Auto Ucraina in Italia: le regole 2023 per i cittadini rifugiati

Auto Ucraina in Italia: le regole 2023 per i cittadini rifugiati

Novità per chi guida un'auto ucraina in Italia: scopri le regole 2023 per i cittadini rifugiati che circolano nel nostro Paese con il proprio veicolo

16 Maggio 2023 - 13:00

Con la circolare n. 14744 del 12 maggio 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito una serie di chiarimenti sulle norme che regolano la circolazione in Italia di veicoli provenienti dall’Ucraina e al seguito di cittadini ucraini ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a causa della guerra. Il contenuto della circolare riguarda sia i conducenti che guidano un’auto ucraina in Italia che le Forze dell’ordine per i relativi controlli.

CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI PROVENIENTI DALL’ESTERO

Preliminarmente occorre ricordare le regole generali che riguardano la circolazione in Italia di veicoli provenienti da Stati esteri:

  • per i cittadini stranieri non residenti, l’articolo 132 comma 1 del Codice della Strada consente la libera circolazione con targa estera entro il limite temporale massimo di 1 anno;
  • per i cittadini stranieri residenti, invece, l’articolo 93-bis CdS prevede, alternativamente, a seconda che il veicolo sia in proprietà o in disponibilità ad altro titolo:

– l’obbligo di nazionalizzare il veicolo entro 3 mesi dalla acquisizione della residenza in Italia (il veicolo deve rispondere alle norme comunitarie vigenti);
– oppure l’obbligo di iscrizione del veicolo nel Registro dei veicoli esteri (REVE), tenuto dal PRA, qualora la disponibilità del veicolo stesso superi un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco solare.

Pertanto, in via teorica, la scadenza del limite temporale di 1 anno previsto dall’art. 132 CdS o l’impossibilità di procedere alla nazionalizzazione del veicolo, qualora non risponda alle prescrizioni tecniche vigenti, inibisce di fatto la possibilità che il veicolo proveniente dall’Ucraina possa circolare in Italia, non essendoci disposizioni in deroga.

AUTO UCRAINA IN ITALIA: LE NUOVE DISPOSIZIONI 2023 PER I CITTADINI RIFUGIATI

Tuttavia, per far fronte alle necessità dei cittadini ucraini in Italia, in considerazione della loro particolare condizione di rifugiati, la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato una soluzione temporanea, sentito il parere favorevole del Viminale e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermo restando l’obbligo di iscrivere al REVE i veicoli con targa ucraina nella disponibilità, a titolo diverso della proprietà, di cittadini ucraini residenti in Italia. La soluzione, che si applica a decorrere dal 22 maggio 2023, consiste nel rilascio, per i casi previsti, di una speciale targa di riconoscimento (targa EE), così come disciplinato dall’art. 134 comma 1 CdS.

Nello specifico, le targhe EE possono essere rilasciate a condizione che:

  • il cittadino ucraino, residente o non residente in Italia, sia in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea in corso di validità;
  • il veicolo immatricolato in Ucraina sia di proprietà del richiedente.

Visto che la titolarità di un permesso di soggiorno per protezione temporanea costituisce uno dei presupposti fondamentali per ottenere il rilascio di targhe EE, ne consegue che:

  • in caso di proroga del permesso di soggiorno, è da ritenersi tacitamente prorogata la validità delle targhe EE per eguale periodo di tempo;
  • il permesso di soggiorno deve sempre essere tenuto a bordo del veicolo con targa EE.

Ciascun cittadino ucraino in protezione temporanea può chiedere e ottenere il rilascio delle targhe EE in relazione a un solo veicolo intestato a proprio nome per uso proprio e limitatamente alle seguenti tipologie:

  • autoveicoli e rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
  • motoveicoli.

Non occorre l’adempimento di alcuna formalità doganale.

Pertanto, se si rispettano le condizioni previste, gli uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati al rilascio, a richiesta degli interessati, di targhe EE di durata pari al periodo di validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Auto Ucraina in Italia

TARGHE EE PER AUTO UCRAINE IN ITALIA: COME CHIEDERE IL RILASCIO

La domanda di rilascio delle targhe EE dev’essere presentata all’ufficio della Motorizzazione competente per territorio e redatta sul modello TT 2119 (scarica qui in pdf). Con riguardo ai cittadini non residenti, nel modello TT 2119 deve essere indicato il domicilio in Italia che sarà trascritto sulla carta di circolazione.

