La Suprema Corte ribadisce la necessità che gli autovelox siano presegnalati, lo scopo è orientare gli automobilisti, non coglierli sul fatto
Una nuova perentoria pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 15899, depositata il 29.7.2016, ha ribadito l'illegittimità degli accertamenti elettronici dell'eccesso di velocità, per il tramite di postazioni autovelox non adeguatamente segnalate. Il caso riguardava una postazione mobile nascosta nella vegetazione, la cui segnalazione era presente unicamente all'inizio del paese di Pula, nel cagliaritano, e non più ripetuta per tutti i 20 km di strada statale. Nonostante l'ampia Giurisprudenza sul punto, né il Giudice di Pace di Pula, né il Tribunale di Cagliari avevano dato ascolto all'automobilista, “pizzicato” a transitare a una velocità di 70 km/h anziché 50. Ora però, il tenace utente della strada ottiene soddisfazione dagli Ermellini. Questi infatti, richiamandosi alla Giurisprudenza precedente a citando l'evoluzione normativa avvenuta negli ultimi 15 anni, accolgono il ricorso, basato sulla mancata presegnalazione dell'accertamento elettronico della velocità, in base al principio che il potere sanzionatorio non dev'essere “ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.
UNA SANZIONE NULLA CHE RESISTE A DUE GRADI DI GIUDIZIO Gli agenti che hanno accertato il superamento del limite di velocità del ricorrente erano su una vettura “seminascosta nella vegetazione”, sulla S.S. 195 nel Comune di Pula (CA). La presenza di postazioni di accertamento elettronico della velocità era segnalata all'ingresso del paese, ma in quel punto soltanto, nonostante vi fossero intersezioni e nonostante la strada statale si estendesse nel territorio comunale per oltre 20 km. Per questo l'automobilista sanzionato aveva deciso di opporsi alla sanzione, ma il Giudice di Pace non gli aveva dato ascolto. Non domo, aveva dunque impugnato la sentenza del giudice di prossimità davanti al Tribunale di Cagliari, il quale pur riconoscendo l'obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità, introdotto dal D.L. 121 del 2002, art. 4, riteneva che in base agli art. 77 e 78 del regolamento di attuazione del C.d.S., solo i segnali “prescrittivi” dovevano essere ripetuti dopo ogni intersezione, ma non quelli di informazione, come quelli di preventiva segnalazione di autovelox. Adita la Corte di Cassazione, questa svolge un excursus delle modifiche normative, concludendo che senza un'adeguata segnalazione delle postazioni di rilevamento, le sanzioni sono illegittime.
LA NORMATIVA E' PREVENTIVA NON PUNITIVA Gli Ermellini partono dal richiamo della giurisprudenza precedente (da ultima sentenza della Cassazione 5997/14, commentata in questo articolo di SicurAUTO.it), che aveva chiarito che la norma di cui all'art. 4, D.L. 168/02, che obbliga la P.A. a dare preventiva informazione della presenza di autovelox, è una norma imperativa avente portata prescrittiva, non riducibile a questione di organizzazione interna alla stessa Amministrazione. Ciò, ribadisce la Corte, è chiaro anche dal fatto che tale precetto è stato inserito anche nel Codice della Strada (art. 142, co. VI, C.d.S.), il quale è stato poi specificato dal D.M. Del 15 agosto 2007, che ha imposto esplicitamente la ripetizione della segnalazione in caso di presenza di intersezioni stradali. Tale complesso normativo ha una ratio evidente di prevenzione delle infrazioni, che non verrebbe garantita dalla “sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato”, quanto dall'orientamento della guida degli utenti stradali attraverso avvertimenti della presenza di controlli. Né ha pregio l'argomentazione del Tribunale di Cagliari, che ha reputato l'art. 77 del regolamento di attuazione del C.d.S., riferibile ai soli segnali prescrittivi, mentre è riferito a tutti i segnali verticali, e in ogni caso non si contrappone all'obbligo di preventiva segnalazione degli autovelox introdotto dal D.L. 121 del 2002, art. 4. Per questi motivi la sentenza del Tribunale è cassata con rinvio per una decisione che tenga conto dei seguente principio di diritto: “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita', compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. in L. n. 168 del 2002 – secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma e' finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullita' della sanzione eventualmente irrogata”.
LA VECCHIA QUESTIONE DELLE “MULTE PER FAR CASSA” Nonostante la Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata diverse volte nel medesimo senso, dal caso in commento possiamo evincere che ancora qualche tribunale non si è adeguato. La sentenza d'appello sopra citata è stata infatti depositata nel 2012, dopo che gli Ermellini avevano già prodotto una copiosa giurisprudenza atta a prevenire quell'utilizzo degli autovelox “a fini captatori”, stigmatizzato appunto, più volte dalla Suprema Corte. C'è da dire, a parziale giustificazione di tali oscillazioni, che la Suprema Corte non è stata sempre lineare, e giusto nei mesi scorsi aveva prodotto una decisione di segno opposto (per saperne di più leggi qui). Forse, a questo punto, potrebbe essere opportuno mettere nuovamente mano alle norme, visto che i casi di mancata presegnalazione degli autovelox ancora si verificano e visto che la attuale situazione politica e socio-economica non consente di sperare che la P.A. perda il vizio di cercare di monetizzare l'indisciplina degli automobilisti (vizio che, in linea teorica, potrebbe giungere a favorire le infrazioni per poterle sanzionare). Auguriamoci almeno che la Giurisprudenza non vada a singhiozzo come capita già su altre cruciali questioni sulla circolazione stradale. L'autovelox non deve servire per “tassare” gli automobilisti dal piede pesante, ma per incoraggiare quanto più possibile il rispetto dei limiti di velocità. Quindi più segnalazioni preventive si fanno, meglio è.