Da qualche anno stanno spuntando tantissime colonnine elettriche nei condomini per la ricarica di auto green: ecco come organizzarsi per installarle
Il mercato delle auto elettriche in Italia osserva una fase di stallo, anche se il boom degli incentivi statali dovrebbe rafforzare l’espansione delle BEV, quanto meno nei prossimi mesi. Resta il fatto che la crescita resta debole, anche a causa della diffusione delle colonnine di ricarica pubbliche che risulta ancora parecchio disomogenea, con alcune zone ben coperte e altre con pochissime stazioni per decine di chilometri. La miglior soluzione al problema consiste probabilmente nell’affiancare ai punti di ricarica pubblici il maggior numero possibile di ricariche condominiali, così da offrire una scelta decisamente più ampia. Vediamo perciò cosa bisogna fare e come organizzarsi per installare colonnine elettriche nei condomini.
- La ricarica in un ambiente privato
- Obblighi per installare colonnine elettriche nei condomini
- Condomini di nuova costruzione o ristrutturati
- Condomini già esistenti: box privati
- Condomini già esistenti: aree comuni
RICARICARE L’AUTO ELETTRICA IN UN AMBIENTE PRIVATO
La ricarica delle auto elettriche, come conferma la Guida per le ricariche condominiali e private di Motus-E, deve essere effettuata utilizzando degli appositi dispositivi di ricarica denominati wallbox, secondo la modalità di ricarica Modo 3, al fine di ottimizzare la ricarica del veicolo e ridurre il rischio di danneggiamento dell’impianto elettrico e della vettura stessa. La norma generale di riferimento per la ricarica dei veicoli elettrici è la IEC 61851-1, che definisce quattro diversi modi di ricarica:
- Modo 1 (solo in contesti privati): si applica esclusivamente agli scooter e alla mobilità leggera (p.es. monopattini elettrici); la ricarica viene effettuata tramite caricatore portatile.
- Modo 2 (solo in contesti privati): la ricarica avviene tramite caricatore portatile fornito insieme alla vettura. Questa modalità di ricarica va utilizzata solo in caso di emergenza ed esclusivamente sotto i 3 kW.
- Modo 3: questa è la modalità di ricarica che deve essere utilizzata in ambiente privato e condominiale, e infatti è la modalità di ricarica maggiormente utilizzata nei condomini in quanto utilizza apposite wallbox o infrastrutture di ricarica. Si tratta della stessa modalità per la ricarica su infrastrutture a uso pubblico per potenze fino a 44 kW.
- Modo 4: si applica per la ricarica ad alta potenza e può essere effettuata tramite punto di ricarica su suolo pubblico, per potenze superiori a 50 kW. I fast charger o HPC caricano con questa modalità.
La ricarica privata (in condominio ma anche in box auto privati) spesso si basa su infrastrutture di ricarica in corrente alternata (AC) che utilizzano la cosiddetta ricarica in Modo 3. Questa tipologia di ricarica consiste nel fornire energia elettrica (230V monofase o 400V trifase) al caricabatterie interno al veicolo elettrico, sarà poi
quest’ultimo a operare la trasformazione e ricaricare la batteria in corrente continua.
INSTALLARE COLONNINE ELETTRICHE NEI CONDOMINI: QUALI OBBLIGHI?
In un contesto residenziale, i punti di ricarica si distinguono in punti di ricarica privati, disponibili per il solo
proprietario della colonnina, e punti di ricarica condominiali, usufruibili dai condòmini e disciplinati dagli appositi
regolamenti.
In entrambi i casi, comunque, l’acquisto e l’installazione dell’impianto possono richiedere diversi adempimenti da parte del condòmino o gruppo di condòmini richiedenti, dell’amministratore di condominio e dall’assemblea che, a seconda dei casi, dovrà essere convocata e deliberare a maggioranza.
In quest’ambito è utile ricordare che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. Inoltre l’installazione di infrastrutture nuove, realizzate secondo le indicazioni riportate nelle linee guida dei Vigili del Fuoco, è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano procedure che prevedono l’obbligo, da parte del responsabile dell’attività, dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione che dimostra la conformità dell’installazione stessa. Tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei Vigili del Fuoco competente in occasione del rinnovo periodico della CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).
Per quanto riguarda i documenti necessari all’installazione di un punto di ricarica, la legge stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte a uso pubblico, resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati determinati requisiti e condizioni:
- il punto di ricarica non richiede alcuna modifica all’impianto elettrico esistente;
- il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici di sicurezza e conforme alle certificazioni antincendio;
- l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
- l’installazione è completata con il rilascio di un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento nel rispetto delle norme di sicurezza elettrica.
Importante: per tutti gli impianti sopra i 6 kW e gli impianti speciali e di sicurezza è richiesta la progettazione a cura di un professionista abilitato. Ogni nuovo impianto o modifica di impianto condominiale, pertanto, ricade in questa casistica, in quanto superiore ai 6kW.
PUNTI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE IN CONDOMINI DI NUOVA COSTRUZIONE O CON RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
Nei Comuni che abbiano adeguato il regolamento edilizio secondo le ultime prescrizioni normative del 2020, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq oppure a uso residenziale con almeno 10 unità abitative, la predisposizione all’allaccio per l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli è obbligatoria.
Sempre nei Comuni che abbiano adeguato il regolamento edilizio, quando un edificio preesistente a uso residenziale e no, con più di 10 posti auto pertinenziali, viene sottoposto a una ristrutturazione importante, se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all’edificio o le infrastrutture elettriche dell’immobile stesso, scatta l’obbligo di predisporre infrastrutture di canalizzazione per futuri punti di ricarica per veicoli elettrici.
PUNTI DI RICARICA IN CONDOMINI GIÀ ESISTENTI: INSTALLAZIONE NEI BOX PRIVATI
In un condominio ci sono solitamente spazi comuni, per esempio un cortile, e spazi privati, come i box per le auto riservati agli inquilini e, talvolta, anche a persone non residenti. Chi dispone di un box privato è sicuramente più avvantaggiato, perché può installare (a proprie spese) la colonnina per la ricarica in un posto tutto suo e utilizzarla a qualsiasi ora senza doverla condividere con nessuno. Per installare la colonnina nel box di proprietà non servono particolari autorizzazioni: è sufficiente comunicare l’intenzione all’amministratore di condominio, che da parte sua ha il compito di verificare che tutto sia effettuato a norma e di stabilire l’ammontare delle spese relative per l’installazione e l’aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi.
PUNTI DI RICARICA IN CONDOMINI GIÀ ESISTENTI: INSTALLAZIONE NELLE AREE COMUNI
In mancanza di un box privato si può installare la colonnina in un’area comune, per esempio il cortile o il parcheggio condominiale. In questo caso, però, l’interessato o gli interessati devono ricevere l’approvazione dell’assemblea di condominio (basta la maggioranza semplice de voti) e i costi sono a carico di tutti i condomini che hanno aderito al progetto (chi vuole usufruirne in un secondo momento è ovviamente libero di aggiungersi, pagando le relative spese). Se l’assemblea boccia la proposta, il richiedente può comunque procedere all’installazione della colonnina di ricarica a patto di sostenere autonomamente i costi, inclusi quelli per la manutenzione e il ripristino degli spazi dopo i lavori. Lavori che non devono mai recare alcun pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza, alla fruibilità e al decoro architettonico del fabbricato.