Ecco le attese novità del Codice della Strada 2023: il Governo cambierà così le norme stradali, ma il testo dovrà prima superare l'iter parlamentare
Dopo l’ok al testo di partenza di fine giugno e ottenuto il via libera della Conferenza unificata Stato-Regioni che ha espresso il parere favorevole e proposto una serie di modifiche, il Consiglio dei Ministri ha approvato la versione definitiva del disegno di legge e della legge-delega con le novità del Codice della Strada 2023. Naturalmente non è ancora finita qui perché l’iter prevede adesso il passaggio parlamentare, che potrebbe richiedere diversi mesi, pertanto le modifiche adottate non saranno effettive fin da subito ma solo dopo la convalida di Camera e Senato, la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in molti casi, la necessaria emanazione dei decreti attuativi.
L’ok del CdM segna comunque il primo passo di una riforma che nelle intenzioni del Governo, e in particolare del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, dovrebbe garantire maggiore sicurezza sulle strade e sanzioni più certe. Scopriamo come cambierà il Codice della Strada, tenendo presente che il testo del ddl potrà subire ulteriori modifiche e integrazioni durante l’iter in Parlamento.
- Le ultime modifiche
- Come cambia il Codice della Strada
- Guida in stato di ebbrezza
- Guida sotto l’effetto di droghe
- Norme su comportamento e prevenzione
- Monopattini elettrici
- Velocipedi
- Regime sanzionatorio
Aggiornamento del 18 settembre 2023 dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo definitivo del disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada.
CODICE DELLA STRADA 2023: MODIFICHE RISPETTO AL TESTO DI PARTENZA
Riportiamo di seguito l’elenco delle modifiche al testo di partenza del ddl sul Codice della Strada 2023, approvato in CdM il 18 settembre 2023 a seguito del parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni.
- Autovelox:
nell’ottica di regolamentare l’utilizzo degli autovelox, si va verso una definizione stringente sulle specifiche tecniche degli apparecchi e sul loro posizionamento (“Stop agli autovelox selvaggi usati solo per fare multe“, ha commentato Salvini sui social).
Inoltre, su richiesta dei Sindaci, si propone un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, esclusivamente nei casi in cui la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno.
- Cellulare alla guida:
per chi maneggia impropriamente il cellulare alla guida si prevede l’inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia 165- 660 euro a 422-1.697 euro, con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi e decurtazione di 8 punti patente fin dalla prima violazione. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro e la decurtazione di 10 punti patente.
- Parcheggi per i disabili:
aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di sosta nei posti dedicati ai disabili. Saranno elevate per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote a 165-660 euro (ora previste da euro 80 a euro 328) e per i restanti veicoli a 330-990 (ora prevista tra euro 165 a euro 660).
Multe più pesanti anche se si parcheggia nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote tra 87 a 328 euro (ora tra 41-168 euro) e tra 165- 660 euro per i restanti veicoli (ora tra 87 a 344 euro)
- Accertamenti da remoto:
sarà possibile contestare, attraverso gli accertamenti da remoto, anche la violazione dell’obbligo di dare precedenza in corrispondenza degli attraversamenti a pedoni e ciclisti; nonché la violazione del divieto di fermata e della sosta riservata, nei soli casi in cui siano occupati gli stalli riservati a organi di Polizia stradale, Vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa e stalli riservati a disabili, veicoli elettrici, al carico/scarico delle merci e ai servizi di trasporto pubblico.
- Piste ciclabili:
La Conferenza unificata ha anche proposto di intervenire con regolamento per ampliare il novero delle strade adatte alla realizzazione di piste ciclabili.
Nei prossimi paragrafi trovate tutte le novità del Codice della Strada 2023, introdotte tramite lo schema di disegno di legge approvato dal CdM in prima istanza a fine giugno e poi, nella versione definitiva con le modifiche appena elencate, il successivo 18 settembre 2023.
CODICE DELLA STRADA 2023: COME CAMBIA
La relazione illustrativa del MIT sullo schema di disegno di legge recante ‘interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada’, sottolinea che le recenti analisi sul tasso di incidentalità stradale in Italia, segnalato in aumento, hanno reso evidente la necessità di intervenire con urgenza in materia di sicurezza della circolazione stradale al fine di affrontare i problemi di maggiore impatto sociale. Alla luce di ciò il Governo ha deciso di sottoporre l’attuale CdS a un robusto restyling, affinché sappia meglio coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini con la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente. E al contempo sia in grado di assicurare un sistema sanzionatorio equo ed efficace (in quanto effettivamente applicato) e, come tale, unanimemente condiviso. Un sistema finalizzato a prevenire più che a reprimere, e a formare più che a informare.
