Autovelox, Etilometri e telecamere ZTL sarebbero illegali come tutti gli strumenti per comminare multe se i prototipi non hanno omologazione e approvazione
Come si ha la certezza se un autovelox utilizzato per comminare una multa è realmente attendibile? Le tesi sull’(in)affidabilità di Autovelox, Photored, Etilometri e altre apparecchiature usate dalla Polizia sono esplicitate nella relazione tecnica di Giorgio Marcon, Consulente Tecnico specializzato, che ipotizza una grossa falla nell’utilizzo di apparecchiature non omologate e approvate. I rischi, come riporta Marcon, oltre alla caccia alle streghe in nome della sicurezza stradale, se l’ipotesi venisse confermata, riguardano anche corruzione e truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. Vediamo perché ogni automobilista multato con apparecchiatura di rilevamento della velocità o alcol rischia di essere vittima di questa falla normativa.
PRESCRIZIONI NORMATIVE SULLE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE
Sull’omologazione e approvazione delle apparecchiature per l’accertamento della velocità bisogna considerare le disposizioni normative:
– Art.192 comma1-2-3 Reg. CDS sull’omologazione del prototipo, stabilisce che: “l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole…”
– Art. 345 comma 2 Reg. CDS, sull’approvazione del modello stabilisce che: “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
– Art.142 comma 6 CDS stabilisce che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. “Per apparecchiature debitamente omologate – spiega Marcon – si intende quindi tutte le apparecchiature e non solo il prototipo omologato”.
OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE, COSA CAMBIA
Secondo la Cassazione: “L’approvazione va riferita ad ogni singola apparecchiatura, dopo che è stato approvato il suo prototipo con riferimento alle apparecchiature che debbono essere solo approvate ma non omologate”. Si fa riferimento in particolare a rilevatore del flusso del traffico e tutte le apparecchiature che non fanno sanzioni. “Vuol dire tutte le apparecchiature e non solo il suo “prototipo” omologato.” Sottolinea Marcon. Diversamente, il legislatore avrebbe affermato che solo il prototipo deve essere omologato, come avviene per l’etilometro (art. 379 comma 6 – “La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti!)”. “Sicché, ogni strumento utilizzato, autovelox/Photored ecc. deve essere omologato.” Afferma il Tecnico.
PERCHÉ GLI AUTOVELOX SONO FUORILEGGE
Per risalire al bandolo della matassa, Marcon fa un esempio semplice: se il prototipo di un autovelox è omologato ai sensi dell’articolo 192, e la singola apparecchiatura è approvata ai sensi dell’art. 345 comma 2, la rilevazione effettuata dall’apparecchiatura solamente approvata, non corrisponde più al dettato dell’art. 142 comma 6. Sarebbe un rilievo effettuato con apparecchiatura solamente approvata ai sensi del 345 comma 2 e non omologata come per il cronotachigrafo. In riferimento al cronotachigrafo Marcon ricorda che: “l’omologazione del cronotachigrafo è accompagnata da 21 pagine per il software e ben 27 pagine per lo strumento, con tutte le prescrizioni necessarie, verifiche e tarature periodiche.” Mentre per le apparecchiature circolanti in Italia utilizzate per il rilevamento delle velocità “il MIT liquida con una o due al massimo tre paginette una determina dirigenziale, spacciandola per Decreto di Approvazione, quando per l’Omologa del Cronotachigrafo ci sono ben 48 pagine”.
LE MULTE COMMINATE CON STRUMENTI POCO PRECISI
Secondo la relazione tecnica di Marcon le apparecchiature circolanti ed utilizzate in Italia sono prive della debita omologazione a cura dell’Ente Ministeriale MISE. “La sicurezza è importante, ma il sacrificio dei diritti non può avvenire solo sulla base di rilevazioni soggettive delle Forze dell’Ordine, o per mezzo di apparecchi poco efficienti. Se non siamo in grado di fornire agli agenti autovelox/etilometri correttamente funzionanti secondo i parametri legali, del pari controllati ed in grado di produrre in concreto risultati attendibili, allora la sicurezza stradale è un lusso che non ci possiamo permettere. Ovvero e meglio, non appare legittimo attribuire rilevanza amministrativa/penale alle sanzioni che siano conseguenza di misurazioni ed accertamenti di fatto erronei.”