Attestato di rischio: nel 2025 arriva il modello europeo

Attestato di rischio: nel 2025 arriva il modello europeo

Scopri il nuovo attestato di rischio 'europeo': un documento essenziale per l'assicurazione auto, introdotto dal Regolamento UE 2024/1855

4 Luglio 2024 - 18:00

La Commissione europea ha approvato il Regolamento d’esecuzione 2024/1855 del 3 luglio 2024 che introduce il nuovo modello dell’attestazione di sinistralità pregressa, più noto come attestato di rischio, che dalla data della sua applicazione sarà valido in tutta l’Unione Europea. L’introduzione del nuovo attestato di rischio ‘europeo’ attua quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2021/2118 concernente l’assicurazione RC auto, recepita in Italia lo scorso dicembre, che tra le altre cose ha disposto la creazione di un modello di ADR dalla forma e dal contenuto tali da renderlo facilmente riconoscibile in tutta l’Unione Europea, a beneficio sia delle compagnie di assicurazione che dei contraenti.

CHE COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO

L’attestato di rischio è un documento che certifica la storia assicurativa dell’automobilista ed è fondamentale per chi decide di stipulare una nuova polizza RC auto cambiando compagnia assicurativa. Questo perché le informazioni contenute nel documento servono a definire l’importo dovuto per l’assicurazione auto obbligatoria in capo all’automobilista. L’attestato di rischio, infatti, documenta la storia assicurativa dell’automobilista attraverso diverse informazioni, fra le quali classe bonus-malus di appartenenza ed eventuali incidenti verificatisi nei cinque anni precedenti.

In passato l’attestato di rischio veniva inviato dalle compagnie agli assicurati in formato cartaceo e almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. Ma dal 1° luglio 2015 questo non avviene più perché il documento è diventato elettronico e può essere consultato in qualunque momento sul sito o sull’app della propria compagnia assicurativa (nell’area riservata), oppure richiedendolo al servizio clienti della compagnia stessa che provvede a trasmetterlo via posta elettronica. Chi per vari motivi non riesce ad accedere a internet, può comunque richiedere una copia cartacea dell’attestato di rischio che però serve solo come promemoria.

Se si desidera cambiare compagnia assicurativa, quindi, non è più necessario consegnare alla nuova assicurazione il proprio attestato di rischio, dal momento che la compagnia acquisisce le informazioni direttamente dalla banca dati degli attestati di rischio, gestita dall’Ania e controllata dall’Ivass. Per questo le compagnie hanno l’obbligo di trasmettere alla banca dati gli attestati di rischio elettronici, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza RC auto a cui si riferiscono. Di conseguenza, prima di cambiare compagnia, è sempre meglio verificare che tutti i dati siano corretti, ed eventualmente richiedere che siano aggiornati in caso di incongruenze.

COME SARÀ IL NUOVO MODELLO EUROPEO DI ATTESTATO DI RISCHIO

L’articolo 16 della Direttiva (UE) 2021/2118 prevede che gli Stati membri dell’UE garantiscono che le compagnie di assicurazione, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa emesse da altre compagnie, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Allo stesso tempo gli Stati membri devono garantire che, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa ai fini della definizione dei premi, le compagnie di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da una compagnia di assicurazione dello Stato membro d’appartenenza, ivi incluso per quanto riguarda l’applicazione di eventuali sconti.

Fatta questa premessa e tenuto conto che per ragioni ecologiche, oltre che per ridurre i costi amministrativi, è opportuno che le attestazioni di sinistralità pregressa siano sempre rilasciate per via elettronica come impostazione predefinita (in formato cartaceo solo su richiesta del contraente), il Regolamento d’esecuzione 2024/1855 ha individuato un modello di attestato che deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’identità della compagnia di assicurazione o di altro organismo che rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa;
  • l’identità del contraente, incluse le sue informazioni di contatto;
  • il veicolo assicurato e il numero di identificazione del veicolo;
  • la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo;
  • il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile liquidati nel quadro del contratto di assicurazione del contraente nel periodo oggetto dell’attestazione di sinistralità pregressa (di norma gli ultimi cinque anni), inclusa la data di ciascun sinistro;
  • informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri.

Il Regolamento riporta un fac-simile del nuovo modello di attestato di rischio valido in tutta Europa (immagine in basso, cliccaci sopra per visualizzarla più grande) e le istruzioni dettagliate per compilarlo.

Attestato di rischio modello europeo

ATTESTATO DI RISCHIO: QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO MODELLO EUROPEO

Il Regolamento d’esecuzione 2024/1855 che definisce il nuovo modello di ADR entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 4 luglio 2024. Tuttavia, affinché le imprese di assicurazione e gli organismi che gli Stati membri hanno designato per fornire l’assicurazione obbligatoria o le attestazioni di sinistralità pregressa dispongano di tempo a sufficienza per adeguare le loro pratiche attuali relative alle nuove attestazioni, si è ritenuto opportuno posticipare di un anno l’applicazione del regolamento. L’applicazione in ciascuno degli Stati membri sarà dunque possibile a decorrere dal 24 luglio 2025.

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