Gli ambiti nei quali si registrano maggiori criticità e in cui, pertanto, si è posta con maggiore evidenza la necessità di un intervento legislativo volto al miglioramento della sicurezza stradale, sono quelli in materia di:
- guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- norme di comportamento alla guida;
- circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica;
- circolazione dei velocipedi;
- regime sanzionatorio.
CODICE DELLA STRADA 2023: NOVITÀ SU GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Ecco le principali novità in materia di guida in stato di ebbrezza.
Apposizione sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, del codice unionale 68 (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida). In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica. Il codice 68 permane sulla patente per un periodo di almeno due anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 1,5 g/l. Gli anni di cui sopra decorrono dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
Nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice unionale 68, le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool vengono aumentate di un terzo. Tali sanzioni sono invece raddoppiate nel caso in cui risulti alterato o manomesso ovvero risultino rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo alcolock.
CODICE DELLA STRADA 2023: NOVITÀ SU GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE
Passiamo adesso alle modifiche dell’articolo 187 del CdS (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti).
Eliminata la necessità che il soggetto sia colto in ‘stato di alterazione psico-fisica’ derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato diventa quindi sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.
Gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, hanno la possibilità di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente.
Gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, possono impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante e impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente. In tal caso non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
Infine il conducente minore di anni 21, nei confronti del quale sia stato accertato il reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del 24° anno di età.
NORME DI COMPORTAMENTO ALLA GUIDA E SISTEMI DI PREVENZIONE
Di seguito ecco diverse novità che riguardano le norme di comportamento alla guida e i sistemi di prevenzione e accertamento.
Per le violazioni che statisticamente producono più incidenti (vedi l’elenco completo nell’ultimo paragrafo), oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l’applicazione di ulteriori sanzioni accessorie, viene disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 giorni nell’ipotesi in cui il conducente si sia reso altresì responsabile di un incidente stradale) nel caso in cui risulti che al momento dell’accertamento della violazione il punteggio attribuito alla patente sia inferiore a 20 punti per effetto delle decurtazioni precedentemente subite.
Al fine di sensibilizzare gli utenti alle tematiche della sicurezza stradale e incentivare la partecipazione a corsi di formazione sulla materia, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 230 CdS prevede l’attribuzione, a seguito della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, del credito di 2 punti patente.
Nuove limitazioni per i neopatentati con l’estensione da uno a tre anni, per i titolari di patente B, del divieto di guida di autoveicoli aventi una potenza specifica.
Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza della revisione auto. Si prevede, inoltre, l’equiparazione delle procedure di approvazione con quelle di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e si chiarisce l’esclusiva competenza del MIT in tale materia. In particolare viene esclusa la necessità di omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli e viene riconosciuto espressamente che sia sufficiente la loro approvazione, ponendo così rimedio all’elevato contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità generato da tale ambiguità.
Si prevede poi di risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di ZTL, attraverso l’introduzione di una regola semplice e inequivocabile: evitare di sanzionare all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona. Nel caso di controllo del tempo di permanenza in una ZTL si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.
Introdotto, come misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare, la safety-car (simile a quella della F1), per prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di ostacoli sulla carreggiata. In particolare gli agenti do polizia stradale possono rallentare il traffico dei veicoli tramite safety-car, anche in contrasto con la segnaletica esistente o con le norme stradali, sia per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione che per quelle attinenti alla protezione degli operatori stradali.
Si prevede, nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, l’obbligo per conducenti di mezzi pesanti di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. La disposizione si applica qualunque sia il numero di corsie per carreggiata, salvo diversa segnalazione.
CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI
Vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno (targa) o di copertura assicurativa. Viene inoltre esteso l’obbligo di uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti, oggi previsto esclusivamente per gli under 18.
Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.
L’ambito di circolazione dei monopattini elettrici è limitato esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Disposto il divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile. Per contro, resta ferma la previsione in base alla quale è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano. Viene inoltre introdotto un divieto generalizzato di sosta dei monopattini sui marciapiedi. I Comuni possono però derogare a tale divieto a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta. In ogni caso le aree destinate alla sosta dei monopattini devono essere individuate con opportuna segnaletica verticale e orizzontale.
CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
Il nuovo Codice della Strada 2023 introduce la nuova definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con banchine pavimentate, limite di velocità non superiore a 30 km/h e priorità per i velocipedi, definita da apposita segnaletica verticale. Non è necessaria la presenza di un marciapiede.
I Comuni possono consentire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili.
Ai Comuni viene inoltre permesso di istituire la zona di attestamento ciclabile (linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli, ex casa avanzata), subordinatamente alla verifica delle condizioni di sicurezza della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, nelle quali è presente una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile.
Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, oppure dove sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.
Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e pertanto possono occupare qualunque posizione sulla stessa, pur nel rispetto delle regole della precedenza. In presenza di piste e corsie ciclabili, tuttavia, è previsto l’obbligo per i velocipedi di circolare su di esse.
Allo scopo di disciplinare in sicurezza il sorpasso dei velocipedi, si prevede l’obbligo per i veicoli a motore, su tutte le tipologie di strade sia urbane che extraurbane, di mantenersi ad adeguata distanza laterale (almeno 1,5 metri ove le condizioni della strada lo consentano), per tenere conto della differente velocità di circolazione dei velocipedi e della ridotta stabilità dei medesimi.
REGIME SANZIONATORIO
Tra le altre cose il ddl del Governo intende ridefinire la disciplina in materia di sospensione della patente di guida, con l’obiettivo di conferire maggiore deterrenza alle sanzioni previste per la violazione delle norme di comportamento alla guida. In particolare, come abbiamo già anticipato, viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 se si provoca un incidente) per l’ipotesi in cui, al momento dell’accertamento dell’illecito, risulti che il punteggio sulla patente posseduta sia inferiore a 20 punti. L’applicazione di tale sanzione, che viene applicata in automatico senza la necessità dell’ordinanza del Prefetto, è limitata a quelle violazioni che statisticamente producono più incidenti o che hanno più gravi conseguenze sull’incolumità degli individui in caso di incidente, e cioè:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- superamento di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità;
- circolazione contromano;
- mancato rispetto delle regole in materia di precedenza;
- violazione delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico;
- violazione delle norme di comportamento sui passaggi a livello;
- violazione delle norme di comportamento in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi;
- violazione della distanza di sicurezza tra veicoli, quando ne derivi una collisione con grave danno ai veicoli;
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi;
- violazione delle regole in materia di cambio di direzione o di corsia o altre manovre in relazione alle norme che impongono di segnalare con sufficiente anticipo e di effettuare la manovra senza pericolo o intralcio, e di tenersi il più vicino possibile al margine della carreggiata e di dare la precedenza ai veicoli in marcia;
- mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
- mancato uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono del minore, nonché alterazione o ostacolamento del normale funzionamento dei dispositivi stessi;
- superamento della durata dei periodi di guida superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
- circolazione durante il periodo in cui è stato imposto di non proseguire il viaggio;
- violazione in materia di divieto di retromarcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- violazione sull’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
- violazione delle norme sul divieto di sosta e fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e sull’obbligo di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
- violazione sul mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata;
- violazione dell’obbligo di apporre gli appositi segnali mobili, qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, ovvero durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione;
- guida in stato d’ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente;
- violazione delle regole di comportamento nei confronti dei pedoni.
In pratica per chi commette queste infrazioni la sospensione della patente per un minimo di 7 giorni scatta già dalla prima violazione, ma solo se il punteggio della patente in possesso risulta inferiore a 20 punti. Più precisamente la patente è sospesa per 7 giorni se il punteggio è da 10 a 19, per 15 giorni se il punteggio è da 1 a 9. la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
Sono invece escluse dal nuovo regime sanzionatorio le violazioni riguardanti la sosta e la mancanza di documentazione amministrativa, nonché le violazioni più gravi che già prevedono la sanzione della sospensione della patente anche per chi ha conservato intatto il suo punteggio.
Si è deciso infine (in seguito alle ultime modifiche) di escludere dal nuovo regime sanzionatorio due violazioni che hanno meritato un’attenzione particolare, con sanzioni apposite, vista la loro potenziale pericolosità: il superamento dei limiti di velocità nei centri abitati e l’uso improprio del cellulare alla guida. Nel dettaglio:
- limiti di velocità nei centri abitati
Alla violazione del superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h dei limiti di velocità, compiuta all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 271 a € 1.084 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- uso improprio del cellulare alla guida
il conducente che fa uso durante la marcia di apparecchi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, è soggetto già alla prima violazione alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi e alla perdita di 8 punti patente. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e la perdita di 10 punti patente.