Cartella esattoriale valida anche se il verbale della multa non è stato notificato

Cartella esattoriale valida anche se il verbale della multa non è stato notificato La Cassazione chiarisce che la cartella esattoriale illegittima va impugnata nel termine di 30 giorni

La Cassazione chiarisce che la cartella esattoriale illegittima va impugnata nel termine di 30 giorni, anche se la multa non era mai arrivata

11 Luglio 2016 - 09:07

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12412 del 16 giugno 2016, chiarisce quali siano i limiti all'impugnabilità delle cartelle esattoriali, sotto il profilo del termine di decadenza. Precisano gli Ermellini che anche di fronte a vizi gravissimi come la mancata notifica del verbale di accertamento di infrazione, per ottenere l'annullamento della cartella illegittima, dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, d.lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del C.d.S., è necessario non far scadere il termine perentorio di 30 giorni. Se prima infatti era possibile impugnare la cartella esattoriale anche nel termine più ampio di 60 giorni originariamente previsto dall'art. 204bis del C.d.S., proprio a causa della mancata notifica del verbale, la novella legislativa del 2015, con la nuova fissazione del termine e la sostanziale abrogazione dell'art. 204bis C.d.S., ha chiuso ogni discorso. E non si potrà invocare la norma sull'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), che non prevede limiti di tempo, ma è utilizzabile dall'opponente solo se ci sono fatti sopravvenuti o manca il titolo legittimante, che sono casi diversi dalla mancata notificazione del verbale, né quella sull'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per i vizi formali della cartella, che ha un termine di 20 giorni.

LA CARTELLA ESATTORIALE SBUCA DAL NULLA Tutto era cominciato il 3 dicembre 2011, con la notifica di una cartella esattoriale per sanzioni dovute a violazioni del C.d.S., rimaste impagate. La cosa strana era che i verbali di accertamento di infrazione non erano mai stati notificati al ricorrente. Quindi la cartella esattoriale non poteva essere emessa, dunque venne proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Roma, poi davanti al Tribunale, ma entrambi rigettavano la richiesta per un motivo non da poco: l'opposizione veniva proposta oltre il termine di 30 giorni, e dunque era tardiva.

I TRE RIMEDI CONTRO LA CARTELLA ILLEGITTIMA La Corte, nel confermare le pronunce di rigetto dell'opposizione emesse dai giudici di merito, elenca i tre tipi di opposizione esperibili contro la cartella esattoriale non preceduta dalla notifica dei verbali. Si tratta dell'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, L.689/81, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Quest'ultima ha un limite temporale dato dal termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo, ossia della cartella esattoriale. Quindi nel caso di specie era inutilizzabile. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non poteva essere utilizzata dall'opponente perchè non vi erano fatti nuovi e non si poteva dire che il titolo esecutivo-verbale della polizia locale, fosse mancante. Non era stato notificato, ma non era mancante. Rimaneva dunque solo l'opposizione, per così dire “classica” avverso le sanzioni amministrative. Che però era stata proposta più di 30 giorni dopo la notifica della cartella esattoriale. A questo proposito, gli Ermellini ricordano che nonostante vi sia stata oscillazione giurisprudenziale sul termine per impugnare la cartella esattoriale illegittima ai sensi dell'art.204bis C.d.S., il discorso ora è stato blindato dall'entrata in vigore dell'art.7, d.lgs. 150/2011, che ha fissato inderogabilmente il termine per la proposizione in 30 giorni dal ricevimento della sanzione. Dunque per la Corte, questo era il termine da rispettare anche per la cartella esattoriale che giunge come primo atto notificato al trasgressore, in assenza delle dovute notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni.

IMPUGNAZIONI CARTELLE: UNA PROCEDURA CAOTICA Questa sentenza ha il merito di descrivere analiticamente le strade che l'automobilista può percorrere per impugnare una cartella esattoriale per sanzioni amministrative non pagate. Per tale tipo di opposizione infatti, si affastellano diverse norme di procedura e si crea così una confusione che aumenta l'incertezza del diritto, ciò che non è mai una buona cosa per l'amministrazione della giustizia. Le norme del codice di procedura previste per le opposizioni nei procedimenti esecutivi (artt. 615 e ss. c.p.c.), si mescolano con le norme previste dalla L. 689/81, sulla disciplina dei procedimenti sanzionatori amministrativi, e ora anche con le norme previste dal codice di procedura sul processo del lavoro (409 e ss. c.p.c.), in seguito alla novella del 2011. Inutile dire che tali sovrapposizioni generano incertezze sull'applicazione delle norme da parte dei giudici di pace, deputati a occuparsi di queste cose in prima battuta. Quindi ben vengano sentenze analitiche che diano un quadro chiaro, sperando che ogni intervento futuro da parte del Legislatore, sia volto a semplificare e a chiarire le regole procedurali da seguire per difendersi da eventuali abusi da parte della P.A..

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