Gli allarmi antiabbandono sono stati… abbandonati? La nuova, evitabile, tragedia riporta l'attenzione sui dispositivi obbligatori dal 2019 ma, evidentemente, ancora poco usati (e controllati)
La tragica morte di una bimba di appena 11 mesi alla Cecchignola a Roma, ‘dimenticata’ dal padre in auto per 7 lunghe ore con i finestrini chiusi, ha riportato tardivamente l’attenzione sugli allarmi antiabbandono, i dispositivi di sicurezza che sono obbligatori in Italia da oltre tre anni e mezzo ma che continuano a essere sottovalutati, anche per la mancanza di controlli efficaci (conoscete qualcuno che in questo triennio è stato fermato dalle forze dell’ordine per verificare che avesse a bordo un allarme antiabbandono attivo, funzionante e omologato?). Nelle prossime righe riepilogheremo le norme che prevedono l’obbligo di installazione di questi dispositivi per chi viaggia con bambini da 0 a 4 anni di età, e le sanzioni per gli automobilisti inadempienti.
BAMBINA DIMENTICATA IN AUTO A ROMA: COSA SAPPIAMO
Tornando un attimo sulla tragedia della Cecchignola, dobbiamo precisare che al momento non è chiaro se nell’auto del padre della bimba, un carabiniere in servizio alla divisione generale per il personale militare del ministero della Difesa, fosse presente, come da obbligo di legge, l’allarme antiabbandono. Alcuni rumors apparsi stamane su vari quotidiani, non confermati da fonti ufficiali, sostengono che il dispositivo non c’era, altri che c’era ma non ha funzionato (oppure era disattivo). Il comando dei Carabinieri della Cecchignola, da noi contattato per avere ulteriori dettagli su quest’aspetto molto importante della vicenda, ha risposto di non essere autorizzato a fornire informazioni.
ALLARMI ANTI ABBANDONO: COSA PREVEDE LA LEGGE
Divenuta effettiva dal 7 novembre 2019 dopo la pubblicazione del decreto attuativo, con sanzioni decorrenti dal 6 marzo 2000, la legge che prevede l’obbligo dei sistemi anti abbandono è regolata dall’articolo 172 comma 1-bis del Codice della Strada:
“Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1 (ossia il seggiolino auto, ndr), ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Il successivo comma 10 ricorda che chiunque non fa uso del dispositivo di allarme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 332 euro + decurtazione di 5 punti sulla patente, con sospensione della patente stessa da quindici giorni a due mesi in caso di recidiva nel biennio seguente alla prima infrazione.
Dunque ricapitolando: l’obbligo è previsto per chi viaggia in auto, furgoni o camion con bambini da 0 a 4 anni (attenzione: l’obbligo vale per chiunque, non solo per i genitori dei bambini) su tutti i veicoli con targa italiana e su quelli con targa estera condotti da residenti in Italia. Il decreto MIT 122/2019 precisa i requisiti tecnici degli allarmi antiabbandono.
COME FUNZIONANO GLI ALLARMI ANTI ABBANDONO
Il decreto attuativo che definisce le caratteristiche funzionali dei dispositivi antiabbandono è composto da 7 articoli e 2 allegati. I primi due articoli specificano cosa sono e il loro ambito di applicazione: in particolare l’art. 1 comma 1 lettera b del decreto qualifica il congegno come un “dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo”.
Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali degli allarmi antiabbandono sono invece esposte negli articoli 3 e 4 del decreto e nei due allegati A e B. Per esempio l’art. 3 spiega che l’allarme antiabbandono può essere di tre tipi:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini (ovvero i seggiolini auto, senza ovviamente alterarne le caratteristiche di omologazione);
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
- indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Più specificatamente, come illustrato nell’allegato A, il dispositivo dev’essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, e deve dare un segnale di conferma nel momento dell’avvenuta attivazione. Ma soprattutto, qualora si presenti la necessità di dare un segnale di allarme, il congegno deve essere sempre in grado di attirare in modo tempestivo l’attenzione del conducente, attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (cioè attraverso il tatto), percepibili sia all’interno che all’esterno del veicolo. Inoltre, non meno importante, i sistemi anti abbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. Così da avvisare urgentemente altre persone se, per un motivo qualsiasi, il conducente si trovi impossibilitato a intervenire.
