Se l'auto si ferma per il carburante sporco, le responsabilità di chi paga i danni sono tutte da dimostrare. Ecco come tutelarsi
Il carburante sporco o inquinato di acqua è una di quelle eventualità che quando capitano lasciano il segno, ma non senza un conto piuttosto salato da pagare per il ripristino dei danni. Una situazione che secondo il Codice del Consumo si risolve quasi sempre a favore dell'automobilista/cliente del distributore di carburante, il cui gestore sarà chiamato a dimostrare l'assenza di colpe e responsabilità se, ad esempio, viene trovata acqua nel serbatoio dell'auto che il giorno prima di bloccarsi ha fatto rifornimento.
RISARCIMENTO DIFFICILE SENZA PROVE CREDIBILI Quella del carburante sporco è una paura fondata per molti automobilisti che fanno rifornimento sempre presso lo stesso distributore per il timore di non sapere individuare poi un responsabile in caso di problemi. Ma questo non basta a spuntarla in caso di danni da carburante sporco o annacquato, poiché se si verificano alcuni giorni, e in presenza di scarse prove, va da se che resta la parola del consumatore danneggiato contro quella del gestore accusato. Non consideriamo neppure il caso in cui è l'automobilista a fare il rifornimento sbagliato in fai da te (anche se è sempre più difficile confondersi con gli erogatori e lo sarà ancora di più con le nuove etichette europee carburanti). In tutti gli altri casi invece esiste una buona probabilità che il gestore sia chiamato a rimborsare il cliente dei danni arrecati al sistema di alimentazione dell'auto con il carburante non conforme.
PRECEDENTI SENTENZE FAVOREVOLI AL CONSUMATORE La norma cui si fa riferimento è l'articolo 130 del Codice del Consumo, che equipara il gestore del distributore di carburante a un venditore di bene o servizio. “Il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente/consumatore se, in difformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il bene di consumo consegnato non è conforme rispetto a quello previsto nel contratto”. Su questo la sentenza (n. 400, depositata il 18 aprile 2015) del Giudice di Pace di Perugia ha imposto al gestore di un distributore di carburante di rimborsare le spese di riparazione di un'auto che aveva imbarcato gasolio misto a benzina. Ovviamente diventa decisivo per la definizione delle responsabilità del gestore, poter dimostrare che il danno, verificato anche tramite perizia e consulenza Tecnica d'Ufficio ha un nesso di causalità con il rifornimento avvenuto poco prima presso il distributore del gestore chiamato a risarcire.
SE L'AUTO SI FERMA PER IL CARBURANTE SPORCO In caso di panne o malfunzionamenti successivi a un rifornimento è consigliabile andare prima possibile in officina, verificare e documentare tramite foto e rapporto dell'autoriparatore la presenza di acqua nel serbatoio o carburante non conforme. Farsi rilasciare un preventivo di riparazione (o se l'auto serve funzionante fattura dettagliata degli interventi di ripristino) e denunciare l'accaduto entro 2 mesi. Per avere quindi più prove possibili e aumentare le probabilità di farsi riparare l'auto è importante conservare lo scontrino o ricevuta del rifornimento, meglio ancora se il pagamento della benzina o del gasolio avviene tramite carta di credito o ricaricabile.