Se la domanda è presentata direttamente dall’interessato allo sportello della Motorizzazione, devono essere esibiti in originale:

  • il passaporto o altro documento di identità o di riconoscimento in corso di validità rilasciato in Ucraina, oppure la carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia;
  • il permesso di soggiorno per protezione temporanea;
  • la carta di circolazione ucraina.

I medesimi documenti devono essere esibiti anche all’atto del rilascio della targa EE e della relativa carta di circolazione.

La domanda di rilascio delle targhe EE può essere presentata anche da una persona munita di delega o mediante un’agenzia di pratiche auto.

Oltre ai documenti appena elencati che vanno esibiti in originale, è necessario allegare alla richiesta redatta su modello TT 2119 la seguente documentazione:

  • attestazione del versamento tramite PagoPA di 32,00 euro per imposte di bollo e di 10,20 euro per diritti di motorizzazione (codice N003 “Domanda rilascio targhe escursionisti esteri”);
  • a seconda del tipo di veicolo per cui si fa richiesta, attestazione del versamento tramite PagoPA di 33,16 euro (acquisto targhe EE per autoveicoli – codice N115), oppure di 18,37 euro (acquisto targhe EE per motoveicoli – codice N043), oppure di 19,32 euro (acquisto targhe EE per rimorchi – codice N042), oppure di 19,32 euro (acquisto targhe EE ripetitrici – codice N042).
  • copia della carta di circolazione rilasciata in Ucraina (non serve il COC);
  • fotocopia del passaporto o del documento di identità o di riconoscimento rilasciato in Ucraina o fotocopia della carta di identità o del documento di riconoscimento rilasciato in Italia;
  • fotocopia del codice fiscale (se in possesso dell’interessato; in caso contrario, il codice scale viene riportato sul mod. TT 2119);
  • fotocopia del permesso di soggiorno per protezione temporanea e fotocopia dell’eventuale ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso stesso;
  • eventuale modello TT 2120, se la richiesta di rilascio delle targhe EE è effettuata mediante agenzia;
  • eventuale delega, redatta in lingua italiana e su carta semplice, sottoscritta dal richiedente in favore di altra persona delegata alla presentazione della domanda e alla presa in consegna delle targhe EE e della relativa carta di circolazione.

Per finalità di semplificazione, non è richiesta la traduzione legalizzata del passaporto o di altro documento di identità o di riconoscimento, nonché della carta di circolazione, redatti in lingua ucraina. Al suo posto è richiesta la sola compilazione, a cura dell’ufficio consolare ucraino in Italia, di un modulo (allegato alla circolare del MIT) in cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente e i dati tecnici del veicolo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO

Cessato lo stato di protezione temporanea, il cittadino ucraino rifugiato è tenuto alla riconsegna delle targhe EE e della relativa carta di circolazione alla Motorizzazione che le ha rilasciate. Anche la scadenza del permesso di soggiorno per protezione temporanea, senza che vi sia stato il rinnovo, fa decadere la validità delle targhe EE, inibendo pertanto la circolazione del veicolo.

Nel caso in cui il cittadino ucraino che ha goduto dello status di rifugiato, non abbia la residenza in Italia e non intenda acquisirla, il veicolo dev’essere ricondotto oltre i confini nazionali munito di foglio di via e di targa di cartone rilasciata ai sensi dell’art. 99 CdS.

Viceversa, nel caso in cui il cittadino ucraino che ha goduto dello status di rifugiato, sia residente in Italia o abbia l’intenzione di acquisire la residenza, deve provvedere alla nazionalizzazione del veicolo entro 3 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno per protezione temporanea (se è già residente da oltre tre mesi) oppure dall’acquisizione della residenza stessa.

Per ulteriori dettagli leggi con attenzione la circolare del MIT pubblicata all’inizio dell’articolo. Di seguito, invece, trovi tutte le informazioni per convertire una patente ucraina in italiana.

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