Infine gli articoli 5, 6 e 7 definiscono rispettivamente gli obblighi per le aziende fabbricanti (cui spetta naturalmente accertarsi che i prodotti immessi sul mercato rispettino fedelmente i requisiti contenuti nel decreto), la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi, e il riconoscimento dei dispositivi prodotti negli altri stati dell’UE.
TUTTI I PROBLEMI DELLA NORMA CHE PREVEDE L’OBBLIGO DEGLI ALLARMI ANTI ABBANDONO
La norma che prevede l’obbligo degli allarmi anti abbandono è stata molto reclamizzata al momento della sua introduzione, anche perché il MIT ha previsto un bonus di 30 euro per agevolare l’acquisto del dispositivo. Tuttavia con il tempo si è perso l’interesse per questi dispositivi, complice l’arrivo della pandemia di Covid-19, quasi in contemporanea con la decorrenza delle multe per i trasgressori (come abbiamo visto il 6 marzo 2020: tre giorni, il 9 marzo, è stato annunciato il lockdown), che ha completamente monopolizzato l’attenzione della gente. Con la conseguenza che la metà circa dei fondi del bonus di 30 euro sono rimasti inutilizzati e che i dati sulle vendite dei sistemi di allarme, dopo un boom iniziale, hanno dimostrato il quasi completo disinteresse dei consumatori (leggi l’indagine di SicurAUTO.it effettuata dopo un anno dall’introduzione dell’obbligo).
Un altro problema ha riguardato (e riguarda tutt’ora) i controlli da parte delle forze dell’ordine, che risultano pressoché inesistenti. Non tanto per l’inefficienza di Polizia e Carabinieri, ma soprattutto perché gli agenti non sono mai stati messi nelle condizioni di poter effettuare controlli efficaci con chiare indicazioni dal Ministero. Un’altra nostra indagine ci ha permesso di scoprire che l’unica discriminante durante i (pochi) controlli riguarda la presenza o meno del dispositivo, senza accertarsi se funzioni o no, se abbia le pile scariche o se giaccia abbandonato tra i giochi del bambino. Tra l’altro i conducenti non hanno nessun obbligo di portare a bordo il Certificato di Conformità del produttore del sistema di allarme o altri documenti similari.
Esistono poi problemi di natura tecnica e regolamentare: ad esempio ci sono modelli in commercio che richiedono un intervento attivo da parte del conducente come l’accensione del Bluetooth sul proprio cellulare per ricevere eventuali allarmi. E quindi se il conducente si dimentica di attivare il Bluetooth, il dispositivo antiabbandono non funziona e non serve a nulla. Un altro dubbio riguarda i dispositivi posti sulla seduta che inevitabilmente aumentano l’altezza del bambino e che, potenzialmente, potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza dei seggiolini omologati in base all’altezza stessa del bimbo. Si tratta comunque di un’ipotesi quasi del tutto scongiurata, come abbiamo avuto modo di approfondire. In ogni caso anche gli allarmi anti abbandono, esattamente come le auto, prima di giungere in commercio sono sottoposti ad attenti crash test.
In conclusione c’è una legge quasi dimenticata e poco controllata. E con dubbi mai risolti su alcuni aspetti regolamentari. Insomma, gli allarmi antiabbandono sono stati… abbandonati. Sicuramente la tragedia della Cecchignola riporterà l’attenzione sull’argomento, sperando che non cali nuovamente il silenzio nel volgere di poche settimane. Fino alla prossima piccola vittima.