Cinture di sicurezza: l’esenzione va esibita subito

Occhio se si dispone di un certificato medico che esonera dall'uso delle cinture di sicurezza: l'esenzione va esibita subito altrimenti scatta la multa

26 Febbraio 2020 - 04:02

In Italia come altrove vige l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza durante la marcia dell’auto, come dispone l’articolo 172 comma 1 del Codice della Strada. Obbligo che riguarda sia il conducente che i passeggeri, compresi quelli seduti sui sedili posteriori. Tuttavia sono ammesse delle eccezioni. Per esempio il comma 8 lettera E del medesimo articolo ricorda che le persone “affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta”, in possesso del relativo certificato medico, sono esentati dall’utilizzo delle cinture nel periodo di validità del certificato. Stessa cosa (art. 172 comma 1 lettera F) per le donne in stato di gravidanza sulla base di una “certificazione che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza”. Ovviamente i certificati di esenzione devono essere esibiti su richiesta degli organi di polizia.

CINTURE DI SICUREZZA: COSA SUCCEDE SE SI DIMENTICA L’ESENZIONE?

Può però succedere che un soggetto regolarmente in possesso dell’esonero si dimentichi di portare con sé la certificazione medica. E venga perciò multato ai sensi del comma 10 del pluricitato art. 172 CdS, che prevede una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro per chi non usa le cinture obbligatorie. In casi del genere il soggetto in questione deve rassegnarsi a pagare la contravvenzione maledicendo la sua sbadataggine? O può cavarsela richiedendo l’annullamento d’ufficio della multa per insussistenza dell’infrazione, dopo aver fornito prova dei documenti richiesti (in questo caso l’esenzione medica) entro i termini stabiliti, richiamando quanto previsto dall’art. 180 comma 8 del Codice della Strada?

Cinture di sicurezza esenzione

CINTURE DI SICUREZZA: L’ESENZIONE VA ESIBITA ALL’ISTANTE

Purtroppo la normativa sembra offrire pochi appigli a chi si dimentica l’esenzione delle cinture di sicurezza mancando quindi esibirla a un controllo. L’art. 180 comma 8 CdS fa infatti riferimento ai soli documenti contemplati nel medesimo articolo (patente, carta di circolazione, foglio rosa, certificato di assicurazione obbligatoria) e non va pertanto inteso in senso ampio, anche se non è escluso che in passato qualche ufficio abbia agito diversamente. Non può esserci perciò nessun annullamento d’ufficio di una multa presa per assenza del certificato di esenzione. Anche se in seguito si dimostra di esserne realmente in possesso. In definitiva l’esenzione delle cinture di sicurezza va esibita subito. Ma ovviamente nulla vieta al soggetto multato di ricorrere al prefetto oppure al giudice di pace.

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