello Tesla guidabile da neopatentati senza accompagnatore.
AUTO ELETTRICHE E NIENTE LIMITI PER I NEOPATENTATI: L’ALTOLÀ DEL MIMS
Il fatto che i neopatentati avessero sostanzialmente avuto il via libera per guidare, fin dal primo giorno di patente, bolidi elettrici da 400 o 500 kW di potenza di picco, tali da spingere il veicolo a velocità ben superiori a 200 km/h, è stata vista come una pessima notizia per la sicurezza stradale. Soprattutto considerando che, per loro natura, le auto elettriche e plug-in più potenti sono già soggette all’overtapping. Ossia l’accelerazione violenta e indesiderata che si verifica al tocco del pedale, anche se leggero, e che il conducente spesso non è più in grado di controllare. A maggior ragione se il conducente è poco esperto.
Insomma, non sembrava davvero il caso di azzerare, o quasi, le limitazioni delle auto elettriche dei neopatentati, lasciando peraltro assolutamente intatti quelli per le termiche. E infatti a stretto giro di posta, esattamente il 20 settembre 2022 (esattamente 13 giorni dopo la controversa circolare del Ministero dell’Interno), la circolare 29290 del MIMS ha fornito un’interpretazione diversa e assai più rigida, affermando che “in materia di limitazioni alla tipologia di veicoli che i neopatentati con patente B possono condurre nel primo anno, fermo restando il già noto limite potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kW/t e, nel caso di veicoli di
categoria M1, potenza massima inferiore o pari a 70 kW, il predetto rapporto è elevato fino a 65 kW/t, compreso il peso della batteria, per le autovetture elettriche o ibride plug-in. Tali disposizioni sono immediatamente applicabili“.
Quindi per il MIMS il limite di potenza massima inferiore o pari a 70 kW rimane sempre valido (“fermo restando“) su tutte le tipologie di veicoli M1. Anche su quelli elettrici e plug-in. E l’unica modifica riguarda la potenza specifica riferita alla tara, che sulle vetture elettrificate passa da 55 a 65 kW/t.
La morale è che adesso abbiamo due circolari di altrettanti ministeri che sulla medesima norma propongono due interpretazioni diverse. A quale attenersi? La questione non è di poco conto perché, ad esempio, gli agenti della Polizia stradale dipendono dal Ministero dell’Interno. Quindi teoricamente dovrebbero seguire le indicazioni fornite dal Viminale non sanzionando i neopatentati alla guida di vetture con più di 70 kW. Viceversa, in caso di incidente con colpa, l’assicurazione del neopatentato potrebbe decidere di rivalersi su di lui richiamando la più restrittiva circolare del MIMS. Insomma, una confusione totale che andrebbe risolta nel più breve tempo possibile prima che inizi un’infinita serie di reclami e ricorsi.